Art. 455 c.p.p. — Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero (( Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. ))

Testo vigente dal 26 luglio 2008

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2004

    Questione infondata
    29 gennaio 2004

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato “al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione“. Con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 sono state, infatti, dichiarate manifestamente infondate analoghe questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali; né risultano profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce.

    Art. 455 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 178 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 256/2003

    Questione infondata
    18 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, la Corte costituzionale ha già rilevato, in precedenti pronunce, che alla persona sottoposta alle indagini è assicurata la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, aggiungendo, infine, che le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti. - Per le pronunce, cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 127/2003 e n. 371/2002.

    Art. 455 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 178 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti: a) il procedimento per l'instaurazione del giudizio immediato assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, sicché non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa; b) neppure sussiste violazione del principio del giusto processo, poiché le particolari forme del giudizio immediato trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo. - Questione simile è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 371/2002. - In tema di "giusto processo", v. con riferimento al giudizio abbreviato la, citata, sentenza n. 115/2001 e riguardo al giudizio immediato la, citata, ordinanza n. 203/2002.

    Art. 455 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 453 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 26 luglio 2008. 34 parole aggiunte.

Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero aggiunto: Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art455 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari