Art. 460 c.p.p. — Requisiti del decreto di condanna

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Il decreto di condanna contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  • b)l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
  • c)la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
  • d)il dispositivo;
  • e)l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;
  • f)l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
  • g)l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore;
  • h)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. (( 3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria)) Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 115 Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

115

La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale".

Testo in vigore dal 5 aprile 2001 al 28 luglio 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/2016

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2016

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 460, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. L'istituto della messa alla prova consiste in un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio che l'imputato, in caso di procedimento per decreto, può, a pena di decadenza, richiedere con l'atto di opposizione. Costituendo la richiesta di riti alternativi una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, l'avviso all'imputato della relativa facoltà, laddove assoggettata a termini decadenziali, è una garanzia essenziale per il godimento di tale diritto e la sua omissione è sanzionata con la nullità ex art. 178, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. In particolare, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa; mentre non è necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per avanzare la richiesta viene a cadere all'interno di un'udienza, dibattimentale o preliminare, a partecipazione necessaria, nel corso della quale l'imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore. Anche per il procedimento di messa alla prova, come avviene per gli altri riti speciali, occorre consentire all'imputato di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive, dandogli avviso della facoltà di richiederlo. Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna dell'avviso della relativa facoltà dell'imputato comporta la lesione del diritto di difesa. (La censura relativa all'art. 3 Cost. rimane assorbita) Sull'istituto della messa alla prova, v. la citata sentenza n. 240/2015. Per il costante orientamento secondo cui la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 237/2012, 219/2004, 148/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993. Nel senso che l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisce una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa, la cui violazione determina una nullità processuale ove si risolva nella perdita irrimediabile della facoltà di accesso ai predetti riti per l'avvenuto decorso di termini decadenziali, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 148/2004, 101/1997 e 497/1995; ordinanza n. 309/2005.

    Art. 460 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 504/2000

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale. Così…

    Art. 460 c.p.p. · Art. 161 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 211/2017

    Questione inammissibile
    7 agosto 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Lanusei, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione. La sentenza n. 201 del 2016, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 201 del 2016, di accoglimento di analoga questione; ordinanze n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).

    Art. 460 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 2000 al 5 aprile 2001. 4 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. aggiunto: 3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato tolto: e, se del caso,aggiunto: , al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniariatolto: . Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art460 · fonte del testo

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