Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e

terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con due

ordinanze emesse il 17 novembre 1993 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Parma, iscritte ai nn. 152 e 153 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Parma ha sollevato, con due ordinanze di identico

contenuto, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 459, secondo e terzo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non consente al

giudice per le indagini preliminari di applicare immediatamente una

pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo edittale,

oppure superiore, rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa

nel procedimento per decreto, con subitanea definizione del

processo";

che, ad avviso del remittente, l'obbligo per il giudice di

restituire gli atti al pubblico ministero, nel caso in cui ritenga

incongrua la misura della pena indicata nella richiesta, comporta una

dinamica "farraginosa", che appesantisce anziché snellire il

procedimento, ed incide negativamente nella organizzazione degli

uffici giudiziari sotto il profilo del buon andamento

dell'amministrazione, con pericolo anche di prescrizione dei reati;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della

questione;

Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte

(cfr. sentt. nn. 376 e 428 del 1993 e ordd. nn. 434 del 1993 e 275

del 1994), il principio del buon andamento e dell'imparzialità

dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97 della

Costituzione vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici

uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione

della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti

l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto

l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema

dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in

relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di

tale esercizio;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e

terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Parma con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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