Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208, 503, 506

e 507 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 23 novembre 1990 dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di

Acireale - nel procedimento penale a carico di Platania Giuseppe,

iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1991,

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Catania - Sezione distaccata di Acireale - nel

corso del procedimento penale a carico di Platania Giuseppe, con

ordinanza del 23 novembre 1990 (R.O. n. 35 del 1991) ha sollevato,

siccome rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 208, 503, 506,

567 del codice di procedura penale, nelle parti in cui dette norme

prevedono che l'esame dell'imputato del dibattimento, a richiesta del

P.M. o di altra parte privata, sia sottoposto al consenso dello

stesso imputato e che il giudice possa rivolgergli domande soltanto

dopo che sia stato già esaminato.

Ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati:

A) l'art. 76 della Costituzione, per il contrasto con la

direttiva n. 5 della legge delega n. 81 del 1987:

a) n. 5, la quale stabilisce la disciplina delle modalità

dell'interrogatorio dell'imputato in funzione della sua natura di

strumento di difesa; onde la necessità del mantenimento, secondo il

remittente, dell'interrogatorio in ogni caso;

b) n. 73, la quale dispone la previsione, nel nuovo codice di

procedura penale, dell'esame diretto dell'imputato da parte del P.M.

e dei difensori, nonché del potere del giudice di rivolgere

all'imputato domande al fine della ricerca della verità, in

attuazione delle finalità del processo; invece, subordinando l'esame

dell'imputato nel dibattimento al suo consenso, si sarebbe

privilegiato ingiustificatamente l'interesse individuale

dell'imputato anziché quello generale dello accertamento della

verità;

c) n. 69, la quale garantisce alle parti il diritto

all'ammissione del mezzo di prova richiesto; peraltro, la tesi

secondo cui nel nuovo codice di procedura penale l'interrogatorio

dell'imputato è un mezzo di difesa contrasterebbe con gli artt. 513

e 526 che consentono l'utilizzazione delle dichiarazioni rese

dall'imputato al P.M. o al giudice nella fase precedente il

dibattimento;

B) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verificherebbe tra gli stessi soggetti nel

dibattimento e nella fase delle indagini preliminari, nella quale sia

il P.M. che il giudice possono procedere all'interrogatorio

dell'imputato anche senza il suo consenso.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale, concludendo per la infondatezza della questione, ha

osservato che il legislatore delegante ha chiarito le differenze tra

l'interrogatorio nella fase che precede il giudizio, inteso come

mezzo di difesa, e l'esame dell'imputato nella fase del dibattimento,

inteso come mezzo di prova; che, secondo la logica del sistema,

l'esame dell'imputato non può assumere connotazioni di

coercibilità, poiché in questo modo si introdurrebbe nel

dibattimento uno strumento inquisitorio direttamente gestito dal

giudice, in contrasto proprio con i criteri direttivi di cui alla

legge di delegazione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se gli artt. 567, 208, 503,

506 del codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono che

l'esame dell'imputato nel dibattimento sia subordinato al suo

consenso o alla sua richiesta e che il giudice possa rivolgere

domande all'imputato solo dopo che sia stato già esaminato,

importino violazione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto

con le direttive nn. 5, 73 e 69, date al legislatore delegato dalla

legge di delegazione n. 81 del 1987, le quali, rispettivamente,

stabiliscono che debbano essere disciplinate le modalità

dell'interrogatorio dell'imputato come strumento di difesa; debba

essere previsto l'esame diretto dell'imputato da parte del P.M. e dei

difensori; il giudice possa rivolgere domande dirette all'imputato;

debba essere garantito il diritto all'ammissione del mezzo di prova

richiesto.

2. - La questione non è fondata.

Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti

l'interrogatorio e l'esame dell'imputato.

Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375, 376 del

codice di procedura penale, è reso nella fase delle indagini

preliminari. Esso è considerato uno strumento di difesa che mira a

garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto in

quanto gli consente di contestare l'accusa in fatto ed in diritto, in

tutto o in parte, a meno che lo stesso imputato non presti la sua

adesione, totale o parziale, o eserciti la facoltà di non

rispondere. L'imputato non ha, però, l'obbligo di dire la verità

tranne i limiti scaturenti dalle norme incriminatrici della calunnia

o dell'autocalunnia. Gli sono assicurate varie garanzie. Anzitutto è

posto nella condizione di autodeterminarsi liberamente perché la sua

sia una partecipazione libera e cosciente. È vietato l'uso di mezzi

di coercizione di qualunque specie, sia palesi che occulti. È

prevista l'assistenza del difensore. L'imputato è avvertito,

inoltre, della facoltà di non rispondere anche a singole domande di

merito (direttive nn. 2 e 5 della legge-delega).

