Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 449, quinto comma, dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1990 dal

Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di

Cirianni Francesco, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Adi'to dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi

dell'art. 449, quinto comma, del codice di procedura penale per avere

"l'imputato reso confessione avanti al G.I.P.", il Tribunale di Vibo

Valentia, con ordinanza del 14 febbraio 1990, ha sollevato, in

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 431 dello stesso codice, "nella

parte in cui non prevede che venga inserito nel fascicolo per il

dibattimento il verbale d'interrogatorio contenente la confessione

nell'ipotesi di giudizio direttissimo promosso alla stregua del 5°

comma dell'art. 449 c.p.p.".

Premesso che il presupposto che aveva determinato il pubblico

ministero a promuovere il giudizio direttissimo era del tutto ignoto

al collegio e che il giudice del dibattimento deve essere in grado di

accertare "in limine litis" la corretta instaurazione del rito (v.

art. 452, primo comma, del codice di procedura penale), rileva il

giudice a quo che la mancata previsione nell'art. 431

dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento del verbale

contenente la confessione dell'imputato non consente al giudice del

dibattimento, nei casi di giudizio direttissimo promosso a norma

dell'art. 449, quinto comma, di accertare la presenza dei presupposti

per l'instaurazione del rito.

Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, perché "quando la confessione fosse assunta dal P.M.

come presupposto del giudizio direttissimo e il giudice fosse tenuto

a consentirlo, si avrebbe un rito fondato, non su un accertamento

diretto del giudice e sul suo convincimento, ma sull'assunto soltanto

d'una delle parti del giudizio".

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del

16 maggio 1990.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, il presupposto da cui muove l'ordinanza di

rimessione risulterebbe erroneo, in quanto il giudice, pur in

mancanza dell'allegazione del verbale d'interrogatorio al fascicolo

per il dibattimento, sarebbe comunque posto in grado, "nonostante la

mancanza di una previsione esplicita al riguardo", di verificare

l'esistenza della confessione.

Trattandosi di fatto da cui "dipende l'applicazione di norme

processuali", la confessione, quale presupposto del giudizio

direttissimo, può divenire "oggetto di prova" a norma dell'art. 187.

Senza contare che una confessione reiterata nel corso del

dibattimento renderebbe del tutto inutile l'acquisizione del verbale

relativo, mentre una confessione ritrattata potrebbe divenire oggetto

di contestazione ex art. 503.

Ma, conclude l'Avvocatura, pure se una tale acquisizione si

rendesse necessaria, non per questo il verbale d'interrogatorio

dovrebbe confluire ab origine nel fascicolo per il dibattimento. Il

pubblico ministero, o anche la difesa, potrebbero esibirlo, in tutti

quei casi nei quali sorga una questione sul presupposto della

confessione, di cui occorra, appunto, fornire la prova. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Vibo Valentia - richiesto di procedere a

giudizio direttissimo dal pubblico ministero, in base all'art. 449,

quinto comma, del codice di procedura penale, per avere l'imputato

"reso confessione" - dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 431 dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede

che venga inserito nel fascicolo per il dibattimento il verbale

d'interrogatorio contenente la confessione nell'ipotesi di giudizio

direttissimo" così promosso: e ciò perché, non potendo il giudice,

in mancanza di tale verbale, accertare direttamente "la sussistenza

del presupposto della legittima instaurazione del giudizio

direttissimo", "si avrebbe un rito fondato sull'assunto soltanto di

una delle parti del giudizio, con la conseguente soggezione ad essa

del giudice, e ciò in contrasto con l'art. 101, comma secondo, della

Costituzione".

2. - Due le premesse dalle quali muove l'ordinanza di rimessione.

La prima fa leva sul convincimento che "la sussistenza dei

presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452, primo comma, del

c.p.p." - comma in forza del quale "Se il giudizio direttissimo

risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il

giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico

ministero" - "deve poter" essere accertata dal giudice del

dibattimento "in limine litis" e, quindi, "sulla base degli atti a

propria disposizione" in quel momento: gli atti, cioè, che figurano

raccolti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, espressamente

richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto

comma, del codice sia dall'art.138 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie, approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

L'altra premessa si impernia sulla considerazione che unicamente

l'invocata declaratoria di illegittimità permetterebbe di inserire

subito nel fascicolo per il dibattimento il verbale

dell'interrogatorio attraverso cui la confessione è stata resa, il

"solo" in grado di consentire l'accertamento del presupposto per

l'instaurazione del giudizio direttissimo nell'ipotesi prevista

dall'art. 449, quinto comma.

