Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 493, comma 3,

e 495 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 26 maggio 2000 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel

procedimento penale a carico di P.C., iscritta al n. 517 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 maggio 2000, il

tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato, in relazione agli

artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 493, comma 3, e 495 cod. proc. pen.,

"nella parte in cui non prevedono che l'imputato esprima il consenso,

personalmente o a mezzo di procura speciale, in vista

dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti

nel fascicolo del pubblico ministero";

che il rimettente premette che nel giudizio a quo instaurato

a seguito di giudizio immediato, il pubblico ministero aveva

concordato con il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 493,

comma 3, cod. proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del

dibattimento dell'intero fascicolo delle indagini preliminari del

pubblico ministero;

che di tale accordo il Presidente del collegio giudicante

aveva dato atto con ordinanza a norma dell'art. 495 cod. proc. pen. e

che, nel prosieguo del dibattimento, nessuna attività istruttoria

era stata compiuta;

che, a parere del rimettente, il descritto iter procedurale,

pienamente conforme alla disciplina prevista dagli artt. 493, comma

3, e 495 cod. proc. pen., risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e

111 della Costituzione;

che con l'accordo in questione, infatti, il pubblico

ministero ed il difensore, chiedendo al giudice una decisione fondata

esclusivamente sulle risultanze degli atti di indagine, avrebbero

sostanzialmente determinato una integrale rinuncia al

contraddittorio, fuori dai presupposti previsti dall'art. 111, quinto

comma, della Costituzione, in forza del quale può derogarsi al

principio della formazione della prova in contraddittorio solo con il

consenso dell'imputato;

che, nel caso di specie, l'imputato, pur presente in aula,

non è stato chiamato ad esprimere alcun preventivo consenso e ciò,

peraltro, secondo una corretta esegesi dell'art. 493, comma 3, cod.

proc. pen., norma che, stabilendo che "le parti possano concordare

l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero", non lascia dubbi circa la

riferibilità di tale facoltà anche al difensore quale parte in

senso tecnico, in forza del generale principio di cui all'art. 99,

comma 1, cod. proc. pen., non essendo formulata alcuna riserva di

esercizio personale della facoltà medesima da parte dell'imputato;

che, ad avviso del ricorrente, sarebbe leso altresì l'art. 3

della Costituzione, in quanto le norme impugnate prefigurerebbero

sostanzialmente un giudizio semplificato "allo stato degli atti", del

tutto analogo al rito abbreviato, in rapporto al quale tuttavia -

diversamente da quest'ultimo - non sarebbe previsto né il

presupposto del consenso personale dell'imputato, né il trattamento

"premiale" di riduzione della pena;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità

e, in via subordinata, di non fondatezza della questione;

che l'Avvocatura erariale ha evidenziato, in particolare, in

punto di rilevanza, come dalla presenza dell'imputato fosse

ragionevole presumere l'esistenza del suo consenso e, quanto al

merito, che dovesse escludersi l'assimilabilità del meccanismo

processuale impugnato al giudizio abbreviato, in relazione al quale,

peraltro, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, era da

ritenere ammissibile la richiesta formulata dal difensore alla

presenza dell'imputato.

Considerato che il tribunale di S. Maria Capua Vetere sottopone a

scrutinio di costituzionalità disposizioni, quali l'art. 493, comma

3, ed, in relazione ad esso, l'art. 495 cod. proc. pen., che,

involgendo la serie dei poteri dispositivi sulla prova, afferiscono

indubbiamente all'attività di difesa tecnica svolta, nel processo

penale, dal difensore dell'imputato;

che, in proposito, va premessa l'affermazione della costante

giurisprudenza di questa Corte secondo cui "le norme che assicurano

la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un "giusto

processo , garantendo l'effettività di un contraddittorio più

equilibrato e una sostanziale parità delle armi tra accusa e difesa"

(cfr. ordinanza n. 421 del 1997), poiché risulta ragionevole che,

alla specifica capacità professionale del pubblico ministero, si

venga a "contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione,

che affianchi ed assista l'imputato" (cfr. sentenza n. 125 del 1979);

che, in tale prospettiva, pur se è pacifica l'esistenza di

un "complesso di attività mediante le quali l'imputato, come

protagonista del processo penale, ha la facoltà di eccitarne lo

sviluppo dialettico contribuendo all'acquisizione delle prove ed al

controllo di legalità del suo svolgimento" (cfr. sentenza n. 186 del

1973), è tuttavia indubbio che il difensore si presenti come "il

garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'imputato nella

condotta di causa", in quanto unico soggetto in grado di assicurare,

per l'imputato, "quelle cognizioni tecnico-giuridiche,

quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità che gli

consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa" (cfr.

sentenza n. 498 del 1989);

che tali connotazioni dell'esercizio della difesa tecnica non

possono non rilevare con riferimento all'attività di richiesta di

prove nel dibattimento, della quale l'accordo tra le parti, previsto

nel comma 3 dell'art. 493 cod. proc. pen., è concreta modalità di

articolazione;

che al soddisfacimento delle medesime finalità sono rivolti,

del resto, gli artt. 431, comma 2, e 500, comma 7, cod. proc.

pen. (quest'ultimo come risultante dalle modifiche introdotte dalla

legge 1° marzo 2001, n. 63), relativi a momenti processuali nei quali

il ruolo tecnico del difensore assume un essenziale e pressoché

esclusivo risalto;

che, pertanto, non sussiste la denunciata lesione del

principio del contraddittorio con riferimento all'art. 111, quinto

comma, della Costituzione;

che, parimenti, non sussiste la violazione del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per irragionevole

disparità di disciplina del meccanismo processuale oggetto della

censura rispetto ai presupposti di accesso ed agli effetti della

disciplina del rito abbreviato;

che, infatti, i due istituti processuali posti a raffronto -

rito abbreviato ed accordo sulla prova - risultano assolutamente

disomogenei e non assimilabili, posto che gli accordi che possono

intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per

il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse

ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo

l'ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale;

ciò a differenza di quanto avviene per il rito abbreviato, la cui

peculiarità consiste proprio nel fatto di essere un modello

alternativo al dibattimento che - oltre a fondarsi sull'intero

materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da

qualsiasi meccanismo di tipo pattizio - consente una limitata

acquisizione di elementi integrativi, che lo configurano quale rito a

"prova contratta";

che, non essendo dunque ravvisabile nelle disposizioni

denunciate alcun profilo di contrasto con gli invocati parametri, la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 493, comma 3, e 495 del

codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3

e 111 della Costituzione, dal tribunale diS. Maria Capua Vetere con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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