Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 253,

272, 277, secondo comma, e 375, secondo comma, del codice di procedura

penale e dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina

della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 maggio 1968 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Garombo Giovanni ed altri, iscritta al

n. 198 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1969 dal giudice istruttore del

tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Giorgi

Alighiero, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969;

3) ordinanza emessa il 12 dicembre 1968 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Romiti Furio ed altri, iscritta al n.

157 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Garombo Giovanni e Romiti Furio e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Vittorio Chiusano e Giovanni Conso, per il

Garombo, gli avvocati Vincenzo Summa e Luciano Ventura, per il Romiti,

e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale iniziato presso il

tribunale di Torino a carico di Giovanni Garombo, imputato, con altri,

di bancarotta fraudolenta, veniva eseguito, il 10 ottobre 1964,

l'ordine di cattura emesso dal pubblico ministero contro il predetto

imputato, che era, poi, scarcerato dal giudice istruttore, per

decorrenza dei termini della custodia preventiva.

Con sentenza di rinvio a giudizio del 6 ottobre 1967, veniva

nuovamente ordinata la cattura del Garombo, il quale si presentava in

istato di carcerazione al dibattimento. Il suo difensore eccepiva

l'illegittimità costituzionale dell'art. 375' secondo comma, prima

parte, del codice di procedura penale - in applicazione del quale era

stata disposta la seconda cattura - per contrasto con l'art. 13 della

Costituzione.

Nell'accogliere l'istanza, il tribunale, con ordinanza del 31

maggio 1968, estendeva il dubbio di legittimità costituzionale all

inciso "qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di

rinvio a giudizio", con cui il primo comma dell'art. 272 dello stesso

codice limita l'operatività dei termini massimi della custodia

preventiva alla sola fase istruttoria, ravvisandosi la premessa logica

e giuridica dell'altra, denunziata dalla difesa.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, il tribunale

osserva che la distinzione della carcerazione preventiva in due fasi -

istruttoria, limitata nel tempo, e post-istruttoria, a tempo

indeterminato - sarebbe in contrasto sia con le restanti disposizioni

del sistema vigente, nel quale la custodia preventiva è intesa come

carcerazione sofferta prima della sentenza irrevocabile, sia con il

precetto contenuto nell'art. 13, ultimo comma, che richiede una

disciplina unitaria.

Dalle norme denunziate deriverebbe, poi, il protrarsi a tempo

indeterminato della carcerazione preventiva per l'imputato di un

delitto per cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

Né potrebbe, infine, sostenersi, per il tribunale, che il citato

art. 13 richieda, per la sua applicazione, l'emanazione di precise

disposizioni, in attesa delle quali sarebbero da osservare quelle

vigenti; e ciò in quanto di lacuna legislativa potrebbe parlarsi solo

quando nel sistema manchi del tutto una previsione e non quando vi sia

già, come nella specie, sia pure con operatività circoscritta.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il Garombo con

deduzioni depositate il 2 luglio 1968, nelle quali, richiamate le

argomentazioni sviluppate nel giudizio a quo, si fa riserva di

ulteriori deduzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 26 luglio 1968, nel quale si chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che la prefissione dei termini massimi della

carcerazione che precede la sentenza irrevocabile, è affidata

dall'art. 13, ultimo comma, della Costituzione al legislatore

ordinario, e, per la fase istruttoria, è ora regolata dall'art. 272,

nel testo modificato dalla legge novellistica 18 giugno 1955, n. 517.

Il precetto costituzionale sarebbe da ritenersi osservato anche

nella fase successiva, in cui l'avvenuta scarcerazione per decorrenza

dei termini non pregiudicherebbe il potere di disposizione personale

dell'imputato, di cui all'art. 375 del codice di procedura penale; e la

durata massima della carcerazione preventiva sarebbe determinata dal

secondo comma dell'articolo 275 dello stesso codice, con riguardo alla

pena successivamente inflitta nella sentenza di condanna di primo

grado.

Infatti, secondo l'Avvocatura, se residua, alla data di questa

sentenza, una pena da scontare, la carcerazione preventiva

proseguirebbe fino al limite della condanna subita, mentre se nulla

residua o l'imputato abbia già scontato una carcerazione di durata

maggiore, la norma sarebbe da interpretare nel senso che la

carcerazione preventiva avrebbe termine con l'emanazione della sentenza

di primo grado.

