Per costante giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quò ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attività dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziché con mezzi fonografici o similari, nonché alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni già assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiché non può essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni così proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.
Art. 507 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 3 cost.