Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460,

461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano nel

procedimento penale a carico di Pasquini Renato iscritta al n. 174

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di opposizione a decreto penale, tardivamente

proposta dal difensore nominato dall'imputato, il Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Milano ha sollevato, con

ordinanza in data 10 novembre 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e

76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale nella parte in

cui - per il giudizio dinanzi al Pretore - non prevedono, prima, o,

contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la

nomina di un difensore, cui vada poi notificata la decisione per

l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione. Dall'eventuale

accoglimento della questione, discenderebbe la possibilità di

attribuire al difensore un proprio termine per la dichiarazione di

opposizione, consentendo al giudice a quo di ritenere tempestiva e

quindi ammissibile quella sottoposta al suo esame.

Muovendo dalla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte

escluso la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in relazione

alle norme del previgente codice di procedura penale che non

prevedevano l'assistenza di un difensore per l'atto di opposizione,

il giudice remittente ritiene che proprio le motivazioni poste a

fondamento di quelle decisioni esigano oggi, alla luce del mutato

quadro normativo, un nuovo vaglio di costituzionalità. Si era

infatti ritenuto che la richiesta di dibattimento non imponesse

l'assistenza di un difensore, poiché si trattava di uno strumento

che, risolvendosi nella mera contestazione degli elementi risultanti

dal decreto penale, risultava di agevole utilizzazione ed alla

portata anche di persona priva di cognizioni tecniche.

Con le recenti norme sul procedimento per decreto introdotte dal

nuovo codice di procedura penale, l'atto di opposizione avrebbe però

perso quella semplicità che lo caratterizzava sotto il vigore della

precedente disciplina: al condannato con decreto penale si porrebbe,

infatti, in alternativa alla richiesta di dibattimento, la

possibilità di operare altre scelte quali la richiesta di giudizio

immediato, di applicazione della pena su accordo con il P.M., di

giudizio abbreviato o di oblazione, la cui valutazione non può

prescindere dall'assistenza tecnica di un difensore. Ed anche se la

mancata indicazione di una qualsiasi scelta nell'atto di opposizione

non preclude all'interessato la possibilità di operarla

successivamente (nei termini previsti per i singoli istituti), già

la semplice decisione di proporre o meno opposizione richiederebbe,

ad avviso del giudice a quo, l'assistenza di un difensore, giacché,

oggi, a differenza che nel passato, l'accettazione della condanna

inflitta con decreto penale comporta un rilevante beneficio in

termini di riduzione della pena edittale.

Le norme impugnate si porrebbero, inoltre, in contrasto con l'art.

76 della Costituzione per non aver rispettato due dei principi

enunciati nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81. L'obbligo

imposto al legislatore delegato di "adeguarsi alle norme delle

convenzioni ratificate dall'Italia e relative ai diritti della

persona e al processo penale" (art. 2, comma 1) risulterebbe violato,

in quanto le disposizioni censurate non sarebbero conformi alla

Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (legge ratifica 4 agosto 1955, n. 848) ed al Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New

York il 19 dicembre 1966 (l. ratifica 25 ottobre 1977, n. 881) che

prevedono (rispettivamente, agli artt. 6.3 lett. b e c, e 14.3 lett.

b e d) il diritto di ogni accusato a disporre del tempo e della

possibilità necessari a preparare la difesa e ad essere assistito da

un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della

giustizia.

Anche la direttiva n. 46 (art. 2, comma 1), risulterebbe

inosservata nella parte in cui, prescrivendo che nella disciplina del

procedimento per decreto debbano essere previste "tutte le garanzie

della difesa nella fase dell'opposizione", imporrebbe comunque

l'assistenza di un difensore al momento in cui l'imputato deve

decidere se proporre o meno opposizione, scegliendo poi tra la

celebrazione del dibattimento o la definizione del giudizio con altre

procedure.

2. - Nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura

generale dello Stato rilevando che - come già affermato da questa

Corte in riferimento alle norme del previgente codice di procedura

penale - il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase

dibattimentale non può ritenersi in contrasto con il precetto

costituzionale dell'art. 24, dal momento che esso si armonizza con le

esigenze di semplicità e speditezza del procedimento per decreto, e,

la dichiarazione di opposizione, che si risolve in una richiesta di

dibattimento, non richiede particolari cognizioni tecniche ed è

suscettibile di essere sviluppata e dettagliata nella successiva fase

del giudizio, ove è comunque necessario l'intervento di un

difensore.

