Art. 19 — Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela

Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

Testo vigente dal 28 giugno 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 175/2001

    Questione inammissibile
    31 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205, con cui il rimettente, muovendo dal presupposto interpretativo che l'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale debba essere ricondotto alle fattispecie criminose dell'ingiuria e della minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, lamenta l'assenza di una disciplina transitoria che consenta al pubblico ufficiale offeso di proporre tempestiva querela. Infatti, ostano a uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre condizioni di procedibilità e di punibilità che, secondo la stessa prospettazione del rimettente, sarebbero estranee all'ambito di operatività della norma censurata. - Sulla preclusione per la Corte di pronunciare, in materia penale, sentenze additive in 'malam partem', v. richiamate ordinanze n. 317/2000, n. 337/1999, n. 413, 392 e 106/1998, n. 297, 178/1997. M. F.

    Art. 18 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 19 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205~art19 · fonte del testo

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