Ma né la prima né la seconda premessa può dirsi pacifica. Anzi,

o per un verso o per l'altro, l'argomentare del giudice a quo risulta

totalmente isolato nel contesto della dottrina e della giurisprudenza

di merito già manifestatesi in argomento.

Ed invero, quanti condividono la tesi che rivendica assoluta

priorità logica alla verifica della propria investitura da parte del

giudice si discostano dall'ordinanza di rimessione perché ritengono

il presupposto rappresentato dalla confessione accertabile attraverso

l'esame del verbale di interrogatorio: la possibilità di allegarlo

al fascicolo per il dibattimento instaurato con rito direttissimo

discenderebbe da un'interpretazione estensiva dell'art. 431, lettera

a), là dove, tra i contenuti iniziali del fascicolo in questione, si

trovano menzionati "gli atti relativi alla procedibilità dell'azione

penale", formula da intendersi non circoscritta agli atti concernenti

la documentazione della condizione di procedibilità eventualmente

necessaria, bensì comprensiva anche di quelli relativi alle

"condizioni che giustificano la scelta" del rito direttissimo,

formula espressamente usata dall'art. 449, sesto comma.

Quanti sono, invece, d'accordo con il giudice a quo nel negare che

il verbale d'interrogatorio possa trovar posto fra gli atti del

fascicolo per il dibattimento nel giudizio instaurato con rito

direttissimo - e ciò in quanto, come sintetizza la stessa Avvocatura

dello Stato nell'atto di intervento per la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, l'allegazione di quel verbale "altererebbe gravemente

l'impostazione di fondo del nuovo codice, volta ad evitare

accuratamente che gli atti compiuti nella fase delle indagini

contenenti dichiarazioni possano influenzare il giudice del

dibattimento ancor prima che questo si svolga, con pregiudizio della

oralità e della immediatezza che deve informare detta fase

processuale" - divergono dall'ordinanza di rimessione in ordine al

"quando" dovrebbe intervenire l'accertamento del presupposto della

confessione. A loro avviso, il primo comma dell'art. 452 ("Se il

giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti

dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione

degli atti al pubblico ministero") non escluderebbe affatto che il

giudice del dibattimento possa effettuare la verifica sulla corretta

instaurazione del rito nel corso dell'istruzione dibattimentale,

avvalendosi di tutta una serie di attività ivi estrinsecabili

(reiterazione della confessione; lettura del verbale precedente se

l'imputato rimane contumace o assente oppure rifiuta di sottoporsi

all'esame; contestazione ad opera del pubblico ministero di quanto

l'imputato dovesse affermare in senso contrario alle dichiarazioni

rese in precedenza, con conseguente loro acquisizione nel fascicolo

per il dibattimento). Tanto più che, qualora si accogliesse

l'ulteriore tesi secondo cui l'adozione di un rito non consentito

determinerebbe l'insorgere di una nullità assoluta ai sensi degli

artt.178 lettera b e 179, il giudice sarebbe tenuto a restituire gli

atti al pubblico ministero in qualunque momento tale nullità venisse

accertata.

3. - La presenza di queste due altre soluzioni interpretative,

forte ciascuna di non pochi sostenitori e di non superficiali

argomenti, rende decisivo il rilievo che - di fronte ad esse,

significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito

direttissimo nell'ipotesi prevista dall'art. 449, quinto comma, ad un

accertamento diretto del giudice, anziché al semplice assunto di una

delle parti posto dall'ordinanza di rimessione a base del lamentato

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione -

l'interpretazione accolta dal giudice a quo si presenta come

nettamente minoritaria e, quindi, tale da non giustificare allo stato

una declaratoria di illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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