Art. 431 c.p.p. — Fascicolo per il dibattimento
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A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:
- a)gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- c)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
- d)i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
- e)il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
- f)il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992
