Codice penale

Art. 133-ter c.p. — Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

[1]Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))

[2]In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 335/1994

    Altra decisione
    22 luglio 1994

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, per il riesame sulla rilevanza della questione, alla luce dell' intervenuto d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in l. 24 marzo 1993, n. 75, il cui art. 5, comma sesto bis, ha depenalizzato la fattispecie in ordine alla quale, nella specie, è stata pronunciata la condanna e del successivo d. l. 30 agosto 1993, n.331 (conv. in l. n. 427 del 1993), che di tale articolo ha stabilito (art. 12, comma terzo) l'applicabilità, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche relativamente alle violazioni antecedenti la data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen.. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 133-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche aggiunto: e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tolto: tre a trenta aggiunto: sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamilaaggiunto: . Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art133ter · fonte del testo

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