Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), promosso con ordinanza emessa

il 14 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di F.

S., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare

il procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta

del comandante di corpo, a norma dell'art. 260, secondo comma, del

codice penale militare di pace. Il rimettente premette che il

pubblico ministero, esercitando l'azione penale nei confronti di un

militare per il delitto di allontanamento illecito, aveva richiesto

l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti

dell'imputato; che tuttavia, trattandosi di imputazione per reato

punito con pena edittale massima di mesi sei di reclusione militare,

esso risultava perseguibile soltanto previa richiesta del comandante

di corpo, a norma dell'art. 260, secondo comma, cod. pen. mil. pace.

Peraltro - soggiunge il giudicea quo l'art. 459 cod. proc. pen., pur

ammettendo, a seguito delle modifiche apportate ad esso dall'art. 37

della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la possibilità di adottare il

procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela,

non ha fatto menzione alcuna dei reati militari per i quali sia

prevista la condizione di procedibilità della richiesta del

comandante di corpo. A parere del rimettente risulterebbe dunque

impossibile - contrariamente alla tesi espressa dal pubblico

ministero in sede di richiesta - procedere ad una applicazione

analogica del nuovo disposto dell'art. 459 cod. proc. pen. al caso in

esame, attesa la diversità dell'istituto della richiesta del

comandante di corpo rispetto alla querela: da ciò la necessità di

sollevare il quesito di legittimità costituzionale.

Al riguardo, il giudice a quo sottolinea di essere consapevole

del fatto che sulla identica questione questa Corte si è già

pronunciata in senso negativo con la sentenza n. 274 del 1997, ma

tuttavia ritiene legittima la riproposizione del quesito in ragione

del fatto che quella pronuncia aveva preso in considerazione il

"vecchio" testo dell'art. 459 cod. proc. pen; e che pertanto - alla

luce della modifica normativa che ha reso ora possibile il rito

monitorio anche per i reati procedibili a querela - le argomentazioni

poste a fondamento della pronuncia in questione risulterebbero,

ormai, non più "condivisibili". La normativa impugnata si porrebbe

dunque in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto da

essa deriverebbero sia "una disparità di trattamento, dal punto di

vista della legge processuale, relativamente a reati comuni e

militari, aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante";

sia una "disparità di trattamento dal punto di vista della legge

penale sostanziale, tra imputati di reati militari della stessa

indole", giacché per gli imputati di reati militari perseguibili

d'ufficio - e quindi di più intensa gravità - risulterebbe

applicabile il procedimento per decreto, a differenza dei militari

responsabili di reati a procedibilità condizionata, per i quali,

invece, quel rito resta precluso. Sarebbe leso anche il principio

della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo

comma, Cost., in quanto verrebbe imposta la definizione del

procedimento con le forme ordinarie - con conseguente dilatazione dei

tempi processuali - per i reati perseguibili a richiesta del

comandante di corpo, benché aventi caratteristiche di lieve entità

e la cui prova è, di regola, sufficientemente assicurata dalle

risultanze cartolari della indagine.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere della Avvocatura, la diversità sussistente tra l'istituto

della querela e quello della richiesta del comandante di corpo

impedirebbe di ravvisare "quel requisito di omogeneità che consente

di invocare la lesione dell'art. 3 Cost."; mentre per ciò che

attiene alla pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost.,

l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'assicurare

la durata ragionevole del processo non sarebbe stata nella specie

indebitamente superata. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente di applicare il procedimento

per decreto ai reati punibili a richiesta del comandante del corpo o

di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, a norma

dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace. A

parere del giudice a quo, le modifiche apportate all'art. 459, comma

1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 37 della legge n. 479 del 1999

- estendendo la possibilità di procedere con il rito monitorio anche

nei confronti dei reati procedibili a querela - avrebbero fatto venir

meno la ratio essendi della sentenza n. 274 del 1997, con la quale

questa Corte disattese la fondatezza di analoga questione, facendo

leva, appunto, sulla circostanza che il procedimento per decreto era

allora consentito unicamente per i reati procedibili di ufficio, in

considerazione della ritenuta "... incompatibilità tra il rito

monitorio e la complessità degli accertamenti richiesti per i reati

a procedibilità condizionata ...".

Venuta meno l'anzidetta preclusione per i reati perseguibili a

querela; e considerato che la invocata complessità degli

accertamenti è di regola collegata all'intrecciarsi tra gli aspetti

penalistici e quelli civilistici (problematica, questa, invece

estranea all'istituto della richiesta previsto dall'art. 260, secondo

comma, cod. proc. mil. pace): ne deriverebbe, ad avviso del

rimettente, una irragionevole divergenza di disciplina tra reati

comuni e reati militari ".. aventi lo stesso nucleo di condotta

penalmente rilevante ...". Siffatta divergenza sarebbe idonea anche a

ledere il canone della uguaglianza sul piano del trattamento

sanzionatorio (attesa la possibilità di fruire di un cospicuo

"sconto di pena" attraverso la applicazione del decreto penale di

condanna), ed avrebbe dei riflessi negativi sul versante della

ragionevole durata del processo, sancita dall'art. 111, secondo

comma, della Carta fondamentale.

2. - La questione non è fondata.

La omologabilità delle situazioni poste a raffronto è impedita

dalle stesse prospettazioni che il rimettente adduce a sostegno delle

proprie censure.

Come infatti emerge dalla ordinanza di rimessione, da un lato, il

giudice a quo sottolinea la nutrita gamma di elementi che impediscono

di ritenere fra loro sovrapponibili o assimilabili gli istituti della

richiesta del comandante di corpo e della querela, essendo la

richiesta "volta alla tutela di interessi di natura pubblicistica

quali il servizio e la disciplina militare, valori che potrebbero

subire un pregiudizio anche dalla pubblicità conseguente alla

celebrazione di processi per episodi di lieve entità", a differenza

della querela, che "soddisfa invece l'interesse (privato) della

vittima del reato": così da escludere qualsiasi possibilità di

estensione analogica della novella concernente l'art. 459 cod. proc.

pen. ai reati militari a procedibilità condizionata. Da un altro

lato - in modo del tutto contraddittorio - il rimettente finisce per

affermare che, proprio a seguito di quest'ultima innovazione,

risulterebbe irragionevole il mancato "allineamento", agli effetti

che qui rilevano, delle due figure di condizione di procedibilità

messe a confronto.

È dunque evidente che, una volta esclusa - come lo stesso

rimettente mostra di escludere - la comparabilità della querela e

della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della

struttura che delle rispettive finalità, l'intera problematica della

"estensione" del rito monitorio ai reati militari procedibili a

richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura

discrezionalità legislativa; non diversamente, d'altra parte, dalla

eventuale ulteriore "estensione" del medesimo rito anche ai reati

comuni subordinati a condizioni di procedibilità diverse dalla

querela. Posto che la pronuncia additiva sollecitata dal giudice a

quo - lungi dall'operare secondo un meccanismo di conseguenzialità

costituzionalmente imposto - presupporrebbe una scelta di

opportunità, estranea all'accertamento dei vizi tipico del giudizio

devoluto a questa Corte, ne deriva che la questione proposta risulta

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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