Tali affermazioni conserverebbero, ad avviso dell'interveniente,

il loro valore anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale. Difatti, la maggiore difficoltà nel

decidere se propone o meno opposizione, ovvero nella scelta del tipo

di rito da richiedere per la definizione del giudizio sarebbe

compensata dalla previsione del più ampio termine - rispetto a

quello stabilito dal codice del 1930 - di 15 giorni per la

proposizione dell'opposizione. Tale termine risulterebbe più che

congruo anche ai fini di quelle scelte tecniche di cui si preoccupa

il giudice remittente e che, comunque ed oltretutto, come egli stesso

rileva, non vanno esercitate a pena di decadenza con l'opposizione

stessa.

L'interveniente ha quindi concluso chiedendo che la questione

venga dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 459, 460 e 461, come richiamati dall'art. 565, del codice

di procedura penale nella parte in cui non prevedono, prima, o

contestualmente all' emissione del decreto penale di condanna, la

nomina di un difensore cui vada poi notificato il decreto penale di

condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione.

In tale mancata previsione il giudice a quo ravvisa un contrasto

con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, tenuto conto della

circostanza che, in special modo per il procedimento davanti al pretore (ma a suo dire anche per quello innanzi al tribunale), l'atto di

opposizione nel nuovo codice di procedura penale "ha inevitabilmente

perso quella semplicità e quella naturalezza" ("perché con esso

occorre operare delle scelte decisive e non semplici e per farle

occorre avere ben chiare le scelte operate") rendendo quindi

necessaria l'assistenza di un difensore tecnico.

Altro profilo di illegittimità si prospetta in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, reputandosi violate sia la

prescrizione contenuta nell'art. 2, primo comma, della legge di

delega per l'emanazione del codice di procedura penale, circa

l'obbligo ivi previsto di adeguamento alle convenzioni

internazionali, e in particolare a quelle che prescrivono il diritto

di "essere assistito da un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli

interessi della giustizia", sia la prescrizione di cui alla direttiva

n. 46 dello stesso art. 2 della legge di delega in cui si prevede che

il procedimento per decreto debba essere disciplinato "con tutte le

garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione".

2. - Devesi preliminarmente precisare che, come risulta dalla

stessa ordinanza di rinvio, nel giudizio a quo che si svolge dinanzi

al Pretore si deve fare applicazione delle norme impugnate per

effetto del rinvio ad esse operato dall'art. 565 del codice di

procedura penale, secondo cui, nel procedimento per decreto davanti

al Pretore, si osservano le norme relative al procedimento per

decreto per i reati di competenza del tribunale.

In ragione della sua rilevanza la questione da prendersi in

considerazione è perciò circoscritta agli artt. 459, 460 e 461 del

codice di procedura penale nelle parti in cui disciplinano il

giudizio di opposizione al decreto penale dinanzi al Pretore, in

virtù del rinvio di cui all'art. 565, primo comma, del codice

stesso.

3.1. - La questione non è fondata.

In ordine logico può precedere l'esame del profilo di

legittimità costituzionale riferito all'art. 76 della Costituzione,

ed in proposito la Corte esclude, in primo luogo, che possa ritenersi

violata la prescrizione dell'art. 2, primo comma, della legge di

delega che obbliga il legislatore delegato al rispetto delle

convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

In particolare, il giudice a quo fa espresso riferimento all'art.

6.3 lett. b e c, della convenzione sulla salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre

1950 e ratificata con legge n. 848 del 1955) ed all'art. 14.3 lett. b

e d del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

(adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato con legge n.

881 del 1977) secondo cui ogni accusato ha diritto a disporre del

tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa e ad

essere assistito da un avvocato di ufficio quando lo esigono gli

interessi della giustizia.

Come si avrà modo di verificare anche in prosieguo, in relazione

agli altri profili di illegittimità prospettati, i diritti che le

richiamate convenzioni internazionali tendono a tutelare risultano

nella specie soddisfatti.