Deduce, inoltre, l'Avvocatura che, tenuto conto delle garanzie

predisposte dalle norme regolamentari per l'esecuzione del codice di

procedura penale, circa la formazione dei ruoli dei dibattimenti e la

precedenza spettante ai procedimenti contro detenuti, non sarebbe a

parlarsi di violazione del precetto costituzionale, nel caso di

eventuale procrastinazione della carcerazione preventiva, causata dal

ritardo nella fissazione del dibattimento e nell'emanazione della

sentenza di primo grado.

Con memoria depositata il 13 novembre 1969, la difesa del Garombo

osserva che il precetto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 13 della

Costituzione, sia per la sua ampia dizione, sia per la sua inserzione

nella parte dedicata ai diritti ed ai doveri dei cittadini, non

potrebbe assumere un significato diverso a seconda della fase del

procedimento, e dovrebbe ritenersi esteso all'intiero suo iter;

richiama i criteri seguiti da questa Corte con sentenza n. 108 del

1962, sul sindacato delle riserve di legge, anche se non rinforzate, ed

esclude che, in tema di custodia preventiva, possa pervenirsi ad altra

conclusione sulla base della successiva sentenza n. 26 del 1964, la

quale non avrebbe minimamente intaccato il principio della necessaria

determinatezza di tale custodia.

Nel contrastare le argomentazioni svolte nell'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri, le interpreta nel senso che

l'Avvocatura generale dello Stato non avrebbe ritenuto di far propria

la tesi, recentemente seguita dalla Cassazione (sentenza 24 maggio

1968), sulla discrezionalità del legislatore di limitare, in caso di

riserva di legge non rinforzata, la durata massima della custodia

preventiva alla sola fase istruttoria.

Per la fase successiva, contesta che una determinazione della

durata massima possa dedursi dalla norma contenuta nel secondo comma

dell'art. 275 del codice di procedura penale. Tale disposizione

risponderebbe ad una esigenza di equità, ma non offrirebbe alcun

elemento favorevole alla tesi dell'Avvocatura, la quale non avrebbe

tenuto presente l'alternativa di una sentenza assolutoria. Non

potrebbe, poi, profilarsi, in caso di condanna, una determinazione ob

relationem, né in base al primo comma del citato art. 275 - in quanto

l'oggetto della relatio sarebbe dato da valutazioni largamente

discrezionali sul quantum della pena da infliggere in concreto -, né

in base all'art. 20, secondo comma, delle disposizioni regolamentari

per l'esecuzione del codice di procedura penale, dato il carattere

palesemente ordinatorio di questa norma e la mancanza di precisi

termini da essa fissati.

Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 272, primo comma,

nell'inciso "qualora non sia stata depositata la sentenza di rinvio a

giudizio" dovrebbe poi derivare, quella dell'art. 375, secondo comma,

la quale, peraltro, sussisterebbe pure per un profilo autonomo, dato

che la disposizione consentirebbe di scavalcare la durata massima della

custodia preventiva fissata per la fase istruttoria, ponendo in essere

un vero e proprio aggiramento del precetto costituzionale persino nei

limiti di tale fase.

L'intento di una parte della dottrina di evitare un così grave

inconveniente con l'escludere la riemissione del mandato di cattura con

la sentenza di rinvio a giudizio, si infrange nelle opposte posizioni

della giurisprudenza; sicché, non apparendo realistica la prospettiva

di uno spontaneo adeguamento della Cassazione ad una sentenza

interpretativa di rigetto, la difesa insiste nella declaratoria di

illegittimità dell'art. 275, secondo comma, del codice di procedura

penale "in quanto consente di disporre la cattura dell'imputato, con

sentenza di rinvio a giudizio, quando l'imputato stesso sia

precedentemente stato scarcerato per decorrenza del termine massimo di

custodia preventiva".

2. - Altra questione di legittimità costituzionale dello stesso

art. 375, secondo comma, nonché degli artt. 253 e 277, secondo comma,

del codice di procedura penale, è stata sollevata, con riferimento

agli artt. 13, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal giudice

istruttore del tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 7 febbraio

1969, emessa nel corso di un procedimento penale per maltrattamenti ed

omicidio preterintenzionale, iniziato a carico di Alighiero Giorgi, per

la cui cattura si sarebbe dovuto provvedere con sentenza di rinvio a

giudizio, dopo che l'imputato, durante l'istruzione era stato posto in

libertà provvisoria.

