Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale,

con ordinanza emessa il 24 gennaio 2000 dalla Corte di assise di

Salerno, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 2000;

Udito nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 2000 la Corte di assise

di Salerno ha sollevato, su eccezione della difesa degli imputati, in

riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

alla funzione di giudizio del giudice che, nel corso di un precedente

dibattimento riguardante lo stesso fatto a carico dei medesimi

imputati, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la

nullità del decreto che ha disposto il giudizio perché emesso da

giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente, abbia

ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale

antimafia;

che il rimettente espone che i giudici togati che attualmente

compongono il collegio hanno concorso a pronunciare, quali componenti

di altro collegio della stessa Corte di assise, nel corso della

precedente istruttoria dibattimentale a carico dei medesimi imputati

e in relazione agli stessi fatti, ordinanza con la quale, valutata la

matrice camorristica e non meramente personale del delitto di

omicidio era stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il

giudizio per incompetenza funzionale del giudice dell'udienza

preliminare;

che, in particolare, il giudice a quo precisa che l'eccezione

di nullità, proposta dalla difesa negli atti preliminari al

dibattimento ex art. 491 cod. proc. pen., era stata in un primo

momento disattesa dal collegio, che aveva ritenuto che l'appartenenza

degli imputati ad un'organizzazione di stampo mafioso non potesse di

per sé determinare, nella fase delle indagini preliminari,

l'attribuzione della competenza a trattare il procedimento alla

Procura distrettuale di Salerno, né radicare la competenza del

giudice per l'udienza preliminare presso l'omologo tribunale, dovendo

invece a tal fine assumere rilevanza il movente passionale del

delitto;

che successivamente il collegio, nuovamente investito della

eccezione in fase avanzata della istruttoria dibattimentale era

pervenuto - sulla base dell'esame di alcuni testimoni e di

circostanze affermate da alcuni difensori e confermate dal pubblico

ministero - all'opposta conclusione che l'omicidio, pur avendo come

causa remota una volontà di vendetta riconducibile al c.d. delitto

d'onore, fosse stato comunque ideato e voluto (da uno degli imputati)

per ribadire e rafforzare, all'interno e all'esterno

dell'organizzazione, il suo prestigio di influente capoclan

camorrista ed aveva quindi dichiarato la nullità del decreto che

aveva disposto il giudizio;

che il rimettente - premesso che nell'emettere tale ordinanza

era stata compiuta una "penetrante valutazione di alcuni rilevanti

aspetti del merito della vicenda processuale" affermando "la matrice

camorrista, e non semplicemente personale e passionale dell'omicidio"

- ritiene di trovarsi in una situazione di incompatibilità

perfettamente assimilabile a quella presa in esame dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 455 del 1994, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione

di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente

dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del

medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico

ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per

ritenuta diversità del fatto;

che, ad avviso del rimettente, il principio allora affermato,

secondo cui l'incompatibilità alla funzione di giudizio sussiste

ogni qual volta il giudice in uno stadio anteriore del procedimento

abbia espresso "una valutazione nel merito della stessa materia

processuale riguardante il medesimo incolpato" sia nel momento

conclusivo delle indagini preliminari, sia "in un precedente giudizio

di cognizione, non potutosi concludere con sentenza dovrebbe trovare

applicazione anche nel caso in esame, in cui tale valutazione sia

stata appunto espressa in un provvedimento conclusivo della fase,

ancorché non rivestente carattere di sentenza";

che pertanto il giudice a quo ritiene non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della

Costituzione.

Considerato che, contrariamente a quanto assume il rimettente, la

fattispecie dedotta nel presente giudizio di costituzionalità non è

assimilabile a quella presa in esame dalla sentenza n. 455 del 1994;

che allora la Corte aveva dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del

giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante

il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la

trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521,

comma 2, c.p.p." rilevando in motivazione che il giudice, quando

accerta all'esito del dibattimento che "il fatto è diverso da come

descritto nel decreto che dispone il giudizio" compie "una penetrante

delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella

che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto,

conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito";

che tale decisione si iscrive nell'alveo della giurisprudenza

costituzionale secondo cui il termine pregiudicante della relazione

di incompatibilità deve sostanziarsi in una valutazione non formale,

ma di contenuto, sul merito dell'ipotesi di accusa, con esclusione

delle "determinazioni assunte in ordine allo svolgimento del

processo, sia pure a seguito di una valutazione delle risultanze

processuali" (v. in questo senso, tra le tante, sentenza n. 131 del

1996, ordinanze n. 357 del 1997, n. 281 del 1996);

che, con riferimento all'istituto dell'incompatibilità, la

funzione pregiudicante non può essere ravvisata in un atto - quale

un'ordinanza che prende in esame una questione relativa alla

competenza - avente natura meramente processuale e che, in quanto

tale, non dovrebbe contenere valutazioni sul merito della res

iudicanda;

che l'eventuale effetto pregiudicante derivante da una

valutazione di merito non imposta dal tipo di atto deve essere

accertata in concreto e trovare rimedio, ove ne sussistano i

presupposti, negli istituti dell'astensione e della ricusazione (v.,

al riguardo, ordinanze nn. 444 e 29 del 1999, n. 203 del 1998, ed i

richiami nelle stesse contenuti alla sentenza n. 308 del 1997 sui

rapporti tra gli istituti della incompatibilità e

dell'astensione-ricusazione), anch'essi preposti alla tutela del

principio del giusto processo;

che, in particolare, nel caso di specie eventuali indebite

valutazioni espresse in ordine alla condotta dell'imputato avrebbero

potuto essere ricondotte alla causa di ricusazione prevista

dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, dalla Corte di assise di Salerno, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari