Art. 431 c.p.p. — Fascicolo per il dibattimento
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Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 18 gennaio 2001
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17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione è stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò, avendo già provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima è stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con le ordinanze n. 401 del 1997 e 59 del 1998 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso in esame - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con l'ordinanza n. 401 del 1997 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso di specie - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, essendo stata la stessa sollevata dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare ed aveva già avuto inizio il dibattimento. - V. O. n. 301/1997, con la quale è già stata dichiarata manifestamente inammissibile una questione identica a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nella motivazione della predetta ordinanza si è osservato che, poiché <<la questione è stata sollevata quando il rimettente aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento>>, la medesima, <<essendo volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice 'a quò aveva ormai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata>>. red.: G. Leo
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 disp. att. cod. proc. pen., in quanto avendo ad oggetto norme attinenti ad una fase del giudizio ormai esaurito, difetta di pregiudizialità e di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale è stata sollevata (nella specie, la questione di costituzionalità, che censura la norma impugnata nella parte in cui non prescrivono che in sede di convalida, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di P.G. e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte nel rispetto della forma richiesta per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, è stata sollevata dopo che i giudici rimettenti hanno già provveduto sulla convalida e sulla applicazione delle misure cautelari). - V. sent. n. 3/1996; ord. nn. 46/1996, 432/1991 e 148/1997. red.: F. Mangano
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilità di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano
Art. 195 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullità. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 431 c.p.p. · Art. 491 c.p.p.
La non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, non ne preclude in alcun modo la utilizzabilità nel processo giacché, costituendo "prova documentale" (v. massima A), lo stesso potrà essere assunto come tale, secondo la disciplina prevista dall'art. 190 stesso codice. La normativa in questione, pertanto - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali, e risultando di conseguenza priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento - non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, ne' reca all'attività giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilità di far valere in materia il richiamo all'art. 97 Cost. - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost.).
Art. 431 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito della caducazione del divieto di rendere testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. - S. n. 24/1991.
Art. 431 c.p.p. · Art. 512 c.p.p. · Art. 514 c.p.p. · Art. 76 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, non trovando il disposto dell'impugnato art. 431 cod.proc.pen. applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice per le indagini preliminari, che l'ha sollevata, sono stati restituiti dal tribunale gli atti esclusivamente al fine della rinnovazione del decreto che dispone il giudizio.
Art. 28 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione (sollevata nei confronti dell'art. 431 cod.proc.pen., ma sul presupposto della ritenuta "equivocità" della disposizione dell'art. 160 stesso codice circa il termine di efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal giudice delle indagini preliminari) alla luce del quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Art. 28 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, non trovando il disposto della norma impugnata applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al G.I.P. remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato dichiarato nullo dal Tribunale.
Art. 28 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…
Art. 431 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per assoluto difetto di rilevanza per essere stata prospettata in linea soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio dell'imputato si presentava come una mera eventualità.
Art. 431 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per non essere l'art. 431 cod. proc. pen. applicabile nel giudizio a quo, essendo stati gli atti restituiti al giudice remittente, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto medesimo.
Art. 28 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Riguardo ai tempi e modi della verifica (agli effetti dell'art. 452, primo comma, cod. proc. pen.) dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, quando sia richiesto, in base all'art. 449, quinto comma, per avere l'imputato "reso confessione", nel contesto della dottrina e della giurisprudenza di merito già manifestatesi in argomento e significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito direttissimo ad un accertamento diretto del giudice anziché al semplice assunto di una delle parti, l'interpretazione - condivisa nel caso di specie dal giudice a quo - secondo cui tale accertamento da parte del giudice non sarebbe possibile perché, dovendo necessariamente compiersi in limine litis, troverebbe un ostacolo insuperabile nella mancata previsione, nell'art. 431 co. proc. pen., (espressamente richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto comma, del codice, sia dall'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio contenente la confessione, è finora nettamente minoritaria, prevalendo, su di essa, sul secondo come sul primo punto, orientamenti meno restrittivi. Perciò, allo stato, non può essere accolta la censura di incostituzionalità formulata, in base a tale interpretazione, nei confronti del suddetto articolo, per violazione del principio della indipendenza del giudice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Art. 431 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 449 c.p.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 2 gennaio 2000. 107 parole tolte in 7 capoversi.
tolto: A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:
tolto: a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
tolto: b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
tolto: c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
tolto: d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;
tolto: e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
tolto: f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art431 · fonte del testo
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