Art. 157-bis c.p.p. — Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima

In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. Se l'imputato e' assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 157-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30372/2024

    24 luglio 2024

    La Terza Sezione ha affermato che la notificazione a indagato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale per il riesame di misura cautelare reale, prevista dall’art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto, mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio, a norma dell’art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    Art. 157-bis c.p.p. · Art. 324 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art157bis · fonte del testo

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