Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche

al sistema penale"), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989

dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Felisio

Carlo e l'INPS, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio di opposizione promosso da

Carlo Felisio contro l'ordinanza-ingiunzione n. 2944 emessa il 26

giugno 1989 dall'INPS di Torino a titolo di sanzione amministrativa

per omesso versamento di contributi previdenziali, il Pretore di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale "del

combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, nella parte in cui non esige, quale requisito indispensabile

dell'ordinanza-ingiunzione, l'indicazione del termine entro cui a

pena di decadenza va proposta opposizione davanti al Pretore";

che, ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate

violano: a) l'art. 3 Cost. sotto specie del canone di coerenza logica

dell'ordinamento giuridico, in quanto prevedono un trattamento

difforme dal modello del decreto ingiuntivo e del decreto penale di

condanna, la cui disciplina include il requisito formale

dell'espresso avvertimento della facoltà di fare opposizione entro

un certo termine (artt. 641 cod.proc.civ. e 460, primo comma, lett. e

cod.proc.pen.); b) l'art. 24, secondo comma, Cost., dovendosi

ritenere che la garanzia del diritto di difesa "riguarda non solo le

attività applicate all'interno del procedimento giurisdizionale, ma

anche i momenti antecedenti il giudizio, come, ad esempio, i

procedimenti amministrativi, che, attraverso preclusioni, decadenze

ecc., sono destinati ad avere una concreta incidenza a livello

processuale"; c) l'art. 97, primo comma, Cost., relativamente al

principio di imparzialità della pubblica amministrazione, atteso che

"nel caso di specie l'ingiunzione proviene da un creditore che ha

anche la veste di ente pubblico, e come tale deve rendere edotti i

destinatari dei suoi provvedimenti delle facoltà che ai medesimi

competono sul piano della tutela dei diritti";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la disciplina in esame non può essere messa a

confronto con quella del decreto ingiuntivo e del decreto penale di

condanna, ai fini di una valutazione alla stregua del principio di

cui all'art. 3 Cost., perché la ratio delle norme sopra citate dei

due codici di procedura, là dove prescrivono l'"espresso

avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine per fare

opposizione al decreto, dipende dal mutamento del rito comportato

dall'opposizione, e inoltre, per quanto concerne il decreto

ingiuntivo, è connessa anche al potere del giudice di variare il

termine legale riducendolo fino a cinque giorni o aumentandolo a

trenta;

che il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., non

implica l'obbligo dell'autorità che emette un provvedimento

sanzionatorio di informare il destinatario in merito ai modi e ai

termini di legge per l'esercizio della facoltà di opposizione (cfr.,

più in generale, Corte cost., sentenza n. 351 del 1989), dovendosi

osservare, peraltro, che nelle ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS

sono espressamente richiamate le norme regolatrici di tale procedura

di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in

materia di previdenza obbligatoria, e in particolare è richiamato

all'attenzione dell'ingiunto l'art. 35 della legge citata, che indica

il termine per proporre opposizione;

che il preteso obbligo di informazione non può derivare nemmeno

dal principio di imparzialità dell'amministrazione, né in contrario

possono essere addotte norme particolari che in qualche caso tale

obbligo prevedono, come ad esempio l'art. 47, ultimo comma, della

legge 30 aprile 1970, n. 639, relativo alle controversie in materia

di prestazioni previdenziali, al quale inerisce una ragione peculiare

determinata dalla complessa articolazione delle procedure di gravame

in sede amministrativa e di ricorso in sede giudiziaria contro i

provvedimenti adottati sulle domande di prestazione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge

24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata

dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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