Corte costituzionale

Sentenza n. 504/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4,

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 161, comma 4,

dello stesso codice, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti

penali, con due ordinanze emesse il 3 luglio 1999 dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Brescia, iscritte ai nn. 735 e

736 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in

data 3 luglio 1999 nel corso di due distinti processi, il giudice per

le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, in

relazione all'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale,

nella parte in cui prevede la revoca del decreto penale e la

restituzione degli atti al pubblico ministero nel solo caso in cui la

notificazione risulta impossibile per irreperibilità dell'imputato

(art. 159, comma 1, cod. proc. pen.) e non anche nella "identica

situazione di cui all'art. 161, comma 4", cioè nell'ipotesi in cui,

essendo impossibile la notificazione al domicilio dichiarato, la

notificazione stessa viene effettuata mediante consegna al difensore.

Osserva in fatto il rimettente che in entrambi i processi era

stato emesso decreto penale di condanna nei confronti degli imputati,

privi di difensore di fiducia; che non era stato possibile notificare

tali provvedimenti al domicilio dagli stessi dichiarato alla polizia

giudiziaria; che pertanto aveva provveduto, in applicazione

dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., a revocare i decreti, con

conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.

La Corte di cassazione, investita a seguito del ricorso del

pubblico ministero, aveva però annullato senza rinvio, per ritenuta

abnormità, tale provvedimento, affermando che la disciplina dettata

dall'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 161,

comma 4, cod. proc. pen, consente la revoca del decreto penale nel

solo caso di irreperibilità del condannato e non anche nella

situazione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Si verrebbe così a determinare, secondo il rimettente, "una

evidente disparità di trattamento tra colui che è irreperibile (e

che si vedrebbe revocare il decreto penale e garantito un processo

con facoltà per il difensore di ufficio (art. 159 c.p.p.) di

impugnare) e colui che, come nella specie, solo per aver dichiarato

(o eletto) domicilio presso il quale la notificazione diventa

impossibile avrà un procedimento che, oltre a non essere da lui

conosciuto, va notificato ad un difensore privo di tale facoltà

(argomentando ex art. 461 comma 1 cod. proc. pen. ove si parla

expressis di "...difensore eventualmente nominato..." che non può

che essere quello fiduciario)". Tale diversità di disciplina sarebbe

priva di ragionevolezza in quanto entrambe le procedure di cui agli

artt. 161, comma 4, e 159 cod. proc. pen. si basano su regole di mera

conoscenza presunta dell'atto notificato.

Risulterebbe altresì compromesso il diritto di difesa in quanto

"il semplice fatto di aver dichiarato [...] domicilio non può

comportare l'eliminazione in toto del diritto di impugnazione

(rectius = opporsi)". A seguito del principio di diritto affermato

dalla Corte di cassazione, il giudice a quo ritiene infatti di

doversi limitare a nominare "un difensore domiciliatario, privo di

poteri difensivi effettivi", essendo il difensore di ufficio "un mero

domiciliatario ex lege per la notifica degli atti, senza poteri di

difesa tecnica".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della

questione e, in subordine, per la infondatezza della stessa.

A parere dell'Avvocatura, l'ordinanza di rimessione sarebbe

infatti priva di motivazione in ordine alla rilevanza essendosi il

giudice a quo limitato ad affermare l'inidoneità del domicilio

dichiarato senza dar mostra di aver verificato, come sarebbe stato

necessario, la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero

applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata ed in

mancanza delle quali dovrebbe trovare applicazione l'art. 171, comma

1, lettera e) cod. proc. pen; disposizione quest'ultima che prevede

la nullità della notificazione eseguita mediante consegna al

difensore nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione od

elezione di domicilio, non venga avvisato sia dell'obbligo, previsto

dal comma 1 dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare ogni

eventuale mutamento del domicilio dichiarato, sia delle relative

conseguenze in caso di omissione.

Nel merito l'Avvocatura rileva poi che ragionevolmente è

disciplinata in modo differente la situazione di chi (irreperibile ex

art. 159 cod. proc. pen.) non ha mai avuto conoscenza del

procedimento e di chi, invece, tale conoscenza abbia avuto e, benché

avvisato di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato, si

sia successivamente reso irreperibile senza ottemperare all'onere di

comunicare la variazione.

Secondo l'Avvocatura non sussisterebbe neppure la violazione

dell'art. 24 della Costituzione in quanto la mancanza di

comunicazione del cambiamento di domicilio da parte del soggetto che

lo abbia in precedenza dichiarato, e che sia stato avvertito ai sensi

di legge, costituisce acquiescenza all'eventuale esito del

procedimento. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 460, comma

4, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 161, comma

4, dello stesso codice, nella parte in cui, a differenza di quanto

stabilito nell'ipotesi di imputato irreperibile, non prevede la

revoca del decreto penale anche nel caso in cui, essendo inidoneo o

insufficiente il domicilio dichiarato, la notificazione del decreto

deve essere eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc.

pen., mediante consegna al difensore.

