Art. 521 c.p.p. — Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

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Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla congizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica. 90 90a Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 521 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15678/2026

    22 maggio 2026

    In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.

    Art. 521 c.p.p. · Art. 2119 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 206 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8623/2026

    7 aprile 2026

    In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è legittima e non affetta da genericità la contestazione di incolpazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto non inserisce alcun margine di incertezza nell'incolpazione né rende non analitica la descrizione del fatto, ed assicura, invece, il pieno diritto di difesa, ponendo gli incolpati in condizione di replicare alla contestata violazione in relazione ad entrambe le alternative indicate. (Nella specie, la S.C. ha escluso, confermando sul punto la decisione impugnata, la genericità della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni dettate dalla l. n. 140 del 2003, in cui si faceva riferimento sia alle intercettazioni indirette che a quelle occasionali).

    Art. 521 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 20 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26232/2025

    26 settembre 2025

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

    Art. 521 c.p.p. · Art. 59 Legge professionale forense · Art. 522 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Rassegna di settembre 2025, pp. 6, 7 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21214/2025

    24 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, non sussiste violazione del principio di correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice disciplinare, quando restino comunque immutati gli elementi essenziali dei fatti oggetto di incolpazione ovvero tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza vi sia un rapporto di continenza; quando la diversa qualificazione appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile o quando essa non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa; infine, quando sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.

    Art. 521 c.p.p.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 16 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/2022

    Questione infondata
    15 novembre 2022

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. - dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al PM quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. La disposizione censurata, nel prevedere la restituzione degli atti per il fatto diverso e non anche per l'aggravante non contestata, individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi sottesi al processo penale e non può essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare la regressione del procedimento alla sola ipotesi (il fatto diverso) in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità dell'autore del fatto, privilegiando invece le esigenze di tutela della ragionevole durata del processo e della terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l'errore del PM si ripercuota soltanto sulla misura della pena. La disciplina in esame realizza inoltre un bilanciamento non irragionevole tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che non può comunque essere esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al PM nella configurazione dell'imputazione (tanto più quando, come nella specie, venga in rilievo l'aggravante della recidiva), il diritto di difesa dell'imputato e lo stesso ruolo del giudice, chiamato a verificare la corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all'imputato dal PM, e non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest'ultimo, l'adeguamento dell'imputazione ai fatti provati. Precedenti: S. 74/2022 - mass. 44756; O. 145/18 - mass. 40185; S. 120/2017 - mass. 40168; S. 88/1994 - mass. 20478 ).

    Art. 521 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 98/2021

    Questione inammissibile
    14 maggio 2021

    Sono dichiarate inammissibili, per lacuna motivazionale sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere a quest'ultimo il giudizio abbreviato in relazione al fatto diversamente qualificato. Il rimettente non motiva adeguatamente l'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo poiché, nel procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, omette di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo, fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. ( nullum crimen, nulla poena sine lege stricta ). ( Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2021, n. 115 del 2018, n. 230 del 2012, n. 327 del 2008, n. 394 del 2006, n. 5 del 2004, n. 447 del 1998, n. 487 del 1989 e n. 96 del 1981 ). Il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale: corollari posti a tutela sia del principio "ordinamentale" della separazione dei poteri, e della conseguente attribuzione al solo legislatore del compito di tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e irrilevanti, nonché - evidentemente - tra le diverse figure di reato; sia della garanzia "soggettiva", riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, a tutela delle sue libere scelte d'azione. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 34 del 1995, n. 364 del 1988 e n. 96 del 1981; ordinanza n. 24 del 2017 ).

    Art. 521 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 131/2019

    Questione infondata
    29 maggio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Dal mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie, non emerge infatti alcuna diversità tra i fatti storici descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l'imputato - sulla base degli atti di indagine - risulta effettivamente avere commesso; bensì - esclusivamente - una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, disciplinata - come esattamente ritenuto dal giudice a quo - dal censurato art. 521, comma 1, cod. proc. pen.

    Art. 464-bis c.p.p. · Art. 521 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. 1 parola tolta.

tolto: 1.Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art521 · fonte del testo

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