Si premette nell'ordinanza che l'attuale situazione giuridica

dell'imputato, consente di sollevare la questione di legittimità

costituzionale anche degli artt. 253 e 277, secondo comma, su citati

sull'obbligatorietà del mandato di cattura e sul divieto di libertà

provvisoria durante l'istruzione.

La custodia preventiva troverebbe la sua esclusiva giustificazione

nella finalità di garantire sia esigenze istruttorie sia la presenza

dell'imputato al processo; e la tendenza legislativa, sarebbe orientata

verso la riduzione al minimo indispensabile della carcerazione

preventiva, e l'attribuzione al giudice della facoltà (anziché

dell'obbligo) di ordinare la cattura dell'imputato e di quella di

concedere la libertà provvisoria.

Le disposizioni denunziate, invece, si porrebbero in contrasto con

l'art. 27, secondo comma, della Costituzione: e la loro ratio, intesa

ad imprimere un più vigoroso impulso alle indagini per gravi delitti e

ad imporre, con la cattura, un provvedimento esemplare e rapido anche

per prevenire ulteriori fatti delittuosi da parte dell'imputato, non

troverebbe una sufficiente giustificazione, potendo le medesime

finalità essere meglio raggiunte affidando la speditezza delle

indagini ed il giudizio sull'opportunità della cattura e della

libertà provvisoria alla sensibilità del magistrato, anziché al

riferimento alla pena in astratto comminata. Aggiunge il giudice

istruttore che, qualora, si volesse ritenere razionale e giustificato

il contenuto dell'art. 253 del codice di procedura penale, alla stessa

conclusione non si potrebbe pervenire per le altre disposizioni

denunziate.

Viene dedotta, infine, la violazione degli artt. 13 e 111 della

Costituzione, in quanto l'obbligatorietà dei provvedimenti restrittivi

della libertà personale vanificherebbe la garanzia della motivazione

sull'utilità della cattura.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ulliciale n. 105 del 23 aprile 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, con atto depositato il 2 maggio 1969, nel quale

si chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che l'art. 13 della Costituzione, nel dettare

garanzie per le misure cautelari restrittive della libertà personale,

si sarebbe limitato ad affidare al legislatore ordinario la

determinazione dei limiti massimi della custodia preventiva, senza

escludere l'emanazione di una norma che ne preveda l'obbligatorietà e

senza operare una scelta tra i vari criteri giustificativi

dell'istituto, di volta in volta identificati, dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, nelle necessità della difesa sociale per la gravità

del reato e per la pericolosità dell'imputato, e nell'esigenza di

assicurare la presenza di questo ultimo al processo o di averne la

disponibilità come fonte di prova.

Nel contestare la pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma,

della Costituzione, l'Avvocatura osserva che l'imputato non è da

considerarsi colpevole per il fatto di essere sottoposto a custodia

preventiva, in quanto altrimenti la custodia non troverebbe

giustificazione neppure per le ipotesi normative ispirate a motivi

strumentali. Pur nel caso in cui la legittimità dell'istituto fosse da

limitare a queste ultime ipotesi, sarebbero, poi, da escludere le

ulteriori dedotte violazioni, data la valutazione legislativa astratta

e globale, delle fattispecie criminose per le quali sarebbe

assolutamente da evitare il rischio che la prova sia dispersa o

alterata ovvero che l'imputato si sottragga alla presenza nel processo.

D'altro canto, nei provvedimenti del giudice, la garanzia della

motivazione sarebbe salvaguardata, secondo la stessa giurisprudenza

della Cassazione, per la quale il mandato di cattura, sia obbligatorio

sia facoltativo, deve contenere l'indicazione della fonte da cui furono

attinti gli elementi di colpevolezza a carico dell'imputato; e lo stato

di ulteriore carcerazione preventiva deve trovare riscontro in

un'indicazione che attesti la permanenza degli elementi indizianti e

nella vistosa prospettiva di responsabilità dell'imputato, insita'

nella stessa sentenza di rinvio a giudizio.