Questa Corte, come lo stesso giudice di rinvio mostra di essere

consapevole, si è già occupata, sia pure sotto il regime del codice

di procedura penale abrogato, degli aspetti relativi al diritto di

difesa nel procedimento per decreto affermando (sentenza n. 136 del

1967 e n. 27 del 1966 e n. 170 del 1963) che il decreto penale

costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato può

proporre opposizione, sicché l'esperimento dei mezzi di difesa è

rinviato al vero e proprio giudizio che si svolge con la stessa

ampiezza dei procedimenti ordinari.

Se si collega tale affermazione all'altra (sent. n. 16 del 1970 e

n. 46 del 1967) secondo cui non può ritenersi vulnerato il diritto

di difesa se per il suo esercizio sono richieste modalità diverse in

relazione alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purché

non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, si deve pervenire

alla conclusione di escludere che siano violati i principi posti

dalle richiamate convenzioni internazionali. Esse difatti, nel

reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato

quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare

che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per

il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni

dell'atto da compiere. Ma, come questa Corte ha già avuto modo di

affermare (sentenza n. 189 del 1972), un difensore tecnico non è

indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa "si

risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della

ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla

portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto può

concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal

decreto penale. Ed ovviamente può essere sviluppata e dettagliata

nella sede dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del

difensore".

Non può perciò convenirsi con l'ordinanza di rinvio la dove

afferma che "gli interessi della giustizia", cui fanno riferimento le

richiamate convenzioni internazionali, esigono la nomina del

difensore anche ai fini della proposizione dell'opposizione perché

il carattere agevole della scelta (non venuto meno, come si vedrà

più avanti, per effetto della disciplina del nuovo codice), la

congruità (15 giorni) del tempo per operarla e la garanzia del

difensore nella sede del giudizio vero e proprio, cui intende

riferirsi la convenzione internazionale, fanno sì che alla scelta

tra il fare o non fare l'opposizione l'interessato possa addivenire

anche senza l'assistenza di un difensore tecnico, una volta che

questa assistenza risulti assicurata nel momento in cui si accede al

giudizio ordinario.

3.2. - Neppure fondata è l'altra censura formulata in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, per asserita violazione della

direttiva n. 46 dell'art. 2 della legge di delega, la quale

testualmente dispone la "previsione di un procedimento per decreto

emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per

condanna a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena

detentiva e con tutte le garanzie per la difesa nella fase

dell'opposizione".

Una corretta interpretazione della formula adoperata in sede di

delega esclude, secondo la più corrente accezione, che nella "fase

dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di

opposizione.

Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi

all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio

dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata, per cui è solo

dal momento in cui si accede al rito ordinario che nasce l'esigenza

di "tutte le garanzie" espressamente enunciate in sede di delega.

4.1. - Passando ad esaminare i profili di legittimità

costituzionale prospettati in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la Corte non può condividere il punto di vista

espresso nell'ordinanza di rinvio, secondo cui, in relazione alla

disciplina del nuovo codice di procedura penale, non potrebbero

valere le considerazioni svolte dalla già richiamata giurisprudenza

(sentenza n. 189 del 1972), perché in base al nuovo regime, il fare

o non fare opposizione comporterebbe "scelte decisive e non semplici

e per farle occorre avere ben chiare le conseguenze processuali e

sostanziali delle scelte operate". Né, secondo il giudice a quo

varrebbe considerare in contrario che all'opponente non sarebbe

preclusa, una volta formulata l'opposizione, la possibilità di

operare in prosieguo, dopo il decreto di citazione a giudizio, la

scelta fra i riti alternativi con l'assistenza di un difensore,

perché la scelta già compiuta con l'avvenuta opposizione potrebbe

precludere invece irreparabilmente la possibilità di godere del

beneficio, previsto dall'art. 459 del codice di procedura penale,

della riduzione alla metà della pena minima edittale.

Osserva la Corte che per quel che riguarda la possibilità di

chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su

accordo con il pubblico ministero, non può in primo luogo

condividersi il dubbio espresso nell'ordinanza di rinvio. Tale dubbio

si fonda sulla diversità di formula adoperata nell'art. 565, secondo

comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione

l'imputato chiede.. .. .. il decreto che dispone il giudizio ovvero

chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma

dell'art. 444" rispetto alla formula "può chiedere" adoperata

dall'art. 462, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, il che

potrebbe far ritenere esclusa nel procedimento pretorile l'ulteriore

possibilità di chiedere i giudizi alternativi ove la scelta non

venga fatta nell'atto di opposizione. Ad avviso della Corte, la

differenza tra le formule adoperate "chiede" e "può chiedere" è

priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico

ai fini che interessano, perché manca ogni elemento per dedursi che

nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre

una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio

pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da ciò che

l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi

richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565,

secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del

decreto di citazione (ancorché non espressamente indicato) e non

comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Ciò è in particolare

escluso dalla circostanza che l'art. 565, primo comma, rinvia, per il

procedimento per decreto pretorile, alle norme sullo stesso

procedimento dinanzi al tribunale, che prevedono espressamente (in

particolare art. 461, commi 2 e 3), le ipotesi di inammissibilità

dell'opposizione, tra le quali non vi è quella della mancata

indicazione del rito prescelto. Ma, una volta che è l'emissione del

decreto di citazione la naturale conseguenza della dichiarazione di

opposizione non accompagnata dalla indicazione del tipo di giudizio

prescelto, non vengono da tale conseguenza ad essere precluse le

altre scelte alternative ed in particolare quelle indicate

nell'ordinanza di rinvio. Così la scelta del rito abbreviato, che

nel procedimento pretorile rimane ancora possibile nel termine di 15

giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560,

primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e quella

dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero,

che nel procedimento stesso è possibile fino all'apertura del

dibattimento (art. 563, commi 1 e 4).

4.2. - Per quanto attiene all'oblazione, su cui anche si è

soffermata l'ordinanza di rinvio, va rilevato che se - come

conseguenza di una espressa dichiarazione effettuata a norma

dell'art. 565, secondo comma, o come conseguenza della mancata scelta

del tipo di giudizio nella dichiarazione di opposizione - si perviene

al decreto di citazione a giudizio, la richiesta di oblazione

(ancorché non contenuta nell'atto di opposizione) è possibile fino

all'apertura del dibattimento e quindi non è pregiudizievole il

fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e quindi

da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facoltà

(prevista dall'art. 464, secondo comma, cui rinvia per il

procedimento pretorile l'art. 565, primo comma) di chiederla

contestualmente all'opposizione.

Se invece l'imputato richieda l'oblazione contestualmente

all'opposizione, ai sensi degli artt. 565, primo comma e 464, secondo

comma citato dimostra per ciò stesso di essere in grado di operare

una scelta per sé vantaggiosa con la conseguenza di escludere ogni

sua lesione, per cui diviene ininfluente che non gli sia stato

nominato un difensore d'ufficio.

4.3. - Resta da esaminare il profilo, sul quale si è in

particolare soffermata l'ordinanza di rinvio, circa la possibile

perdita del beneficio della riduzione fino alla metà del minimo

della pena edittale, perdita che potrebbe costituire conseguenza

della mancata accettazione del decreto penale a norma dell'art. 459,

secondo comma, del codice di procedura penale. In realtà la

questione è mal posta in termini di "beneficio" conseguente alla

"accettazione del decreto penale", perché quello dell'applicazione

di una pena diminuita fino alla metà non è un beneficio conseguente

"all'accettazione" del decreto penale, ma costituisce il limite di

diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero può

indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale. Una volta

chiarita in questi termini la portata dell'art. 459, secondo comma,

(applicabile nel giudizio a quo per il rinvio dell'art. 565, primo

comma) non viene in discussione la perdita di un beneficio come

possibile conseguenza della mancata accettazione del decreto penale,

bensì la convenienza o meno di accettare o affrontare, con

l'opposizione, il giudizio ordinario con tutte le alee che questo

comporta. Ma rispetto a questa scelta in sé e per sé considerata,

alle conseguenze che essa comporta ed alla mancanza di preclusioni

una volta effettuata, valgono le affermazioni già fatte dalla

richiamata giurisprudenza della Corte (sentenza n. 189 del 1972) sia

pur relativamente alla disciplina precedente, in ordine alle quali,

però, relativamente ai profili che qui rilevano, la situazione non

appare mutata per effetto della nuova disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 459, 460 e 461, in relazione all'art. 565, primo comma,

del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Milano, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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