Art. 268 c.p.p. — Esecuzione delle operazioni

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni e' redatto verbale. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non e' trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali e' apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non e' utile alle indagini'. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' i verbali siano redatti in conformita' a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, ((nonche' quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti)) salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.270 275 COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7.270 275 Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo' disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4. 253 260 263 270 275 I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 270 275 Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 270 275 Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali ((o soggetti diversi dalle parti)), sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 270 275 Il giudice, anche nel corso delle attivita' di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo. 270 275 I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. 270 275 163

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

163

La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008 n. 336 (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n. 43) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate."

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

270

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28

275

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020". Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Testo vigente dal 25 agosto 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 336/2008

    Ha colpito questo articolo
    10 ottobre 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. In caso di incidente cautelare, il pubblico ministero può depositare, a supporto della richiesta di misura restrittiva della libertà personale, non le registrazioni ma solo i "brogliacci", ossia i verbali nei quali la polizia giudiziaria ha trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. In effetti, l'ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria: l'accesso diretto alle registrazioni può essere, infatti, necessario per valutare l'effettivo significato probatorio, perché la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perché risultano spesso rilevanti le pause, l'intonazione della voce etc.. In assenza della trascrizione di un perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero: la possibilità per quest'ultimo di depositare solo i brogliacci, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base della misura. La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti sono soddisfatti da una pronuncia di accoglimento limitata alla mancata previsione del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni e di estrarne copia. La soluzione riferita ad una procedura di deposito successiva all'esecuzione del provvedimento non è necessaria per la garanzia dell'interesse difensivo e si risolverebbe in una regola processuale nuova ed anomala. -Sul fatto che il diritto di accedere alle registrazioni debba concretarsi nella possibilità di ottenerne una copia v., citata, sentenza n. 192/1997.

    Art. 268 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 275/2004

    Questione infondata
    27 luglio 2004

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 15, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice – in sede si convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d’urgenza, ovvero di prima proroga dell’autorizzazione già data – possa verificare la conformità ai requisiti legali, indicati nella stessa norma, del provvedimento del pubblico ministero che dispone l’esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura della Repubblica. Non risulta violato, infatti, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione al quale è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale principio sia da riferire non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, che viene in rilievo nel caso in esame, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia. L’intervento invocato dal giudice ‘a quò, inoltre, che richiede di introdurre, in via additiva, uno specifico meccanismo di controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, non solo implicherebbe una manipolazione del vigente sistema processuale a carattere “creativo”, peraltro palesemente inadeguato rispetto all’obiettivo invocato ed “eccentrico” rispetto alle linee del sistema, atteso che il sindacato sulla motivazione di un atto probatorio è tipicamente devoluto o all’organo dell’impugnazione ovvero a quello destinato a fruire del mezzo probatorio cui la motivazione si riferisce. Tuttavia, la soluzione di disciplinare diversamente la verifica dei presupposti di legittimità dell’intercettazione rispetto alla verifica dei presupposti di impiego di apparecchiature esterne rientra nell’ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa, a prescindere, inoltre, dai limiti di conferenza del parametro evocato. - V. ordinanze citate nn. 225/2003; 204 e 408/2001.

    Art. 15 cost. · Art. 97 cost. · Art. 267 c.p.p. · Art. 268 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1988

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  2. 10 ottobre 2023 — 25 agosto 2024per 11 mesi
  3. 1 maggio 2020 — 10 ottobre 2023per 3 anni
  4. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  5. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  6. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  8. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  9. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  10. 16 ottobre 2008 — 26 gennaio 2018per 9 anni
  11. 14 gennaio 1994 — 16 ottobre 2008per 15 anni
  12. 24 ottobre 1988 — 14 gennaio 1994testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2023 al 25 agosto 2024. 1 parola tolta, 15 parole aggiunte.

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni e' redatto verbale. tolto: 2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante … nei quali e' apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non e' utile alle indagini'aggiunto: . Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' i verbali siano redatti in … persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, aggiunto: nonche' quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 … cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali aggiunto: o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art268 · fonte del testo

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