3. - Nel corso di un procedimento penale dinanzi al tribunale di

Roma a carico di Furio Romiti ed altri quattro imputati, per delitti di

cui alla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della

produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti, con

ordinanza del 12 dicembre 1968, esso tribunale sospendeva di

pronunciarsi sulla richiesta di libertà provvisoria, avanzata dal

difensore dei prevenuti, e, ad istanza di quest'ultimo, sollevava con

ordinanza 12 dicembre 1968 questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 25 della citata legge n. 1041 del 1954 e 277, secondo

comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 13,

primo e secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nonché

dell'art. 272 e dello stesso art. 277, secondo comma, del codice di

procedura penale per violazione dell'art. 13, ultimo comma, della

Costituzione.

A sostegno della non manifesta infondatezza, il tribunale, con

l'ordinanza sopra indicata, per quanto concerne la prima questione

osserva che la carcerazione preventiva sarebbe da considerare inspirata

a scopi processuali di carattere istruttorio, e non anche di natura

cautelare sostanziale, e postulerebbe una motivazione non solo sui

sufficienti indizi di colpevolezza, bensì pure sulle esigenze

processuali della cattura. Ciò, fra l'altro, perché ove si volesse

avere riguardo a una finalità cautelare sostanziale, collegata alla

futura esecuzione della pena, verrebbe meno la distinzione tra imputato

e condannato. D'altro canto, il precetto costituzionale dell'art. 27,

secondo comma, più che fissare siffatta distinzione formalistica,

avrebbe inteso statuire che, in tema di libertà personale, le

valutazioni prognostiche circa l'esito del giudizio non dovrebbero

prevalere sull'esigenza di evitare le conseguenze lesive di una

(indebita) restrizione della libertà personale.

Per quanto riguarda il secondo profilo delle questioni, il

tribunale, a sostegno dell'illegittimità costituzionale della mancanza

di limiti temporali, nel periodo successivo alla istruttoria, della

carcerazione preventiva, osserva che quest'ultima, per l'art. 137 del

codice penale, comprende il periodo di detenzione subita anche nella

fase del giudizio fino alla sentenza irrevocabile; e che, in un sistema

che accolla al giudice, anche in detta fase, di indagare su tutti gli

elementi necessari alla decisione e di colmare le lacune

dell'istruzione, le esigenze dei limiti costituzionalmente imposti alla

carcerazione preventiva potrebbero trovare una diversa considerazione,

ma non essere ignorate.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ulliciale n. 145 dell'11 giugno 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la difesa del

Romiti, con atto depositato il 1 luglio 1969, nel quale, chiedendosi

che le disposizioni denunziate siano dichiarate illegittime, si

sostiene che esse contrasterebbero col sistema, emergente dalla

Costituzione, dei rapporti fra il cittadino e lo Stato, e, in

particolare, darebbero adito alla possibilità che, prima che

l'imputato sia dichiarato colpevole, l'intera pena sia scontata nella

misura massima; toglierebbero al giudice la possibilità di valutare

compiutamente i presupposti per l'emissione di un provvedimento

restrittivo della libertà personale; gli impedirebbero, infine, di

revocare quest'ultimo persino nel caso egli siasi convinto

dell'iniquità della carcerazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con

atto depositato il 13 febbraio 1969, nel quale chiede che la questione

sia dichiarata non fondata, adducendo argomentazioni analoghe a quelle

svolte per le questioni sollevate con le ordinanze del tribunale di

Torino e del giudice istruttore del tribunale di Ascoli Piceno. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche o

connesse questioni di legittimità costituzionale e, pertanto, i

relativi giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza,

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La prima questione da affrontare in ordine logico è quella

sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Ascoli Piceno sulla

legittimità dell'obbligatorietà del mandato di cattura (art. 253

c.p.p.), e qui collegata al capoverso dell'art. 277 (il quale fa

divieto di concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è

obbligatorio il mandato di cattura) ed all'art. 375, primo capoverso

(il quale impone al giudice istruttore di emettere il mandato di

cattura con la sentenza di rinvio a giudizio, quando si tratti di reato

per il quale la cattura sia obbligatoria).

