Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991

dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, nel

procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni iscritta al n. 635

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni, imputata

del reato previsto e punito dall'art. 116, n. 2, del regio decreto 21

dicembre 1933, n. 1736, il Pretore di Brescia - Sezione distaccata di

Montichiari, con ordinanza dell'11 aprile 1991, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione - dell'art. 431 del codice

di procedura penale nella parte in cui non prevede l'inserimento nel

fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto dell'assegno

bancario.

Il giudice remittente - dopo aver rilevato che nel fascicolo del

dibattimento si trova inserito il verbale di protesto dell'assegno

bancario privo di copertura - ritiene di non poter prendere in

considerazione tale documento, dal momento che lo stesso non risulta

compreso nell'elenco degli atti che concorrono a formare il fascicolo

per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e dei quali è consentita la

lettura (art. 511 c.p.p.).

Ad avviso del giudice a quo il verbale di protesto non potrebbe,

d'altro canto, essere acquisito come prova documentale giacché "se

è vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 234, 495 e

515 del codice di procedura penale, possono essere ammessi come

documenti, anche a richiesta del pubblico ministero o addirittura

d'ufficio

ex art. 507 del codice di procedura penale, atti non contenuti nel

fascicolo del dibattimento .... per tale via non possono essere

ammessi atti implicanti una dichiarazione di scienza nel loro

contenuto testimoniale" mentre "il verbale di protesto, in un

processo per assegni a vuoto, può essere utile a fini probatori solo

nel suo contenuto testimoniale, oltre tutto indiretto (la

dichiarazione, resa al notaio o ad altro pubblico ufficiale

dall'istituto trattario, circa l'insufficienza dei fondi)".

Il giudice a quo osserva anche che l'inserzione nel fascicolo per

il dibattimento del verbale di protesto non potrebbe neppure derivare

dal preteso carattere di "atto non ripetibile" del protesto stesso: e

ciò in quanto al dibattimento potrebbe, comunque, essere acquisita

con facilità la prova della mancanza dei fondi al momento

dell'emissione dell'assegno ascoltando come testimone il dipendente

della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento.

Richiedere tale testimonianza per ogni procedimento penale in

materia di assegni a vuoto comporterebbe però un appesantimento

dell'attività giudiziaria, non giustificabile rispetto alle esigenze

di difesa dell'imputato.

Sulla base di queste premesse interpretative il giudice remittente

solleva il dubbio che l'art. 431 del codice di procedura penale -

nella parte in cui non prevede l'inserimento, nel fascicolo per il

dibattimento, del verbale di protesto dell'assegno bancario -

contrasti:

a) con l'art. 76 della Costituzione per violazione dell'art. 2,

nn. 1 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dove si pone il

criterio direttivo della massima semplificazione, poiché, nella

fattispecie in esame, si realizzerebbe una complicazione processuale

non giustificata da concrete esigenze di difesa dell'imputato;

b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto si verrebbero a

porre ingiustificati ostacoli al pubblico ministero nel fornire la

prova di uno degli elementi essenziali del reato;

c) con l'art. 97 della Costituzione, per il fatto di apportare

un inutile appesantimento ed un intralcio all'attività giudiziaria,

contrastanti con il principio del buon andamento dell'amministrazione

della giustizia.

Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe la legittimità costituzionale

- in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione -

dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente l'inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario

tra gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento.

2. - La questione non è fondata.

Nel sollevarla il giudice remittente prende le mosse da due

presupposti, tra loro connessi.

Il primo è che il verbale di protesto dell'assegno bancario

emesso senza provvista non si trova ricompreso tra gli atti che, in

base all'art. 431 del codice di procedura penale, concorrono a

formare il fascicolo per il dibattimento.

Il secondo è che il suddetto verbale di protesto non potrebbe

neppure essere acquisito come prova documentale ai sensi dell'art.

234 dello stesso codice di procedura.

Secondo il giudice remittente, infatti, il verbale di protesto

sarebbe inutilizzabile a fini probatori "nel suo contenuto

testimoniale", cioè nella parte relativa alla dichiarazione sulla

insufficienza di fondi, dal momento che tale dichiarazione potrebbe

trovare correttamente ingresso nel processo solo attraverso una

testimonianza del soggetto che, presso l'istituto trattario, ha

constatato la mancanza di fondi.

L'interpretazione che sorregge questa seconda premessa non può

essere, peraltro, condivisa.

L'art. 234 del codice di procedura penale, nel consentire

l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di

altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la

fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo"

identifica e definisce il documento - così come precisato nella

Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione

della sua attitudine a rappresentare". E ciò senza discriminare tra

i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà

"rappresentate" e, in particolare, senza operare una distinzione,

quale quella adombrata nell'ordinanza di rinvio, tra rappresentazione

di fatti e rappresentazione di dichiarazioni.

In linea di principio, pertanto - contrariamente a quanto asserito

dal giudice remittente - può costituire prova documentale e, come

tale, può trovare ingresso nel processo penale il verbale di

protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri

dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta

del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare

tale richiesta.

Si rivela, pertanto, priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui, in tutti i procedimenti penali per

assegni a vuoto, il giudice potrebbe acquisire la prova della

mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della

banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento. Al contrario, la

non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli

atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 del codice di

procedura penale, il fascicolo per il dibattimento non preclude in

alcun modo l'utilizzabilità nel processo del verbale stesso, che

potrà essere assunto come prova documentale secondo la disciplina

sancita, in generale, nell'art. 190 del codice di procedura penale.

Caduta la premessa interpretativa seguita dall'ordinanza di

rinvio, cadono di conseguenza tutte le argomentazioni dirette a

giustificare, sulla base di tale premessa, i dubbi di legittimità

costituzionale prospettati nei confronti dell'art. 431 del codice di

procedura penale in relazione agli articoli 76, 24 e 97 della

Costituzione. La disciplina in esame - ove correttamente coordinata

con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali - non

confligge, infatti, con alcuno dei parametri costituzionali invocati,

dal momento che non incide sui criteri di semplificazione dettati

dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari

ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del

reato, né reca all'attività giudiziaria - anche a voler ammettere

la possibilità di far valere in materia il richiamo all'art. 97

della Costituzione - intralci incompatibili con il principio del buon

andamento dell'amministrazione della giustizia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di

Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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