Codice di procedura penale

Art. 430-bis c.p.p.

(( (Divieto di assumere informazioni). E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo)).

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art430bis · fonte del testo

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