Corte costituzionale

Sentenza n. 447/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 13 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Camerino nel procedimento penale a carico di Goldshtein

Abraham Leon, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 febbraio 1990, il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Camerino ha sollevato, nel

corso del procedimento penale a carico di Goldshtein Abraham Leon

(imputato del reato di cui all'art. 116 del regio decreto 21 dicembre

1933, n. 1736), questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 460, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1988 "nella parte in cui preclude al giudice

l'applicazione della pena in una misura diversa da quella richiesta

dal pubblico ministero".

Il giudice a quo, premesso che il pubblico ministero ha esercitato

l'azione penale richiedendo in data 30 gennaio 1990 l'emissione di

decreto di condanna indicando la pena da infliggere nella misura di

150.000 di multa, e che non ricorre a favore dell'imputato alcuna

delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 del codice di

procedura penale, osserva che la pena da irrogare nella fattispecie

dovrebbe essere di misura superiore a quella indicata dal pubblico

ministero, in base ai criteri predeterminati dagli artt. 132 e 133

del codice penale, ma che ciò gli è inibito dalla norma censurata,

secondo la quale "con il decreto di condanna il giudice applica la

pena nella misura richiesta dal pubblico ministero".

Il tenore della norma è talmente univoco, prosegue il giudice

remittente, da escludere qualsiasi altra interpretazione che non sia

quella che il giudice non può applicare una misura della pena

diversa da quella richiesta dal pubblico ministero: in particolare,

il contrasto tra determinazione del pubblico ministero e valutazione

del giudice non può essere ovviato mediante una declaratoria di non

accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del

codice di procedura penale, in quanto questo istituto sembra essere

funzionale soltanto ad un controllo di rito sull'ammissibilità del

procedimento speciale e non già ad un controllo sul merito della

richiesta, diverso da quello risolventesi in una sentenza di

proscioglimento ai sensi del citato art. 129 del codice di procedura

penale.

Peraltro, ammesso in ipotesi il contrario, l'unica corretta

alternativa finale per il pubblico ministero sarebbe l'emissione del

decreto di citazione a giudizio, evenienza chiaramente frustrante le

esigenze di economia e speditezza poste a fondamento del procedimento

per decreto.

Ciò posto, prosegue il giudice a quo, risulta innanzitutto

violato il secondo comma dell'art. 101 della Costituzione: tale

precetto esige che la scelta della misura della pena sia un atto di

autonomia del giudice, da esercitarsi nell'ambito e con l'osservanza

dei criteri generali ed astratti precostituiti dal legislatore, il

quale, tuttavia, non può limitare la funzione giurisdizionale fino

al punto di ridurla ad una mera riproduzione protocollare di una

valutazione altrui.

In secondo luogo, la norma in esame contrasta anche con l'art.

111, primo comma, della Costituzione, in quanto l'obbligo della

motivazione ivi previsto non può essere correttamente adempiuto dal

giudice, riducendosi la motivazione stessa, in caso di dissenso, ad

una pura finzione, espressione non già di autonomia bensì di

soggezione alla richiesta della parte pubblica.

Nel procedimento per decreto, osserva ancora il giudice

remittente, il giudice è vincolato ad una richiesta unilaterale, a

differenza di quanto avviene nell'istituto dell'applicazione della

pena su richiesta delle parti, ove inoltre, pure in presenza di un

consenso esplicito, l'emanazione del provvedimento è subordinata ad

un controllo di correttezza sull'applicazione e sulla comparazione

delle circostanze prospettate dalle parti, cioè sulla misura della

pena pattiziamente stabilita.

Né potrebbe ritenersi, infine, che nel procedimento de quo il

consenso dell'imputato abbia rilevanza processuale come eventuale e

posticipato. Tale tesi è infondata, in quanto l'opposizione può

essere configurata soltanto come atto di dissenso sulla scelta del

rito effettuata dal pubblico ministero (come si desumerebbe dall'art.

461, terzo comma, del codice di procedura penale); inoltre, in

concreto l'opposizione può fondarsi su motivi diversi da quelli

attinenti alla misura della pena e perfettamente compatibili con

l'accettazione della stessa, ma, ciò nonostante, il giudice del

dibattimento deve revocare il decreto di condanna e può applicare

una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto

stesso (art. 464, terzo e quarto comma).

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che il giudice remittente

erroneamente ritiene che il giudice per le indagini preliminari non

possa rigettare la richiesta di decreto di condanna quanto ritenga

non adeguata la pena indicata dal pubblico ministero. Dal combinato

disposto degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale si

desume, invece, il contrario, cioè che il giudice esercita sulla

richiesta la consueta delibazione in fatto e in diritto, senza alcuna

limitazione.

