Art. 507 c.p.p. — Ammissione di nuove prove

Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. (( 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3))

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/2010

    Questione infondata
    26 febbraio 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione - consente al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prescritta dall'art. 468 cod. proc. pen. e, a seguito di tale decadenza, sia mancata ogni acquisizione probatoria. Premesso che il potere di ammissione delle prove previsto dalla disposizione in esame può essere esercitato dal giudice sia d'ufficio che su istanza di parte; e che la fattispecie oggetto del giudizio a quo concerne prove richieste da una delle parti, sia pure non più - a causa dell'intervenuta decadenza per tardivo deposito della suddetta lista - nell'esercizio pieno del diritto alla prova di cui all'art. 190, comma 1, cod. proc. pen., quanto piuttosto in base al diverso e più restrittivo criterio dell'assoluta necessità dell'acquisizione, considerato dalla norma censurata; la denunciata violazione del principio di terzietà e di imparzialità del giudice è esclusa dal rilievo pregiudiziale che non risulta configurabile neppure una reale deroga al principio dispositivo che impone al giudice di giudicare sulla base di quanto allegato e provato dalle parti. Ugualmente infondato è l'ulteriore assunto del rimettente secondo cui sarebbe vanificata la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. per il mancato o irrituale deposito della lista dei testimoni (ovvero dei periti, dei consulenti tecnici o delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.) di cui le parti intendano chiedere l'esame. Infatti, la parte decaduta ai sensi del medesimo art. 468, comma 1, rischia di vedersi comunque denegata, o ristretta, l'ammissione delle prove a suo favore: e ciò, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria. Sulla compatibilità degli interventi probatori officiosi del giudice con l'art. 111 Cost. (sia pure in riferimento al testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), v. la citata sentenza n. 111/1993.

    Art. 507 c.p.p. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 92/2006

    Questione inammissibile
    10 marzo 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 della Costituzione: a) dell'art. 507 del codice di procedura penale, «nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonché nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo un congruo termine a difesa»; b) dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, nella parte in cui prevede che quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto. La questione concernente l'art. 507 c.p.p. risulta infatti prospettata in modo contraddittorio, essendo detta disposizione censurata, innanzitutto, nella parte in cui è consentito al giudice di disporre nuove prove anche nel caso in cui le parti siano decadute dal relativo diritto di richiesta, in forza dell'art. 468 c.p.p., reclamandosi una pronuncia demolitoria in parte qua , per escludere, in tale ipotesi, la possibilità di escussione dei testi, e richiedendosi poi, in maniera del tutto ipotetica, una pronuncia additiva di incostituzionalità della medesima norma, per la mancata previsione, in essa, del potere per le parti del processo di articolare prove contrarie o nuove prove e di disporre di un congruo termine a difesa, e comunque concernendo una disposizione che il medesimo rimettente riferisce di avere già applicato; mentre la questione avente ad oggetto l'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione difetta del requisito della rilevanza, giacché l'impugnativa è specificamente espressa nei confronti del comma 2 di tale norma laddove la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio a quo risulta essere, piuttosto, disciplinata dal comma 1 dell'art. 151 citato, considerato che le nuove prove erano state, nella specie, richieste dal pubblico ministero, con conseguente applicazione del normale ordine di assunzione, previsto dall'art. 496 c.p.p.

    Art. 507 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 468 c.p.p. · Art. 493 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 338/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 76, 101, comma secondo, 102 e 112 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 cod. proc. pen. e 151 della norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'attribuzione al giudice del dibattimento, nell'esercizio dei poteri suppletivi previsti dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen., della possibilità di conoscere tutti gli atti del fascicolo del p.m., in quanto - posto che la disciplina, in base alla quale il patrimonio di conoscenza del giudice è vincolato, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte più significative e qualificanti del nuovo codice, la quale si è realizzata mediante il sistema del "doppio fascicolo", al fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione del principio dell'immediatezza, rifluiscano nel dibattimento - al fine di esercitare il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., il sistema delineato dal codice non presume che il giudice conosca gli atti delle indagini preliminari, bensì che sia chiamato ad operare, eventualmente sollecitato dalle parti, una valutazione che tenga conto delle emergenze risultanti dall'istruttoria dibattimentale. - S. n. 91/1992; O. n. 248/1998.

    Art. 507 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 37 parole aggiunte.

Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. aggiunto: 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art507 · fonte del testo

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