Ad avviso del giudice a quo, le norme denunziate contrasterebbero

con il principio secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole

sino alla condanna definitiva" (art. 27 cpv. Cost.) e violerebbe il

precetto (art. 13 cpv. e art. 111 Cost.) che ammette la detenzione, nei

casi è modi previsti dalla legge, solo "per atto motivato

dell'autorità giudiziaria".

3. - In linea di principio, si deve riconoscere che la detenzione

preventiva - esplicitamente prevista (nei limiti che più innanzi

saranno precisati) dalla Costituzione (art. 13, ultimo comma) - va

disciplinata in modo da non contrastare con una delle fondamentali

garanzie della libertà del cittadino: la presunzione di non

colpevolezza dell'imputato. Il rigoroso rispetto di tale garanzia - che

vincola, per altro, non il solo legislatore, ma anche le pubbliche

autorità (polizia giudiziaria, pubblico ministero e giudice), alle

quali sono affidate le attività processuali - necessariamente comporta

che la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di

anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della

colpevolezza: essa, pertanto, può essere predisposta unicamente in

vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o

strettamente inerenti al processo.

Da questa premessa, tuttavia, non consegue che, nell'ambito di una

valutazione politica discrezionale, la legge non possa stabilire

ipotesi nelle quali, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al

giudice sia fatto obbligo di emettere il mandato di cattura. Se ed in

quanto si tratti di una ragionevole valutazione dell'esistenza di un

pericolo derivante dalla libertà di chi sia indiziato di particolari

reati, il legislatore ha la facoltà di disporre che, entro

predeterminati limiti temporali, egli ne sia privato. Ed infatti - a

prescindere dalla preferibilità di un sistema che demandi sempre al

giudice il potere di valutare di volta in volta se il lasciare in

libertà l'imputato determini un pericolo di entità tale da

giustificarne la cattura e la detenzione - non si può escludere che la

legge possa (entro i limiti, non insindacabili, di ragionevolezza)

presumere che la persona accusata di reato particolarmente grave e

colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di

porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva

viene predisposta.

Mette conto, del resto, rilevare che la stessa Costituzione prevede

esplicitamente l'esistenza di casi nei quali la legge rende

obbligatoria l'emissione di mandati o ordini di cattura (art. 68,

secondo comma): l'aver stabilito che vi sono ipotesi in cui, per la

privazione della libertà personale di un membro del Parlamento, viene

meno l'esigenza di una preventiva autorizzazione della Camera alla

quale egli appartiene, costituisce argomento decisivo per concludere

che il legislatore costituente non ha affatto escluso la compatibilità

delle suddette misure detentive obbligatorie con i principi che

assistono e garantiscono la libertà di ogni cittadino.

Né potrebbe assumersi che le esigenze di prevenzione, in relazione

alle quali il legislatore può legittimamente imporre al giudice

l'emissione del mandato, sussistano solo nel corso della fase

istruttoria del processo: anche qui deve affermarsi che rientra nella

discrezionale valutazione della legge fissare la concreta disciplina

della carcerazione preventiva, non potendosi escludere che le esigenze

cautelari da essa soddisfatte permangano dopo la chiusura

dell'istruzione.

4. - Quanto fin qui si è detto vale anche a dimostrare che

l'obbligatorietà del mandato di cattura non contrasta col principio

secondo il quale i provvedimenti restrittivi della libertà personale

devono essere adottati "per atto motivato dell'autorità giudiziaria".

Richiamandosi ad un principio già affermato nella sentenza n. 68 del

1967, la Corte ritiene che, se in relazione a cene ipotesi tipiche il

legislatore può presumere l'esistenza di un pericolo e rendere

obbligatorie misure restrittive idonee a farlo venir meno, ciò

necessariamente comporta che la motivazione dell'autorità giudiziaria

deve cadere solo sull'esistenza dei presupposti ai quali la legge

collega l'emissione obbligatoria del provvedimento.

A tale proposito va rilevato che, per quanto riguarda il mandato di

cattura previsto dall'art. 253 c.p.p., il giudice deve non solo

verificare che si tratti di uno dei casi in tale disposizione previsti,

ma deve altresì accertare, conformemente al principio enunciato

dall'art. 252 per tutte le misure di detenzione preventiva (siano esse

obbligatorie o facoltative), l'esistenza in concreto di "sufficienti

indizi di colpevolezza". Dall'obbligo della motivazione - imposto in

via generale dall'art. 111 e specificamente, per la materia ora in

esame, dall'art. 13 capoverso della Costituzione - scaturisce che il

mandato di cattura deve essere, su tale punto, adeguatamente motivato.

