Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo

comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 134,

terzo comma, e 140, primo e secondo comma, stesso codice, promosso

con ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal Pretore di Nardò nel

procedimento penale a carico di Patera Salvatore, iscritta al n. 502

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un processo penale, il Pretore di

Nardò, con ordinanza in data 13 aprile 1990 (r.o. n. 502 del 1990),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

134, secondo comma, e 140, primo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che la prima disposizione impugnata è censurata nella parte in

cui, prevedendo, per la documentazione degli atti, la scrittura

manuale e la forma riassuntiva, si porrebbe in contrasto con i

criteri di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,

che impongono: a) la massima semplificazione nello svolgimento del

processo (n. 1); b) l'adozione del metodo orale (n. 2); c)

l'immediatezza e concentrazione del dibattimento (n. 66); d) l' esame

diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del

pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare

la lealtà dell'esame, la genuinità della risposte, la pertinenza al

giudizio e il rispetto della persona (n. 73); e) l'adeguamento di

tutti gli istituti processuali ai princìpi ed ai criteri innanzi

determinati (n. 104);

che l'art. 140, primo comma, del codice di procedura penale è

sottoposto a censura - nella parte in cui prescrive che il giudice,

in deroga a quanto prevede il precedente art. 134, terzo comma, possa

disporre la redazione del verbale in forma soltanto riassuntiva

nell'ipotesi in cui gli atti da documentare siano di contenuto

semplice o di limitata rilevanza - per violazione dei principi della

legge-delega, di cui all'art. 2, nn. 1, 66 e 104, in quanto si

potrebbe determinare un'alternarsi di forme di verbalizzazione

diverse;

che la stessa disposizione, sotto altro profilo, in relazione

all'ipotesi della sussistenza di una contingente indisponibilità di

strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici, è ritenuta in

contrasto con il principio di cui all'art. 2, n. 8, perché, non

menzionando in alcun modo i limiti utili ad accertare la sussistenza

o meno della "contingente indisponibilità", farebbe sì che tale

contingenza si traduca di fatto in una persistente ed indeterminata

indisponibilità;

che viene, inoltre, impugnato l'art. 567, terzo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui prevede che, anche al di

fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, il verbale di udienza, se le

parti vi consentono, sia redatto soltanto in forma riassuntiva e,

cioè, senza la riproduzione fonografica, assumendosi che esso si

porrebbe in tal modo in contrasto:

a) con l'art. 76 della Costituzione, violando il principio

contenuto nell'art. 2, n. 8, della legge-delega, che affida

esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di

una documentazione degli atti processuali diversa da quella

normalmente prevista (e ciò, sia nel caso si ritenga che il pretore

sia vincolato dall'accordo delle parti, sia nel caso si consideri

invece l'accordo stesso come un semplice presupposto per la decisione

del pretore);

b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento che si verrebbe a determinare rispetto ai

procedimenti di competenza del tribunale, la cui verbalizzazione,

anche in relazione a reati meno gravi quoad poenam, avviene in forma

integrale, nonché rispetto a quei procedimenti per i quali, in

futuro, si potranno di fatto utilizzare le strutture di

documentazione degli atti previste dal nuovo codice;

c) con l'art. 24 della Costituzione in relazione agli artt.

134, terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, in quanto il ricorso alla scrittura manuale e la

scelta della forma riassuntiva ostacolerebbero la realizzazione di

un'effettiva dialettica processuale, incidendo negativamente sulla

garanzia del contradditorio;

d) con "gli artt. 101 e seguenti" della Costituzione, sempre

in relazione agli artt. 134, secondo comma, e 140, primo comma, del

codice di procedura penale, in quanto la mancata predeterminazione

legislativa dell'impossibilità di ricorso al mezzo della stenotipia

o di altro strumento meccanico, nonché la mancata apposizione di

limiti al concetto di contingente indisponibilità di strumenti di

riproduzione o di ausiliari tecnici, determinerebbe la scelta della

forma riassuntiva con la scrittura manuale, in base a circostanze che

operano al di fuori del principio di esclusiva soggezione del giudice

alla legge;

