Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a),

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Lucia

Soprani, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Lucia

Soprani, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona, dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio, con

ordinanza del 7 dicembre 1990 (r.o. n. 144 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 431, lett. a), del codice di

procedura penale, nella parte in cui non consente l'inserimento nel

fascicolo per il dibattimento dell'atto di denuncia all'autorità

giudiziaria e del "rapporto penale";

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che consente

l'inserimento nel fascicolo per il giudice del dibattimento degli

atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio

dell'azione civile, dovrebbe essere coordinata con quelle di cui agli

artt. 511 e 514 del codice di procedura penale, che consentono al

giudice del dibattimento di disporre la lettura dei verbali relativi

alle dichiarazioni orali di querela o istanza, seppure allo scopo

esclusivo di accertare l'esistenza della condizione di

procedibilità, in modo da consentire la lettura, e comunque

l'acquisizione nel fascicolo, del "rapporto penale" o della denuncia,

ai fini della constatazione dei fatti e della situazione concreta che

ha originato il procedimento penale;

che la diversa interpretazione della norma impugnata, che

esclude la possibilità di inserimento nel fascicolo del "rapporto

penale" o della denuncia, violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, rendendo difficoltoso l'accertamento della verità

materiale e meno celere il dibattimento, nonché ledendo il principio

di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che il giudice remittente, da un lato, prospetta una

interpretazione estensiva della norma impugnata ritenendo che essa

consenta, se coordinata con quanto disposto dagli artt. 511 e 514 del

codice di procedura penale, l'inserimento della denuncia e del

"rapporto penale" nel fascicolo del dibattimento, mentre, dall'altro,

rileva che la diversa interpretazione della norma medesima, che

esclude l'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti

suddetti, violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

che, pertanto, nell'ordinanza il giudice a quo non fa propria

nessuna delle due interpretazioni della norma impugnata e prospetta

come eventuale il dubbio di costituzionalità in relazione a quella

che, a suo avviso, contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione;

che, come più volte affermato da questa Corte (v. sentt. nn.

472 e 473 del 1989), spetta al giudice a quo, ai fini

dell'ammissibilità della questione, la scelta tra due (o più)

interpretazioni alternative della norma impugnata e l'individuazione

di quella ritenuta applicabile nel caso concreto, così da consentire

l'identificazione del thema decidendi e della rilevanza della

questione di costituzionalità;

che, nella specie, l'assenza palese di tale requisito rende la

questione manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a), del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari