Art. 459 c.p.p. — Casi di procedimento per decreto

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Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 221 ((1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale)) Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

221

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 27 febbraio 2015, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 4/3/2015, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facolta' del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna".

Testo in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 459 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 9225/2026

    10 marzo 2026

    La Quarta Sezione penale, in tema di circolazione stradale, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, previa rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, sostituisce ex art. 459, comma 1- ter , cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9- bis , cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena, disposta all’atto dell’emissione del decreto.

    Art. 459 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 36 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/2015

    Ha colpito questo articolo
    27 febbraio 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. La norma censurata non trova, infatti, valida giustificazione né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa, né con riguardo a quella del querelante. Quanto alla prima, gli interessi civili sono assicurati dalla possibilità di esercitare la relativa azione in sede propria, mentre l'interesse della persona offesa alla persecuzione del reato è soddisfatto dalla circostanza che il querelante ha visto accolta la sua richiesta di punizione del querelato. In merito, poi, alla ipotizzata sussistenza di un interesse specifico del querelante, distinto da quello della persona offesa, a che il procedimento non si concluda con il decreto penale di condanna, un simile interesse non giustifica la disposizione censurata, risultando essa contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti. La disposizione contestata si pone pertanto in contrasto sia con il principio di ragionevolezza che con quello di ragionevole durata del processo, stante la funzione acceleratoria del procedimento per decreto che viene ad essere inibito. (È assorbita la censura relativa all'art. 112 Cost.) Per la manifesta infondatezza di questione con la quale si chiedeva, prima della riforma del 1999, una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento per decreto nel caso la persona offesa avesse manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile, v. la citata ordinanza n. 124/1999. Sui rapporti fra azione civile e processo penale, nel senso che «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile», e che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale», essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, v. le citate sentenze nn. 124/1999, 443/1990, 171/1982 e 166/1975. Per l'affermazione che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte», v. la citata ordinanza n. 124 del 1999. Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità della fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe», v. la citata sentenza n. 1009/1988. Sul principio della ragionevole durata del processo: nel senso che esso «va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, il cui sacrificio non è sindacabile, ove frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa», v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 159/2014; ordinanze nn. 332/2008 e 318/2008; nel senso che a tale principio «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza», v. le citate sentenze nn. 63/2009 e 56/2009. Sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013; ordinanze nn. 48/2014 e 190/2013. Sulla struttura dello scrutinio di ragionevolezza e del test di proporzionalità, v. le citate sentenze nn. 1/2014 e 1130/1988.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 37 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 66/2020

    Questione infondata
    10 aprile 2020

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che nel procedimento per decreto penale di condanna il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare, tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 155 del 2019, la quale ha affermato che la previsione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento per decreto è volta ad incentivare il ricorso a tale rito speciale e che la denunciata eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio introdotto dalla disposizione censurata è insuscettibile di risolversi in un vulnus alla finalità rieducativa della pena. Né sono prospettate argomentazioni diverse da quelle già esaminate. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 155 del 2019. Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 236 del 2018, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018 ).

    Art. 459 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/2019

    Questione infondata
    21 giugno 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla rilevanza - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017. Il rimettente ha dato conto della rilevanza delle questioni, avendo prospettato una alternativa (emissione del decreto penale di condanna o rigetto della relativa richiesta) che sottende la ritenuta impossibilità di addivenire al proscioglimento dell'imputato o alla restituzione degli atti al pubblico ministero per difetto dei presupposti di ammissibilità del rito, nonché una valutazione almeno implicita di congruità della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero. Il rimettente ha inoltre sufficientemente illustrato la vicenda processuale del giudizio a quo, consentendo la verifica della ragionevolezza del più mite trattamento sanzionatorio risultante dall'applicazione della disposizione censurata, rispetto a quello derivante in base all'ordinario parametro di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 2015 al 3 agosto 2017. 112 parole aggiunte.

… richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. aggiunto: 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art459 · fonte del testo

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