L'unica particolarità in ordine ai poteri del giudice è quella

che egli è vincolato all'alternativa "rigetto-accoglimento in

integro" del decreto, ma ciò non viola l'art. 111 della

Costituzione, in quanto non comporta affatto, prosegue l'Avvocatura,

che la funzione giurisdizionale sia svuotata della sua tipica

fisionomia: accogliendo la richiesta del pubblico ministero, infatti,

il giudice viene implicitamente a riconoscerne la giustezza in tutti

i suoi aspetti, formali e sostanziali. Ciò è confermato dal fatto

che il decreto penale di condanna è un atto del giudice, che deve

contenere, tra l'altro, la "concisa esposizione dei motivi di fatto e

di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni

dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo

edittale" (art. 460, primo comma, lett. c). Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Camerino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

460, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988 (comma

applicabile nel procedimento pretorile in base al generale rinvio

operato dall'art. 565 dello stesso codice), nella parte in cui

dispone che il giudice, nell'emettere il decreto penale di condanna,

"applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero". Ad

avviso del remittente la norma preclude al giudice, che sia in

disaccordo sulla misura della pena indicata dal pubblico ministero

nella richiesta di emissione del decreto, di applicare la pena in

misura diversa; né il giudice potrebbe ovviare a tale situazione non

accogliendo la richiesta e restituendo gli atti al pubblico

ministero, ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del codice, in quanto

tale possibilità sarebbe prevista per motivi attinenti unicamente al

rito e non anche al merito della richiesta stessa. Ciò posto, la

norma impugnata violerebbe il principio della soggezione del giudice

soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione), il

quale esige che la scelta della misura della pena sia un atto di

autonomia del giudice e che la funzione giurisdizionale non sia

ridotta a mera riproduzione di valutazioni altrui; nonché il

principio dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti

giurisdizionali (art. 111, primo comma, della Costituzione), in

quanto la motivazione in ordine all'entità della pena si riduce, in

caso di dissenso, a pura finzione.

2. - La questione non è fondata.

La tesi del giudice remittente si basa su una lettura errata

dell'art. 459, terzo comma, del codice di procedura penale. Né dal

suo tenore letterale ("Il giudice, quando non accoglie la richiesta,

se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.

129, restituisce gli atti al pubblico ministero"), né da altre

disposizioni relative al procedimento per decreto, è dato trarre

argomenti che possano giustificare la lettura restrittiva fornita dal

giudice a quo, secondo cui solamente motivi attinenti

all'ammissibilità del rito potrebbero legittimare il mancato

accoglimento della richiesta e la conseguente restituzione degli atti

al pubblico ministero. Al contrario, come esattamente osserva

l'Avvocatura Generale dello Stato in conformità alla pressoché

unanime dottrina, l'art. 459, terzo comma, attribuise al giudice un

sindacato completo sulla richiesta del pubblico ministero: egli può,

quindi, rigettarla anche nel caso in cui ritenga non adeguata la

misura della pena in essa indicata.

Ciò posto, vengono automaticamente a cadere le censure di

incostituzionalità avverso la norma impugnata.

È chiaro, infatti, che, una volta accertato che il giudice per le

indagini preliminari ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel

merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata

dal pubblico ministero, il successivo vincolo in forza del quale, nel

caso di accoglimento della richiesta, egli non possa discostarsi

dalla misura della pena indicata (vincolo, peraltro, giustificato

dalla mancanza di un potere di opposizione da parte del pubblico

ministero avverso il decreto) non determina alcuna lesione dei

principi invocati nell'ordinanza di rimessione.

3. - Osserva ancora il giudice remittente che, anche ammettendo

che il giudice possa rigettare la richiesta del pubblico ministero

per inadeguatezza della pena, al pubblico ministero altro non

resterebbe che emettere il decreto di citazione a giudizio, con

conseguente frustrazione delle esigenze di speditezza e di economia

processuale che costituiscono la ratio del procedimento per decreto.

Pur prescindendo dal rilievo che tale doglianza nulla ha a che

vedere con i parametri costituzionali invocati, nemmeno quest'ultima

tesi del giudice a quo può essere condivisa. Deve, infatti,

ritenersi che, a seguito della restituzione degli atti da parte del

giudice che non intenda accogliere la richiesta di decreto, il

pubblico ministero viene ad essere reinvestito di tutti i poteri ad

esso spettanti. A parte, quindi, la possibilità, che pur deve

ammettersi, di una reiterazione della richiesta con le modificazioni

ritenute idonee a renderla accoglibile (e qualora ovviamente ne

perdurino le altre condizioni previste dalla legge), nulla impedisce

al pubblico ministero di indirizzare il procedimento, ove in concreto

ne ricorrano i presupposti, verso altri riti semplificati, atti ad

evitare il passaggio al dibattimento. Anzi, come si legge nella

Relazione al progetto preliminare del codice, proprio allo scopo di

favorire l'instaurazione di altri riti differenziati è stato

disposto che il giudice che non ritenga di emettere il decreto di

condanna restituisca gli atti al pubblico ministero, a differenza di

quanto era previsto nel Progetto preliminare del 1978, secondo il

quale in tal caso era lo stesso pretore a procedere all'emissione del

decreto di citazione a giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 460, secondo comma, del codice di procedura penale del

1988, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111,

primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Camerino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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