Ad avviso del rimettente, tale disciplina si pone in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto due situazioni

sostanzialmente identiche, entrambe contrassegnate dalla mancanza di

effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, vengono

irragionevolmente disciplinate in maniera diversa. In caso di

irreperibilità, l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., prevede la

revoca del decreto, così assicurando all'imputato le garanzie del

processo. Nell'ipotesi in cui risulti impossibile eseguire la

notificazione al domicilio dichiarato, il decreto deve invece essere

notificato, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante

consegna al difensore, con la conseguenza che, essendo il difensore

nominato d'ufficio privo - secondo l'opinione del rimettente - del

potere di proporre opposizione, il decreto penale potrebbe divenire

esecutivo senza che l'imputato ne abbia mai avuto effettiva

conoscenza.

Poiché la questione è stata sollevata con due ordinanze

identiche, va disposta la riunione dei relativi giudizi di

costituzionalità.

2. - Il procedimento per decreto si configura come rito a

contraddittorio eventuale e differito, connotato dall'anticipazione

della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di

difesa, la cui esplicazione è rinviata alla fase che segue la

notificazione del decreto stesso: ove venga proposta opposizione, il

decreto di condanna è infatti posto nel nulla dalla mancata

acquiescenza dell'imputato e opera come mero mezzo di contestazione

dell'accusa (v. sentenze n. 344 del 1991 e n. 27 del 1966, nonché,

da ultimo, ordinanze nn. 326 e 325 del 1999, n. 432 del 1998). Le

caratteristiche di celerità e semplificazione del rito rendono

ragione sia della possibilità che il destinatario del decreto venga

a conoscenza del procedimento penale solo nel momento della

notificazione del decreto di condanna, sia dell'efficacia di

giudicato riconosciuta al decreto penale in caso di mancata

opposizione.

Le rilevanti conseguenze collegate all'opposizione o

all'acquiescenza - rispettivamente, la revoca del decreto penale di

condanna ovvero la sua esecutività - spiegano il rilievo centrale

che assume la notificazione di tale provvedimento e le cautele

adottate dal legislatore per renderne effettiva la conoscenza e

mettere così l'imputato in grado di operare la scelta di accettare o

di impedire il passaggio in giudicato della condanna.

Infatti, a differenza di quanto previsto in via generale

dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. (notificazione dell'atto

all'imputato irreperibile mediante consegna al difensore),

l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. preclude la notificazione del

decreto penale di condanna all'imputato irreperibile, imponendo al

giudice di revocare il decreto e di restituire gli atti al pubblico

ministero, che dovrà procedere nelle forme ordinarie.

La norma censurata non impedisce, invece, che, nell'ipotesi in

cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale di

condanna per inidoneità o insufficienza della dichiarazione di

domicilio, la notificazione sia eseguita mediante consegna al

difensore secondo la disciplina generale prevista dall'art. 161,

comma 4, cod. proc. pen.

In sostanza - a prescindere dalle non condivisibili affermazioni

circa la mancanza di legittimazione del difensore nominato d'ufficio

a proporre opposizione - il rimettente denuncia la irragionevole

disparità di disciplina riservata a due situazioni accomunate dalla

concreta probabilità che il decreto penale possa divenire

irrevocabile senza che il destinatario ne abbia avuto effettiva

conoscenza.

3. - Nei termini così precisati, la questione è fondata, in

effetti, se la ratio che sorregge la specifica disciplina di cui

all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., è quella di ancorare il

regime della notificazione alla conoscenza effettiva del decreto

penale, in modo che il destinatario dell'atto sia posto in condizione

di esercitare concretamente la scelta tra opposizione e acquiescenza;

se, in attuazione di questa ratio, il legislatore ha ritenuto che

l'opzione tra acquiescenza e opposizione, a causa delle rilevanti

conseguenze che ne derivano, non può essere demandata esclusivamente

al difensore, e ha quindi stabilito l'incompatibilità tra il decreto

penale di condanna e la irreperibilità dell'imputato, non vi è

ragione per cui la revoca del decreto penale non debba essere

prevista anche nel caso in cui, essendo inidonea o insufficiente la

dichiarazione di domicilio, la notificazione dovrebbe essere eseguita

mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod.

proc. pen. Anche in tale ipotesi, infatti, l'impossibilità di

eseguire la notificazione al domicilio dichiarato dall'imputato

comporta l'alta probabilità che questi non abbia conoscenza

effettiva del decreto e che l'eventuale proposizione dell'opposizione

sia rimessa esclusivamente alla valutazione e alla iniziativa del

difensore.

La disparità di disciplina riservata a queste due situazioni,

che dovrebbero ricevere un trattamento analogo sotto il profilo delle

garanzie di effettiva conoscibilità del decreto penale di condanna,

si risolve in una menomazione del diritto di difesa di cui

all'art. 24 Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost., in quanto la

formalità della notificazione mediante consegna al difensore

prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non garantisce

adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia informato

dell'esistenza del decreto e abbia quindi la possibilità di

effettuare personalmente la scelta se proporre o meno opposizione.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione

degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia

possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma

dell'art. 161 cod. proc. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al

pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la

notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del

codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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