Corte costituzionale

Sentenza n. 580/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

citata

  • art. 459legge 73/1990
  • art. 3d.P.R. 75/1990
  • art. 129legge 73/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 459,

comma terzo, del codice di procedura penale, in relazione all'art.

129 dello stesso codice; 5 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 5

del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal G.I.P. presso la

Pretura di Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Ninfa,

iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 12 luglio 1990 dal G.I.P. presso la

Pretura di Marsala nel procedimento penale a carico di Ribaudo Vito

Roberto, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 22 giugno 1990, il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Marsala sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 459, comma terzo, in

relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 della legge 11 aprile 1990,

n. 73, e 5 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione.

Successivamente, con ordinanza 12 luglio 1990, sollevava in altro

procedimento penale identica questione in riferimento agli stessi

parametri, argomentando con le stesse parole della precedente.

La questione è stata occasionata dalla sopravvenienza di un

decreto di amnistia rinunziabile, dopo che il pubblico ministero

aveva richiesto al G.I.P. di emettere decreto di condanna a carico

dell'imputato per il reato di assegno a vuoto. Osserva il giudice che

negli atti c'è prova certa della commissione del reato,

rappresentata dall'attestazione del notaio che, allegando fotocopia

del titolo, accerta che gli è stato trasmesso per il protesto

dall'Istituto trattario: anche se poi gli è stato chiesto in

restituzione dallo stesso Istituto per essere stati i fondi

ricostituiti.

Ciononostante rileva il giudice a quo di non poter aderire alla

richiesta del pubblico ministero a causa della sopravvenuta amnistia,

ma di non potere nemmeno dichiarare l'estinzione del reato perché,

essendo l'amnistia rinunciabile, l'imputato dev'essere messo in

condizione di conoscere l'esistenza del processo a suo carico, al

fine dell'eventuale esercizio della rinunzia, che questa Corte ha

definito come aspetto fondamentale del diritto di difesa (sent. 14

luglio 1971 n. 175). Afferma, però, il giudice di non ravvisare

nell'ordinamento processuale strumenti idonei a dare all'imputato

conoscenza del procedimento.

Esclusi, infatti, gli strumenti escogitati sotto la vigenza del

codice processuale precedente, che risulterebbero inattuabili in un

modello processuale del tutto diverso, nemmeno si ritiene possibile

adottare le regole generali di cui all'art. 127 cod. proc. pen. , che

disciplinano il procedimento in camera di consiglio.

Secondo l'ordinanza, infatti, il procedimento camerale si

riferirebbe ad ipotesi tassative, che nella specie non ricorrono, e

va comunque definito con ordinanza (art. 127, comma 7, cod. proc.

pen.), mentre la declaratoria de qua va pronunziata con sentenza

(art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).

Fra l'altro - secondo il remittente - l'imputato non troverebbe

rimedio nemmeno nell'impugnazione del provvedimento che avesse

applicato l'amnistia senza consentirgli la possibilità di

rinunziare, perché il giudice di secondo grado potrebbe decidere nel

merito - previa eventuale rinnovazione del dibattimento - soltanto

nel caso in cui riconosca erronea la declaratoria di estinzione del

reato.

Da tutto questo la lesione dei principi costituzionali invocati,

sia perché, a differenza degli altri modelli processuali, l'azione

per decreto priva l'imputato della possibilità di conoscere

l'esistenza del procedimento e quindi di rinunziare all'eventuale

amnistia (art. 3, primo comma, Cost.), sia perché questi viene

privato della facoltà di agire e viene leso il suo diritto di difesa

(art. 24, primo e secondo comma, Cost.).

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione di

legittimità costituzionale in relazione allo stesso reato e al

procedimento per decreto, con riferimento ai medesimi parametri

costituzionali. I due procedimenti, pertanto, possono venire riuniti

per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione riguarda la sopravvenienza dell'amnistia dopo

che il pubblico ministero ha richiesto al G.I.P. l'emissione del

decreto penale di condanna. L'imputato ignora che a suo carico sia in

corso procedimento penale perché questo si apre proprio con la

richiesta del pubblico ministero che non gli viene notificata, né

c'è stata mai occasione nella fase delle indagini preliminari di

incidente probatorio o di interrogatorio.

Sostiene il rimettente che una siffatta situazione, determinata

dagli articoli impugnati, viola i parametri invocati perché il

giudice non può accogliere la richiesta del pubblico ministero, né

pronunziare la sentenza che dichiara l'estinzione del reato, ai sensi

dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., se prima l'imputato

non è stato messo in condizioni di rinunciare, se lo voglia,

all'amnistia. Egli, però, non ravvisa alcuno strumento processuale

per dare notizia all'imputato della pendenza del procedimento, e

perciò solleva la riportata questione.

3. - La questione non è fondata.

