Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il

12 aprile 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di G. L. ed

altri, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000 e il 21 gennaio 2000 dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico

di P. C., iscritta al n. 499 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 (r.o. n. 499

del 2000) il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 220

del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui

prevede che le udienze preliminari fissate o in corso alla data

indicata dall'art. 247, comma 2-bis del medesimo decreto (ossia al

2 gennaio 2000), per reati attribuiti alla cognizione del tribunale

in composizione monocratica, siano tenute con l'applicazione delle

disposizioni anteriormente vigenti;

che il giudice a quo - premesso di essere investito, in sede

di udienza preliminare, della richiesta dell'imputato di giudizio

abbreviato - assume che la disposizione denunciata avrebbe

determinato una irragionevole disparità di trattamento, in rapporto

alla nuova disciplina processuale introdotta dalla legge 16 dicembre

1999, n. 479, fra i procedimenti attribuiti alla cognizione del

tribunale in composizione monocratica (nei quali, ove l'udienza

preliminare sia fissata o in corso al 2 gennaio 2000, continuano a

valere le vecchie disposizioni) e i procedimenti sui quali il

tribunale giudica in composizione collegiale (nei quali si applicano,

invece, le nuove norme);

che tale disparità di trattamento - integrativa, secondo il

rimettente, di una "macroscopica iniquità" - emergerebbe in modo

evidente proprio qualora l'imputato intenda accedere, come nella

specie, al giudizio abbreviato: giacché nel primo caso (reati

attribuiti al giudice monocratico) l'ammissione al rito alternativo

resterebbe tuttora subordinata, secondo le vecchie regole, al

consenso del pubblico ministero; mentre nel secondo (reati a

cognizione collegiale), alla luce della nuova formulazione

dell'art. 438 cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 27 della

legge n. 479 del 1999), non soltanto si prescinderebbe da detto

consenso, ma il giudice sarebbe tenuto senz'altro ad ammettere il

rito richiesto;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di

Cagliari con ordinanza emessa il 12 aprile 2000 (r.o. n. 463 del

2000);

che il rimettente muove dalla premessa per cui la

disposizione dell'art. 220 del decreto legislativo n. 51 del 1998

dovrebbe ritenersi valevole anche nei procedimenti penali militari

relativi - come quello a quo - a reati puniti con la pena della

reclusione non superiore a dieci anni (limite generale della

cognizione del tribunale monocratico, a mente degli artt. 33-bis e

33-ter cod. proc. pen.): e ciò in base al principio di

"fungibilità" tra reclusione ordinaria e reclusione militare ai fini

dell'applicabilità, nel rito militare, delle norme del codice di

procedura penale che fanno generico riferimento alla pena della

reclusione;

che, ad avviso del giudice a quo peraltro, la disposizione in

parola - nella misura in cui impedisce di applicare nei procedimenti

da essa considerati le nuove e "più garantiste" regole dell'udienza

preliminare introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (in particolare,

gli artt. 421-bis, 422, 425, 430 e 431 cod. proc. pen.) -

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, determinando una

disparità di trattamento fra gli imputati nei procedimenti in corso

correlata ad un dato puramente "accidentale", quale la circostanza

che l'udienza preliminare sia stata fissata o meno entro il 2 gennaio

2000;

che la denunciata violazione del principio di uguaglianza

ridonderebbe anche in una lesione del diritto di difesa e del

principio del "giusto processo", di cui agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, in quanto la situazione processuale evidenziata

comprometterebbe la parità tra le parti ed impedirebbe all'imputato

di fruire delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;

che per quanto attiene, infine, alla rilevanza della

questione, essa si connetterebbe all'esigenza di stabilire se - anche

in riferimento a richieste istruttorie della difesa non concepibili

nella cornice della normativa previgente - le nuove regole innanzi

ricordate siano o meno valevoli nel procedimento a quo;

che nel secondo dei giudizi di costituzionalità è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per

la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano, sia

pure in rapporto a parametri e con argomenti parzialmente

differenziati, la medesima questione, sicché i relativi giudizi

possono venir riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che oggetto dello scrutinio di costituzionalità è una

disposizione transitoria del decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado), il cui titolo IV - dedicato alle "Disposizioni sul processo

penale" - nell'ampliare notevolmente l'area di intervento del

tribunale in composizione monocratica rispetto alla precedente

competenza penale del pretore, prevedeva all'origine l'udienza

preliminare nei soli procedimenti attribuiti al tribunale in

composizione collegiale;