e) ancora, con gli artt. 101 e seguenti della Costituzione, in

quanto il giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale

penale non sarebbe soggetto soltanto alla legge, ma vincolato

dall'accordo delle parti;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

che "le questioni che il Pretore solleva con un contorto argomentare

sono tutte palesemente infondate";

che, difatti, per quanto attiene ai pretesi profili di eccesso

di delega, le tesi del giudice remittente si fondano più su aspetti

di contingenti difficoltà pratiche, che non su argomentazioni di

contrasto normativo, mentre completamente in linea con la direttiva

di massima semplificazione del procedimento pretorile risulterebbe

l'impugnata disposizione di cui all'art. 567, terzo comma, del codice

di procedura penale;

che la censura secondo la quale l'accordo delle parti,

vincolando il pretore all'adozione della verbalizzazione in forma

riassuntiva contrasterebbe con il principio per cui il giudice è

soggetto soltanto alla legge, sarebbe priva di fondamento, in quanto

è pur sempre la legge - e non l'accordo come tale - a costituire la

fonte di quella soggezione.

Considerato che la questione riguardante gli artt. 134, secondo

comma, e 140, primo comma, del codice di procedura penale e tendente

a contestare in radice, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, il procedimento di documentazione degli atti

dibattimentali mediante la verbalizzazione in forma riassuntiva, è

manifestamente infondata, in quanto la legge di delega, come è stato

già ritenuto dalla Corte (sent. n. 529 del 1990), prevede come forme

fra loro alternative di verbalizzazione quella integrale e quella

riassuntiva;

che, in presenza di questa espressa previsione della legge di

delega, è ininfluente che le norme del codice di procedura penale

che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare

con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del

giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo

evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra

loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano

specificamente le parti della disciplina presa in considerazione;

che, per quel che riguarda la questione diretta a censurare, in

riferimento agli artt. 3, 76, 24, "101 e seguenti" della

Costituzione, l'art. 567, terzo comma, anche in relazione agli artt.

134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, i quesiti

appaiono contraddittori, in quanto la censura di incostituzionalità

che investe il solo art. 567, terzo comma, è incompatibile con le

censure che investono la stessa disposizione in riferimento agli

artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma;

che, difatti, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla

revocabilità o irrevocabilità dell'accordo, che già era

intervenuto fra le parti, ai fini della verbalizzazione in forma

riassuntiva, non è possibile stabilire se a questa forma di

verbalizzazione egli fosse o meno tenuto in base all'accordo;

che, conseguentemente, solo nell'ipotesi che l'accordo fosse da

ritenersi non revocabile, potrebbero essere prese in considerazione

le censure che investono esclusivamente l'art. 567, terzo comma,

perché solo la perdurante vincolatività dell'accordo stesso,

nonostante la sua eventuale revoca da parte dell'imputato,

attribuirebbe rilievo alla doglianza secondo cui, in questo modo,

verrebbe sottratta al giudice - in contrasto con l'art. 2, n. 8,

della legge di delega - la possibilità di scegliere la forma di

verbalizzazione da attuare;

che, in tale ipotesi, una volta cioè che la forma riassuntiva

fosse imposta dall'accordo delle parti e non dalla determinazione del

giudice, diverrebbero però irrilevanti le censure che fanno

riferimento agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e

secondo comma, riguardanti la mancanza di indicazione di criteri e di

limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra

forma di verbalizzazione;

che, qualora l'accordo dovesse invece ritenersi revocabile,

risulterebbe irrilevante la censura che investe il solo art. 567,

terzo comma, attinente alla vincolatività dell'accordo ed alla

conseguente sottrazione al giudice di ogni potere discrezionale circa

la forma di verbalizzazione da attuare, perché, in questa ipotesi,

il giudice, essendo stato revocato l'accordo, non dovrebbe più fare

applicazione dell'art. 567, terzo comma;

che, stante la contraddittorietà dei quesiti, la questione è

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo e secondo

comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardò con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo comma, in relazione

agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Nardò

con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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