1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente: "Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando cio' sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia gia' sottoposto o sia stato rimesso in liberta', ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art55 · fonte del testo

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