La Corte non dubita che dal sistema vigente, correttamente

interpretato, sia da ricavarsi il principio generale in forza del quale

tutte le volte in cui la legge affida al giudice il potere di valutare

determinate circostanze, al fine della emissione di un provvedimento

processuale, tale valutazione debba essere oggetto di motivazione; né

la Corte ignora che il secondo comma dell'art. 264 c.p.p. espressamente

impone che i mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento

contengano l'enunciazione, sia pure nei limiti compatibili col segreto

istruttorio, dei motivi che ne giustificano l'emissione. Nondimeno,

occorre tener conto del fatto che nella prassi e nella giurisprudenza

ordinaria tale obbligo viene sostanzialmente eluso e che si è venuta

affermando una interpretazione (non conforme ai testi legislativi e,

comunque, contrastante con i principi costituzionali) secondo la quale

la motivazione sulla sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza

- vale a dire sul presupposto al quale la legge subordina la legittima

emissione di un mandato di cattura - dovrebbe obbedire a criteri più o

meno rigorosi secondo che si tratti di mandato obbligatorio o

facoltativo. Ond'è che, al fine di una effettiva salvaguardia del

principio enunciato dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione,

si impone la necessità di dichiarare la illegittimità dell'art. 253

c.p.p. nella parte in cui esso non fa obbligo al giudice di motivare

sulla esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza.

5. - Alla stregua di ciò che si è detto, deve essere dichiarata

non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

tribunale di Roma a proposito dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954,

n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e

dell'impiego degli stupefacenti), che per le ipotesi previste dagli

artt. 5, 6 e 18 prescrive come obbligatorio il mandato di cattura.

In relazione a questa specifica disposizione valgono, per quanto si

riferisce all'asserita violazione dell'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, le ragioni esposte al n. 3.

Circa l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 13 della

Costituzione è da osservare che la dichiarazione di parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 253 c.p.p. è sufficiente ad

imporne l'osservanza in tutti i casi nei quali la legge - si tratti del

codice processuale o di legge speciale - impone l'emissione del mandato

di cattura.

6. - In ordine alla questione di legittimità costituzionale

dell'art. 375, secondo comma, c.p.p., in relazione all'art. 13 della

Costituzione, nell'ipotesi in cui sia stato già consumato, in periodo

istruttorio o preistruttorio (art. 271 c.p.p.), il termine massimo

della carcerazione preventiva quale è prevista dall'art. 272 c.p.p.,

la questione è fondata nei termini di cui si dirà.

A differenza di altre forme di restrizione della libertà

personale, quali le misure di sicurezza detentive, dettate da esigenze

diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva, la

Costituzione ha inteso evitare che il sacrificio della libertà che

quella comporta sia interamente subordinato alle vicende del

procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione

ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della

carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il

bene della libertà personale, che, come questa Corte ha avuto

occasione di affermare, costituisce una delle basi della convivenza

civile.

È proprio per il periodo successivo alla fase istruttoria,

rispetto al quale il sistema non prevede limiti certi per la durata

della carcerazione preventiva, che il precetto costituzionale risulta

violato; invero, non è limite certo quello che l'Avvocatura desume dal

disposto dell'art. 275, secondo comma, c.p.p., cioè quello

dell'emanazione della sentenza.

Non può essere condiviso neppure l'altro assunto dell'Avvocatura,

secondo il quale, dopo l'istruzione, la durata della custodia

preventiva troverebbe una sua delimitazione temporale nell'art. 20

delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di

procedura penale, sulla preferenza da dare alle iscrizioni nei ruoli

dei procedimenti riguardanti i detenuti o aventi, in genere, carattere

di urgenza. Infatti, questa disposizione, ai fini che qui interessano,

non offre una garanzia maggiore di quella già contenuta nel testo

originario dell'art. 272 c.p.p., che prevedeva un semplice controllo

gerarchico e disciplinare sulla durata dell'istruzione, e che è stato

ritenuto talmente inadeguato rispetto all'osservanza del disposto

costituzionale da essere eliminato con la legge 18 giugno 1955, n. 517,

e sostituito con il testo attualmente in vigore.

D'altronde, il riferimento alla carcerazione preventiva, contenuto

nell'art.. 275, secondo comma, c.p.p. - richiamato dall'Avvocatura -

vale ai soli fini della detrazione dalla pena discrezionalmente

inflitta nel caso concreto: detrazione che è consentita anche per la

custodia preventiva sofferta per un reato diverso o un distinto

procedimento (artt. 137 c.p. e 271, ultimo comma, c.p.p.: c.d.

principio della fungibilità della detrazione). Né consegue che nessun

argomento se ne può trarre circa la determinazione di un limite

temporale massimo, e per di più a posteriori. Tutto ciò a prescindere

dalla gravità delle ipotesi di custodia preventiva inutilmente

sofferta.

7. - Per le ragioni esposte nel numero precedente, deve essere

dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 272 e del secondo comma dell'art. 375 codice procedura

penale.

L'art. 272 fissa (variamente determinandola in relazione a diverse

ipotesi) la durata massima della detenzione preventiva: la

illegittimità costituzionale colpisce gli incisi "quando si procede

con istruzione formale" e "non sia stata depositata in cancelleria la

sentenza di rinvio a giudizio", i quali, riservando la disciplina alla

sola fase istruttoria, consentono che, dopo la chiusura di questa, la

durata della detenzione non sia soggetta a limiti predeterminati.

L'art. 375, secondo comma, a sua volta, deve essere dichiarato

illegittimo nella parte in cui impone o consente che, con la sentenza

di rinvio a giudizio, sia emesso mandato di cattura anche nell'ipotesi

in cui l'imputato sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei

termini massimi fissati nell'art. 272.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve

essere, infine, dichiarata la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 272, terzo comma, relativamente alle parole "e non è

stato emesso il decreto di citazione a giudizio"; b) dell'art. 273,

nella parte in cui prescrive l'emissione del mandato di cattura anche

nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato a seguito della

decorrenza dei termini massimi fissati nell'art. 272.

8. - In conseguenza della pronunzia di parziale illegittimità

costituzionale degli artt. 272, primo e terzo comma, 273 e 375, secondo

comma, c.p.p., i termini fissati nell'art. 272 limitano la durata

massima della detenzione preventiva, indipendentemente dalle vicende

delle varie fasi del processo penale.

Le statuizioni della presente sentenza non precludono al

legislatore una nuova disciplina della materia, eventualmente

differenziata non solo in relazione ai vari tipi di reato, ma anche in

relazione alle varie fasi del procedimento, purché, in conformità con

l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione, si assicuri in ogni

caso la predeterminazione d'un ragionevole limite di durata della

detenzione preventiva.

9. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Ascoli

Piceno ha denunziato anche il contrasto fra l'art. 277, secondo comma,

che esclude l'ammissibilità della libertà provvisoria nei casi nei

quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, e gli artt.

13, 27 e 111 della Costituzione.

I principi esposti in questa sentenza a proposito dell'articolo 253

c.p.p. e le statuizioni concernenti le disposizioni relative alla

durata massima della detenzione preventiva dimostrano che la relativa

questione - sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 277

e degli artt. 253 e 375 - non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni del codice di procedura penale:

- art. 253, nella parte in cui tale disposizione esclude l'obbligo

della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di

colpevolezza;

- art. 272, primo comma, limitatamente alle parole "quando si

procede con istruzione formale" e "non sia stata depositata in

cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e";

- art. 375, secondo comma, nella parte in cui impone o consente

l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato anche quando

questi sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei limiti

fissati nell'art. 272;

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello

stesso codice:

- art. 272, terzo comma, limitatamente alle parole "e non è stato

emesso il decreto di citazione a giudizio";

- art. 273, nella parte in cui prescrive l'emissione del mandato di

cattura anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato a

seguito della decorrenza dei termini fissati nell 'art. 272;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla "disciplina

della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti"),

sollevata dall'ordinanza del tribunale di Roma in riferimento agli

artt. 13 e 27 della Costituzione;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata

dal giudice istruttore del tribunale di Ascoli Piceno in riferimento

agli artt. 13, 27 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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