Art. 364 c.p.p. — Nomina e assistenza del difensore

Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione ((, a individuazione di persone)) o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione ((, a individuazione di persone)) o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del difensore d'intervenire. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore puo' presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 265/1991

    Questione infondata
    12 giugno 1991

    La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione è espressamente prevista tra i primi, non è invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi è, pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si è strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).

    Art. 364 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 218/1976

    Questione infondata
    3 agosto 1976

    dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 74, comma terzo, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza in epigrafe indicata; dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (nella parte in cui omette d…

    Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 364 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 63/1972

    Illegittimità dichiarata
    19 aprile 1972

    A) Dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte riguardante la non estensione ai difensori di parti civili del diritto di assistenza ad atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Pesaro e dal pretore di…

    Art. 24 cost. · Art. 309 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 231 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2016. 8 parole aggiunte.

Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezioneaggiunto: , a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a … l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezioneaggiunto: , a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art364 · fonte del testo

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