Art. 236 c.p.p. — Documenti relativi al giudizio sulla personalità

E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalita' dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualita' morali di questa. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilita' di un testimone.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 362/1987

    Altra decisione
    29 ottobre 1987

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 236 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 42/1974

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 1974

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto - legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406, limitatamente alle parole "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio"; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzi…

    Art. 272 c.p.p. · Art. 236 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 275 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 126/1972

    Questione infondata
    6 luglio 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1970 del pretore di Genova; dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituz…

    Art. 236 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art236 · fonte del testo

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