che, in tale cornice, si poneva peraltro il problema della

sorte delle udienze preliminari fissate o in corso per reati che,

già di competenza del tribunale nel vecchio sistema, risultavano

devoluti nel nuovo al giudice monocratico;

che, al riguardo, l'art. 220 del decreto oggi impugnato

stabiliva che le udienze preliminari fissate o iniziate, per reati a

cognizione monocratica, alla data di efficacia della riforma -

termine poi differito al 2 gennaio 2000 dal d.l. 24 maggio 1999,

n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1999,

n. 234 - continuassero ad essere tenute "con l'applicazione delle

disposizioni anteriormente vigenti" (salva, in caso di rinvio a

giudizio, la citazione davanti al tribunale in composizione

monocratica);

che la norma perseguiva, in tal modo, un duplice obiettivo:

di "salvaguardia delle garanzie dell'imputato", tramite la

conservazione di un momento di verifica della fondatezza dell'accusa

sul quale egli aveva ormai riposto "affidamento" (in tal senso, la

relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51 del 1998); e al

tempo stesso di economia processuale, evitando una regressione del

procedimento al pubblico ministero per la citazione diretta che

avrebbe comportato, il più delle volte, un allungamento dei tempi

del processo;

che sopravveniva, peraltro, nelle more, la legge 16 dicembre

1999, n. 479 - entrata in vigore lo stesso 2 gennaio 2000 - la quale,

senza incidere formalmente sulla norma impugnata, introduceva, per un

verso, l'udienza preliminare anche in rapporto ad una parte dei reati

a cognizione monocratica, e dettava, per altro verso, una disciplina

sensibilmente innovativa tanto dell'udienza preliminare che del

giudizio abbreviato;

che, ciò premesso - a prescindere da ogni rilievo circa la

reale idoneità della norma impugnata a precludere, in deroga al

principio tempus regit actum secondo quanto postulato dai rimettenti,

l'applicazione di disposizioni processuali dettate da una legge

diversa e posteriore (se pur collegata), e tanto più di disposizioni

concernenti un istituto distinto dall'udienza preliminare, qual è il

giudizio abbreviato (istituto di cui il decreto legislativo n. 51 del

1998 si occupa in una separata norma transitoria: l'art. 223) - deve

osservarsi come l'ordinanza di rimessione del giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Imperia risulti totalmente carente di

indicazioni in ordine alla fattispecie concreta oggetto di giudizio;

che, in particolare, il rimettente non precisa se si procede

per reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione

monocratica, e - ulteriormente - se si tratti di reato a cognizione

monocratica per il quale, in base alla disciplina introdotta dalla

legge n. 479 del 1999, non è più prevista l'udienza preliminare;

che tale carenza si risolve in un difetto di motivazione

circa l'applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo:

giacché, se lo scopo di quest'ultima è - come accennato -

esclusivamente quello di "far salva", per ragioni di "garanzia" e di

economia processuale, l'udienza preliminare in corso o già fissata

nell'ambito di procedimenti che tale udienza non prevedono più, è

conseguente ritenere che, di fronte al diverso assetto delineato

medio tempore dalla legge n. 479 del 1999, l'ambito applicativo della

disposizione censurata resti circoscritto alla (per vero ristretta)

fascia dei procedimenti - già di competenza del tribunale - che

oggi, non soltanto sono attribuiti al giudice monocratico, ma per i

quali si procede, altresì, con citazione diretta;

che appare senz'altro erroneo, per converso, il presupposto

interpretativo da cui muove il giudice per le indagini preliminari

del tribunale militare di Cagliari, riguardo all'applicabilità della

disposizione impugnata nel rito militare: tale disposizione, infatti,

costituisce una mera "appendice" transitoria della nuova disciplina

sulla composizione monocratica del tribunale ordinario, disciplina

che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - deve

ritenersi non estensibile, sia sul versante ordinamentale che su

quello processuale, ai procedimenti davanti ai tribunali militari, la

cui composizione speciale e "mista", con la partecipazione di un

membro "laico", resta disciplinata dall'art. 2 della legge 7 maggio

1981, n. 180 (v. l'ordinanza di questa Corte n. 98 del 2001);

che, pertanto, le questioni debbono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), sollevata dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Imperia e dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale militare di Cagliari con le ordinanze e in

riferimento ai parametri indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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