Intanto, va detto subito che non è esatto che l'imputato non

troverebbe rimedio, nemmeno attraverso il gravame d'appello, alla

declaratoria di estinzione del reato, pronunziata senza che egli

fosse stato posto in grado di rinunziare all'amnistia. Una volta,

infatti, che il giudice riconosce che l'amnistia non può essere

applicata allorché l'imputato ignora l'esistenza del processo,

perché gli verrebbe confiscato un diritto (quello di rinunzia

all'amnistia) che trova il suo supporto in un principio

costituzionale (art. 24, secondo comma), sembra evidente che se, al

contrario, il giudice pronunziasse la sentenza di estinzione del

reato quando l'imputato fosse stato determinato a rinunziare

all'amnistia, la pronuncia integrerebbe "una decisione erronea".

Proprio l'ipotesi, cioè, prevista dall'art. 604, sesto comma, cod.

proc. pen., che consente al giudice d'appello di decidere nel merito,

se l'imputato ha impugnato per rinunziare all'amnistia.

Ma la questione è un'altra: quella secondo cui non potrebbe

essere posta a carico dell'imputato la via del gravame, senza che la

legge gli appresti la possibilità di esprimere la sua rinunzia prima

della decisione di primo grado. Altro è, infatti, il caso

dell'errore del giudice, altro che la legge lasci al giudice la sola

alternativa della declaratoria di estinzione del reato, sia o non

consapevole l'imputato della pendenza del procedimento.

È proprio qui, dunque, il punto decisivo della questione: se sia

vero, cioè, che il giudice per le indagini preliminari, a fronte

della richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero,

non abbia nella legge processuale, nel caso di sopravvenienza

dell'amnistia, alcuno strumento per renderne edotto l'imputato al

fine di consentirgli di esprimere eventuale rinunzia.

4. - Non senza ragione, intanto, rileva l'Avvocatura generale che

la previsione del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. non

esclude per nulla, nelle more della decisione, "il compimento di

quelle attività materiali (biglietto di cancelleria, avviso scritto,

convocazione informale) volte a rendere concretamente attuabile il

principio di diritto sostanziale fissato negli articoli 5 della legge

e del decreto presidenziale d'amnistia".

Ma quand'anche siffatte innocue escogitazioni, intese soltanto a

favorire l'imputato, fossero ritenute non ortodosse, e comunque

certamente non obbligatorie per il giudice, non è vero che la legge

non preveda strumenti idonei a consentire una formale informazione

all'imputato. E la soluzione è proprio nella norma impugnata.

Il comma terzo dell'art. 459 prescrive, infatti, testualmente che,

quando il giudice "non accoglie la richiesta (del pubblico

ministero), se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a

norma dell'art. 129, restituisce gli atti al pubblico ministero".

Ora, che nella specie il giudice non debba accogliere la richiesta

del pubblico ministero, è pacifico e lo afferma anche il rimettente:

egli non può, infatti, emettere decreto penale di condanna perché

è sopravvenuto il decreto d'amnistia. Ma non deve nemmeno

pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, sia

perché non ricorrono le altre condizioni (c'è in atti la prova

documentale, certificata dal notaio, della commissione del reato di

emissione di assegno a vuoto), sia perché l'estinzione del reato non

può essere pronunciata, se prima non è stata portata a cognizione

dell'imputato l'esistenza del processo, dato che la stessa legge di

amnistia (art. 5) gli consente espressamente la possibilità di

avvalersi della facoltà di rinunzia, manifestazione di un diritto

costituzionalmente tutelato.

Ciò è tanto riconosciuto dal giudice rimettente da fondare sul

dovere di osservanza di quel diritto la sollevata questione di

legittimità costituzionale. Il giudice, perciò, è consapevole che

"non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.

129 cod. proc. pen.".

Ma allora, se così è, bastava dare corso all'ulteriore disposto

della norma impugnata secondo cui, in tal caso, il giudice

"restituisce gli atti al pubblico ministero".

A quel punto, quest'ultimo potrà avvalersi dell'art. 375 cod.

proc. pen. e invitare la persona interessata a presentarsi,

precisando il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto

(lettera c dell'art. 375): e, cioè, spiegando che viene invitato a

dichiarare se intenda o meno rinunciare all'amnistia ai sensi

dell'art. 5 del d.P.R. n. 75 del 1990, altrimenti si procederà alla

declaratoria di estinzione del reato. E poiché una siffatta

decisione implica una valutazione tecnica e una manifestazione di

volontà dispositiva sull'ulteriore corso del procedere, sarà

opportuno anche l'invio della informazione di garanzia ex art. 369

cod. proc. pen.

Tutto ciò, comunque, viene detto a solo titolo dimostrativo delle

non poche possibilità formali ed informali offerte dal sistema per

raggiungere il fine doveroso di non offendere diritti

costituzionalmente garantiti. La loro scelta è affidata, però, ai

poteri della magistratura di merito.

Infine, la questione concernente gli artt. 5 della legge e del

decreto, citati in epigrafe, resta ovviamente assorbita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 459, comma terzo, in

relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 della legge 11 aprile 1990,

n. 73, e 5 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Marsala, con le

ordinanze 22 giugno e 12 luglio 1990, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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