Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 552 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio

1970 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di esecuzione

penale a carico di Taula Antonio Giovanni, iscritta al n. 279 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 luglio 1970 nel corso di un

procedimento per incidente d'esecuzione promosso da Taula Antonio

Giovanni, la Corte d'appello di Cagliari ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24, primo capoverso, della

Costituzione, dubitando che detta norma che dispone la inoppugnabilità

di tutti i provvedimenti della Cassazione in materia penale sia in

contrasto con il principio costituzionale di inviolabilità della

difesa, in quanto, interpretata in correlazione con gli artt. 534,

ultimo capoverso, e 185, n. 3, cod. proc. pen., consente la formazione

di un giudicato anche nell'ipotesi in cui nell'ultimo grado di giudizio

sia mancato del tutto il contraddittorio per essere state violate le

disposizioni sull'intervento, l'assistenza o la rappresentanza

dell'imputato.

La questione sarebbe rilevante nella specie, poiché a motivo

dell'incidente di esecuzione viene dedotta la circostanza che l'avviso

al difensore del giorno fissato per la discussione del ricorso in

Cassazione era stato notificato a persona diversa dal legale prescelto

dal ricorrente e che il giudizio si era concluso senza che fosse

rilevato ex officio il predetto errore di notificazione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 6 ottobre 1970, nel quale contesta la rilevanza della

questione sia perché non suscettibile di influire sull'oggetto del

giudizio a quo, sia perché riferentesi ad un diverso giudizio ormai

irrevocabilmente deciso e perciò esaurito. Nel merito, comunque, la

dedotta violazione del diritto alla difesa non sarebbe da ascrivere ad

una normativa difettosa, ispirandosi quella impugnata all'esigenza

primaria e fondamentale della certezza del diritto, bensì ad un errore

materiale concretamente verificatosi ed ormai sanato dal successivo

giudicato.

Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, confermate alla

pubblica udienza, si concretano, perciò, in una declaratoria di

inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :

La questione sollevata nel corso di un incidente di esecucuzione

dalla Corte d'appello di Cagliari muove da un particolarissimo caso di

specie, nel quale il ricorso in Cassazione, proposto dall'imputato

contro la sentenza di condanna a suo tempo emessa dalla medesima Corte

di appello, era stato rigettato senza che l'avviso del giorno fissato

per l'udienza di discussione fosse stato notificato al difensore (come

prescritto dall'art. 534 del c.p.p.) e senza che la relativa nullità

ex art. 185, n. 3, fosse stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione.

E poiché, com'è noto, a norma dell'art. 552 del codice di

procedura penale, "tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in

materia penale sono... inoppugnabili", e pertanto, in forza del

successivo art. 576, la sentenza di condanna era - nella specie -

diventata irrevocabile e quindi eseguibile, la Corte d'appello ha

creduto di ravvisare un contrasto tra il detto art. 552, interpretato

nel senso che l'inoppugnabilità copra anche le ipotesi di nullità per

totale mancanza del contraddittorio, e l'art. 24 Cost., secondo comma,

che afferma l'inviolabilità del diritto di difesa.

Ma, così argomentando, l'ordinanza trasferisce sul piano del

sindacato di legittimità costituzionale delle norme un caso di

concreta inosservanza di norme processuali, dettate a garanzia del

diritto di difesa, quali sono appunto quelle dei ricordati artt. 534 e

185, n. 3, nella loro connessione sistematica.

La questione, perciò, contrariamente a quanto assume la difesa

dello Stato, è rilevante nel giudizio a quo, perché il dovere della

Corte d'appello di dare esecuzione alla propria sentenza, ormai

irrevocabile, ha per presupposto la norma dell'art. 552, che stabilisce

la inoppugnabilità della sentenza di rigetto della Corte di

cassazione, di guisa che, in questo senso, è proprio il giudice

dell'esecuzione che era chiamato ad applicarla; ma non è fondata nel

merito, perché la possibilità che una determinata norma risulti - in

fatto - disattesa o violata non ne implica la illegittimità

costituzionale.

Rimane affidata alla prudente valutazione del legislatore, in sede

di riforma dei mezzi di impugnazione straordinaria delle sentenze, la

ricerca e l'introduzione - nello spirito del principio dell'art. 24

Cost. - di opportuni strumenti atti a riparare alle conseguenze del

possibile verificarsi di episodi (peraltro rarissimi) come quello che

ha dato origine alla presente controversia. Ma di certo non può dirsi

imposto dall'art. 24 che eventuali nullità verificatesi per violazione

del diritto di difesa debbano poter esser fatte valere in qualsiasi

momento, senza limiti di tempo, e pur dopo il formarsi del giudicato.

Lo stesso art. 24, anche letteralmente, vuole assicurata la

inviolabilità del diritto di difesa "in ogni stato e grado del

procedimento"; nell'interno, cioè, del rapporto processuale, ma senza

oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso è

positivamente articolato.

Ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in

tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per quanto

desiderabilmente larghi ed efficienti siano i controlli ed i mezzi di

gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si

concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella definitività

delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in judicando. Altrimenti

detto, la garanzia del diritto di difesa opera nel processo, finché

questo è in corso di svolgimento, ma non postula anche - in contrasto

con le accennate esigenze - che il processo permanga indefinitivamente

aperto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 552 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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