Art. 521-bis c.p.p. — Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni

(( Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero)). L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.9090a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 236/2005

    Questione inammissibile
    16 giugno 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando, a seguito della contestazione di un fatto diverso o di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Infatti, la richiesta dell'attuale rimettente di trasmissione degli atti al pubblico ministero è comunque incongrua rispetto ad un sistema ora complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, all'opposto principio di non regressione del procedimento. - V. sentenze n. 169/2003 e n. 54/2002.

    Art. 516 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 521-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/2003

    Questione inammissibile
    16 aprile 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutte le ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Infatti il rimettente dà atto che l'imputato non ha presentato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, mentre il rito alternativo in esame dipende dalla iniziativa della parte, sicché difetta il necessario requisito della pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio 'a quò.

    Art. 521-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 516 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 486/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 516 e 517 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando, risultando il reato tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare, questa non si sia tenuta e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato la prevista udienza preliminare si sia, invece, ritualmente già tenuta, privando con ciò l'imputato della possibilità di accedere, in ordine al fatto diversamente contestato, ai riti alternativi, che devono essere chiesti a pena di decadenza nella fase dell'udienza preliminare. Il mutamento del quadro normativo configurato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 e dalla legge n. 479 del 1999, e successive modifiche, non comporta, infatti, il superamento della 'ratiò e della portata delle sentenze costituzionali n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 invocate dal rimettente a sostegno della soluzione della restituzione nel termine; tanto più ove si consideri, da un lato, che l'attuale ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, dall'altro che tali ragioni sono oggi assistite dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. – Sull'istituto della restituzione nel termine per la richiesta di applicazione della pena, citate, oltre le ricordate sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995, la sentenza n. 101/1993, per come richiamata dalla sentenza n. 265/1994.

    Art. 521-bis c.p.p. · Art. 516 c.p.p. · Art. 517 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 11 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 tolto: commaaggiunto: , commi 1-bistolto: , 517 aggiunto: e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il tolto: fatto risulta attribuito aggiunto: reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale tolto: in composizione collegiale anziche' monocratica aggiunto: per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. tolto: (900)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art521bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari