Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4,

del codice di procedura penale, promossi con otto ordinanze emesse

l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn.

518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 e 525 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Pistoia ha sollevato, con ordinanza dell'11

maggio 1998 (r.o. n. 518/1998), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 459, comma 4, cod. proc. pen., in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, come riferisce l'ordinanza di rinvio, nel giudizio

principale, relativo al reato di frode nell'esercizio del commercio

(per consegna di un prodotto diverso da quello richiesto), la persona

offesa dal reato - in persona del legale rappresentante del consorzio

preposto, secondo la normativa vigente, alla tutela del prodotto

oggetto della richiesta - ha depositato un atto con il quale, oltre a

chiedere di essere informata circa l'eventuale richiesta di

archiviazione a norma dell'art. 408 cod. proc. pen. e di ricevere gli

avvisi previsti dalla disciplina processuale, ha dichiarato la

propria intenzione di costituirsi parte civile nel corso del processo

penale, e successivamente il pubblico ministero ha formulato

richiesta di emissione di decreto penale di condanna, richiesta sulla

quale si trova a dover decidere il rimettente;

che il giudice a quo osserva che l'accoglimento della domanda di

emissione del decreto penale, nella specie possibile in mancanza di

qualsiasi ragione ostativa, comporterebbe, per la persona offesa, un

pregiudizio, consistente appunto nell'impossibilità di costituirsi

parte civile nel prosieguo del processo, senza d'altra parte che a

tale preclusione faccia riscontro la possibilità, per la stessa

persona offesa, di giovarsi dell'efficacia di giudicato del decreto

penale, giacché l'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che

il decreto di condanna esecutivo non ha efficacia di giudicato nel

giudizio civile o amministrativo;

che l'anzidetta disciplina, se da un lato pone l'imputato al

riparo dalle conseguenze extrapenali del provvedimento di condanna,

derogando alla regola generale dell'art. 651 del codice in tema di

efficacia del giudicato penale, anche per disincentivare l'interesse

a proporre opposizione, dall'altro, ad avviso del rimettente, priva

di tutela la persona offesa che sia intenzionata a esercitare

l'azione risarcitoria in sede penale e che tale intenzione abbia

manifestato, poiché a questa viene sottratto il "diritto di

promuovere l'azione civile nel processo penale", restando essa

obbligata, per far valere le proprie ragioni, ad agire esclusivamente

in sede civile;

che inoltre la norma denunciata inciderebbe sull'attività

decisoria del giudice richiesto del decreto penale, poiché, essendo

possibile a norma dell'art. 460, comma 2, cod. proc. pen., concedere

con il decreto la sospensione condizionale della pena, ed essendo

questa passibile, secondo l'art. 165 cod. pen., di subordinazione

all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della

somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, l'impossibilità

di una qualsiasi pronuncia sull'azione civile nel procedimento per

decreto precluderebbe al giudice di fare ricorso a tale istituto, in

vista della tutela degli interessi del danneggiato;

che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ravvisa

nella disciplina impugnata la lesione della garanzia costituzionale

della difesa della persona offesa "costituenda" parte civile,

prospettando pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 459,

comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il

procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la volontà

della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel

processo penale;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso

rimettente con altre sette ordinanze, tutte in data 11 maggio 1998

(r.o. nn. da 519 a 525/1998), emesse in altrettanti procedimenti

penali;

che è intervenuto in tutti i giudizi così promossi il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, inquadrando la denunciata

limitazione nell'ambito del più generale intento di incentivazione

del ricorso ai riti alternativi, e rilevando d'altra parte la

possibilità per la persona offesa di agire comunque per il danno

nella sede propria, ha concluso per l'infondatezza della questione

sollevata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con identica

motivazione, la medesima questione e che i relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e definiti con un'unica decisione:

che il giudice rimettente richiede a questa Corte una pronuncia

che, per consentire alla persona offesa dal reato di costituirsi

parte civile, escluda l'ammissibilità del ricorso al procedimento

speciale disciplinato dal titolo V del libro VI cod. proc. pen., per

il sol fatto che l'anzidetta intenzione sia stata manifestata dalla

persona offesa in modo esplicito, anteriormente all'esercizio

dell'azione penale;

che in senso contrario rispetto a questa prospettazione deve in

primo luogo essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato

da questa Corte, secondo il quale l'assetto generale del nuovo

processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e

civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di

speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto

all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione

nel processo medesimo (v. sentenze nn. 353 del 1994, 192 del 1991);

che più in particolare, con riferimento alla lamentata

compressione del diritto di difesa - e di azione - del soggetto cui

il reato ha recato danno, questa Corte ha già più volte rilevato

che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al

processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di

difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché

resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento

del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni

"separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non

può essere considerata come una menomazione o una esclusione del

diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al legislatore

la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle

esigenze proprie del processo penale (sentenze nn. 443 del 1990, 171

del 1982, 166 del 1975);

che la lamentata esclusione della "potenziale" parte civile dalla

possibilità di far valere le proprie ragioni nel giudizio penale, in

conseguenza dell'adozione del procedimento per decreto, d'altra

parte, non deriva da una disciplina relativa alla partecipazione di

detto soggetto al processo penale, bensì consegue alla radicale

impossibilità di esercitare l'azione di danno prima e al di fuori

della fase processuale in senso proprio, non potendosi dare la

costituzione di "parte" se non allorché sia insorto un vero e

proprio rapporto processuale (sentenza n. 192 del 1991 citata);

che, per questo aspetto, non può darsi seguito all'idea del

rimettente di rovesciare i termini della disciplina, escludendo che

possa definirsi il procedimento attraverso un determinato rito

alternativo solo perché sia espressa dalla persona offesa

un'intenzione di costituirsi in una fase, quella del giudizio, che,

nella struttura del procedimento per decreto, è eventuale e

successiva, conseguente all'opposizione;

che risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire

un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in

dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della

persona offesa, che non riveste la qualità di parte;

che l'anzidetto rilievo è ulteriormente avvalorato dalla

constatazione secondo la quale il diritto per il danneggiato di

esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia

costituzionale, come tale (sentenza n. 98 del 1996);

che, alla stregua delle osservazioni che precedono, e

dell'evidente possibilità per il danneggiato di far valere le

pretese risarcitorie in sede propria, non può ravvisarsi la

lamentata violazione del parametro costituzionale dedotto;

che d'altra parte il profilo dell'"incidenza" della mancanza di

un soggetto-parte civile sulla determinazione giudiziale relativa

alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione di

pena non è idoneo a condurre a diversa conclusione, perché, una

volta che non si dia luogo all'azione di danno, senza che ciò ponga

problemi di costituzionalità, l'impossibilità di subordinare il

beneficio sospensivo a statuizioni "civili" della sentenza non

produce altro effetto se non quello di rendere semplicemente

inoperante, nella specie, la disposizione che regola il particolare

istituto;

che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Pistoia, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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