Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2001

    Altra decisione
    22 novembre 2001

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall’invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per rendere interrogatorio. Infatti, spetta al giudice 'a quò valutare se, a seguito della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che nel quadro di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione monocratica ha, in particolare, modificato la normativa censurata - la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. M.F.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 565 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 346/1992

    Questione infondata
    20 luglio 1992

    La mancata previsione della nomina, nel decreto penale, di un difensore di ufficio - nomina che, data la natura della pena, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attività giudiziaria, non è stata, a nessun fine, ritenuta necessaria nel codice - e della notifica del decreto penale al medesimo, non pregiudica il diritto dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, di cui agli artt. 565 e 444 cod.proc.pen., ben potendo tale diritto esercitarsi, previa eventuale consultazione di un difensore di fiducia, nel congruo termine di quindici giorni accordatogli per proporre l'opposizione. Perciò anche se - come nel caso il giudice a quo - non si condivida l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale - secondo cui l'opponente potrebbe formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio - e si ritenga, in conformità al più recente orientamento della Cassazione, che tale decreto debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen., in parte qua.) - Sulla facoltà dell'opponente a decreto penale di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio: S. n. 344/1991; - Sulla congruità, ai fini della opposizione a decreto penale, del previsto termine di quindici giorni, nel regime del codice abrogato: S. n. 159/1972, 189/1972, 16/1970, 136/1967, 27/1966 e 170/1963.

    Art. 565 c.p.p. · Art. 460 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 38 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art565 · fonte del testo

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