Art. 157-ter c.p.p. — Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ((a giudizio)) ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna ((e' effettuata)) al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, ((fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,)) la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1. Quando ((e' necessario)) per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure ((e' in corso)) di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ((e' ritenuto)) indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. 290

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto".

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. 7 parole tolte, 15 parole aggiunte.

La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione tolto: in aggiunto: a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna tolto: sono effettuate aggiunto: e' effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, aggiunto: fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1. Quando tolto: sia aggiunto: e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure tolto: sia aggiunto: e' in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui tolto: sia aggiunto: e' ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre … 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziariatolto: . 3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art157ter · fonte del testo

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