2.1 - L'esame dell'imputato è previsto nel dibattimento, insieme

con quello dei testimoni e delle parti private.

Per i procedimenti davanti al Pretore sono richiamate le norme del

procedimento davanti al Tribunale (artt. 567, 208, 503, 506 del

codice di procedura penale).

L'esame è considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura,

è subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato

perché possa valutare la convenienza della sua scelta e le

conseguenze che ne derivano, a suo vantaggio o a suo danno, alle

quali si determina liberamente.

Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della

prova spetta alle parti, che sono titolari del relativo diritto; il

giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarietà, con la

facoltà di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.

Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso,

l'imputato ha la facoltà di non rispondere a singole domande, ma

della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale

apprezzamento da parte del giudice.

La tecnica dell'esame, i limiti e l'oggetto delle dichiarazioni

che possono essere rese sono identici sia per l'imputato che per i

testi e le parti private (art. 499 del codice di procedura penale).

Tuttavia, il giudice deve prendere in considerazione le dichiarazioni

dell'imputato anche se indirette. Inoltre, nel dibattimento le

dichiarazioni da lui rese nella fase preliminare possono essere

utilizzate: a) dalle parti per verificare la sua credibilità durante

l'esame (art. 503, terzo comma, del codice di procedura penale); b)

dal giudice ai fini della decisione, quando siano state assunte dal

P.M. con la presenza del difensore (art. 503, quinto comma, del

codice di procedura penale); c) come prove, quando l'imputato rifiuta

di essere esaminato o diserta l'udienza (art. 513 del codice di

procedura penale).

3. - In tale situazione non risulta inapplicata la direttiva n. 5

della legge-delega, la quale riguarda essenzialmente la fase delle

indagini preliminari e pone le regole da osservarsi per

l'interrogatorio come strumento di difesa.

La utilizzazione nel dibattimento delle dichiarazioni rese

dall'imputato nella fase preliminare è meramente eventuale e

sussidiaria.

Proprio in aderenza alle direttive nn. 69 e 73, le quali

riguardano la materia delle prove, le disposizioni denunciate

assicurano la lealtà dell'esame dell'imputato, la genuinità delle

risposte, la pertinenza al giudizio, il rispetto della persona,

riservandosi al Presidente o al Pretore solo la facoltà di

rivolgergli domande dirette. La subordinazione dell'esame

dell'imputato alla sua richiesta o al suo consenso assicura la

conservazione del suo stato e della sua posizione in seno al

dibattimento e impedisce che egli si trasformi in testimone

volontario, fermo restando che non è affatto tenuto a discolparsi e

che l'accusa deve provare la sua colpevolezza. Invece, come ha

rilevato anche l'Avvocatura Generale dello Stato, la eliminazione

dell'una o dell'altro darebbe all'esame una connotazione di

coercibilità e introdurrebbe nel dibattimento uno spurio strumento

inquisitorio, direttamente gestito dal giudice, in netto contrasto

proprio con i principi della legge-delega e con la logica del sistema

accusatorio, così come innanzi affermato.

4. - Non risulta nemmeno violato l'art. 3 della Costituzione

perché la fase delle indagini preliminari è nettamente distinta

dalla fase del dibattimento. Nell'una si acquisiscono gli elementi

necessari per il dibattimento, in mancanza dei quali si emette

provvedimento di archiviazione; nell'altra si acquisiscono le prove

della colpevolezza dell'imputato per la conseguente affermazione

della sua responsabilità oppure, in mancanza di esse, si pronuncia

sentenza di assoluzione con una delle formule previste. Rimangono ben

distinti il ruolo, i poteri e le facoltà del P.M. e del giudice

nell'una e nell'altra fase.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 567, 208, 503, 506 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania - Sezione staccata di Acireale, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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