Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dal Pretore di

Vicenza - Sezione distaccata di Arzignano nel procedimento penale a

carico di Panarotto Umberto ed altro, iscritta al n. 802 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un processo penale il Pretore di Vicenza

- Sezione distaccata di Arzignano solleva, con l'ordinanza indicata

in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in

riferimento agli articoli 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e

101, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente premette: che pubblico ministero e

difesa non hanno prestato il loro consenso alla verbalizzazione

riassuntiva, a norma dell'art. 567, comma 3, c.p.p., ed anzi hanno

chiesto la verbalizzazione integrale a mezzo trascrizione delle

registrazioni ovvero a mezzo stenotipia; che tale opzione per la

verbalizzazione integrale è giustificata in ragione della

delicatezza e della complessità del procedimento, non potendosi

ravvisare l'ipotesi del "contenuto semplice" o della "limitata

rilevanza" degli atti da documentare (ipotesi cui consegue l'adozione

della verbalizzazione in forma riassuntiva a norma dell'art. 140,

comma 1, c.p.p.); e che neppure ricorre, nel caso, l'ipotesi, prevista

dalla citata norma in via alternativa alla precedente, della

"contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di

ausiliari tecnici", giacché: a) l'ufficio a quo dispone dei

necessari strumenti di riproduzione; b) con gli ausiliari tecnici

(estranei all'amministrazione) è stato stipulato apposito contratto,

a norma dell'art. 51 disp. att. c.p.p., contratto la cui efficacia è

stata tuttavia sospesa a tempo indeterminato, con provvedimento del

capo dello stesso ufficio giudiziario, a causa del rifiuto di

registrazione di analoghi contratti da parte della Corte dei Conti;

che riguardo a tale ultimo profilo, in particolare, il giudice

rimettente espone le vicende amministrative che hanno originato

l'accennato rifiuto di registrazione di contratti con imprese esterne

per il servizio di documentazione tecnica degli atti processuali;

che, in punto di fatto, il giudice a quo adduce altresì

l'impossibilità di procedere a verbalizzazione integrale con il

sistema di scrittura manuale, data la quantità di imputati e

testimoni da interrogare ed esaminare, alla stregua di criteri di

esperienza maturati in procedimenti di analogo spessore; mentre assume, quale presupposto interpretativo della questione di

legittimità costituzionale, il dato per cui non è consentito dal

sistema processuale effettuare la verbalizzazione stenotipica o

comunque non manuale attraverso l'applicazione delle disposizioni in

tema di perizia (artt. 220 e seguenti del c.p.p.), a loro volta

richiamate, quanto a "forme, modi e garanzie" di espletamento,

dall'art. 268, comma 7, c.p.p., concernente la trascrizione delle

intercettazioni telefoniche;

che, tutto ciò premesso, il giudice a quo reputa in conclusione

che la norma dell'art. 51 delle norme di attuazione del c.p.p., nella

parte in cui appunto non consente al giudice - una volta rilevata

l'esigenza di avvalersi di personale tecnico esterno

all'amministrazione, e sempre che non siano "operanti" a tal fine

contratti con imprese esterne - di effettuare le riproduzioni

fonografiche o la verbalizzazione stenotipica (integrale) "con le

forme, i modi e le garanzie" previsti per l'espletamento delle

perizie (analogamente a quanto disposto dal richiamato art. 268,

comma 7, c.p.p.), si ponga in contrasto con i seguenti parametri

costituzionali:

1) art. 24, secondo comma, della Costituzione, per compressione

del diritto di "difendersi provando" giacché l'impossibilità del

ricorso a strumenti meccanici determinerebbe di necessità la

sospensione a tempo indeterminato del dibattimento;

2) art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 2, comma

1, punto 8) della legge-delega per il c.p.p. n. 81 del 1987, per

contrasto con i criteri e principi ivi definiti, quali rilevati nella

sentenza n. 529 del 1990 della Corte costituzionale, circa la

necessità di salvaguardare la possibilità del giudice di avvalersi

della verbalizzazione integrale;

3) art. 97, primo comma, della Costituzione, poiché il buon

andamento dell'amministrazione della giustizia risulterebbe

ostacolato da una normativa che demanda all'iniziativa amministrativa

la possibilità - o meno - di effettuare la verbalizzazione integrale

con strumenti tecnici;

4) art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché anche

la esclusiva soggezione del giudice alla legge sarebbe compromessa

dal riferito condizionamento della forma di verbalizzazione all'

iniziativa amministrativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando

che il legislatore, nel prevedere la possibilità di avvalersi di

personale estraneo all'amministrazione per le varie forme di

documentazione di atti (redazione di verbali, trascrizione di quelli

stenotipici, riproduzioni fonografiche o audiovisive), ha stabilito,

con criterio razionale nell'ambito della discrezionalità ad esso

accordata, che l'opera di tale personale deve trovare fondamento

nella preventiva stipulazione di contratti a termine con imprese

specializzate, e che questa disciplina non lede in alcun modo le

norme costituzionali invocate;

Considerato che, come esposto nella stessa narrativa

dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento della verbalizzazione

dibattimentale in forma integrale e a mezzo di strumenti tecnici è

ostacolato dalle vicende che hanno determinato il capo dell'ufficio

giudiziario di cui fa parte il rimettente a sospendere l'efficacia

dei contratti appositamente stipulati con imprese specializzate

esterne all'amministrazione;

che questa conseguenza deriva dal più generale problema che ha

interessato i modi di approvazione di tali contratti in rapporto

all'inclusione, o meno, delle relative spese tra quelle "di

giustizia" a norma del r.d. 23 dicembre 1865 n. 2701;

che tale problema, manifestatosi in sede di controllo contabile

e di determinazioni amministrative circa l'imputazione delle spese in

argomento, non attiene all'ambito di applicazione della norma

processuale denunziata, il cui contenuto è rappresentato dalla

autorizzazione alla conclusione di contratti per la documentazione

degli atti processuali;

che sotto tale profilo le vicende amministrative accennate

risultano estranee alla verifica di legittimità costituzionale della

norma, costituendo rispetto a quest'ultima delle evenienze o degli

inconvenienti applicativi, estranei alla disciplina processuale della

verbalizzazione, che non possono trovare ingresso in sede di

sindacato di costituzionalità delle leggi (ord. n. 23 del 1993;

sentt. nn. 468, 333, 249 del 1992), ond'è che per questo aspetto la

questione è manifestamente inammissibile;

che, sotto altro profilo, la richiesta addizione normativa nel

corpo della disposizione attuativa del codice di procedura penale,

oltre a non costituire in alcun modo una soluzione costituzionalmente

obbligata a fronte degli inconvenienti lamentati, si basa

sull'asserita impossibilità di ricorrere alla verbalizzazione

manuale (e dunque sulla necessità di ricercare soluzioni normative

nuove ed ulteriori); mentre, al contrario, il fondamentale principio

della indefettibilità della funzione giurisdizionale impone in ogni

caso il ricorso a detta modalità di documentazione (ord. n. 23 del

1993 cit.), non essendo ammissibile, proprio alla stregua dei

principi costituzionali invocati, un impedimento dell'attività

giurisdizionale a causa degli accennati ostacoli di ordine

applicativo;

che, pertanto, anche sotto tale profilo si configura il rilievo

di manifesta inammissibilità della questione

proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e 101,

secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Vicenza - Sezione

distaccata di Arzignano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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