Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett.

b), 210, comma 6, e 192, comma 4 del cod. proc. pen., promosso con

ordinanza emessa il 13 maggio 1999 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di De Vita Marco ed altri, iscritta al

n. 444 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 197, lettera b) 210, comma 6, e 192, comma

4, cod. proc. pen., nella parte in cui estendono la disciplina ivi

prevista anche alle ipotesi in cui il reato collegato a quello per

cui si procede sia il reato di calunnia susseguente a denuncia

dell'originario denunciato.

Il giudice a quo ha premesso una analitica descrizione della

articolata vicenda per la quale pende il processo a carico di tre

vigili urbani, i quali, dopo aver contravvenzionato tale Sergio

Landolfi per violazione dell'art. 7 del codice della strada ed

all'esito di talune singolari operazioni dai medesimi poste in essere

- quali l'aver fatto sottoscrivere al Landolfi un verbale di

spontanee dichiarazioni quale indagato di calunnia venivano da

quest'ultimo denunciati. Il Landolfi, a sua volta, fu iscritto nel

registro delle notizie di reato e soltanto il 30 maggio 1998 la sua

posizione fu archiviata. Nell'ambito del dibattimento instaurato a

carico dei vigili sulla base della denuncia sporta dal Landolfi, il

pubblico ministero ne ha chiesto l'esame quale testimone: la difesa

degli imputati non si è opposta all'esame, ma ha obiettato che tale

atto doveva essere espletato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,

attesa la qualità del dichiarante.

Il Tribunale ha osservato che al Landolfi non può essere negata

la qualifica, - quanto meno -, di persona (già) indagata di un reato

collegato a quello per il quale si procede a norma dell'art. 371,

comma 2, lettera b) cod. proc. pen.; sicché il medesimo -

puntualizza il rimettente - dovrebbe essere sentito a norma

dell'art. 210 del codice di rito per varie ragioni. Anzitutto,

perché l'art. 197, lettera b) prevede, appunto, che non possono

essere assunte come testimoni le persone imputate di un reato

collegato nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b); in

secondo luogo, per l'espresso disposto dell'art. 210, comma 6, e 192,

comma 4, del codice di rito, che estendono le rispettive discipline

proprio all'ipotesi del reato collegato che viene qui in discorso.

Né può assumere rilievo la circostanza che la qualifica di indagato

non sia più attuale, essendo intervenuta l'archiviazione, avuto

riguardo ai principi enunciati da questa Corte nelle sentenze n. 108

e 109 del 1992.

Pertanto - rileva il giudice a quo - da un lato, tra il

procedimento a carico dei vigili urbani ed il procedimento a carico

del Landolfi sussiste senz'altro interferenza sul piano probatorio,

non foss'altro perché il Landolfi era in quella sede indagato per

calunnia mentre i vigili sono nel procedimento a quo imputati di

"calunnia di calunnia". Dall'altro lato, l'archiviazione disposta nel

procedimento relativo al Landolfi non lo garantirebbe dal rischio di

riapertura delle indagini, sicché non verrebbe meno la sua

incompatibilità rispetto all'ufficio di testimone con la correlativa

necessità di applicare l'art. 210 cod. proc. pen.

Ad avviso del giudice rimettente, la prescrizione dettata

dall'art. 197 lettera b) dalla quale consegue la disciplina degli

artt. 192, comma 4, e 210, comma 6, cod. proc. pen., è incoerente

nella parte in cui, richiamando la categoria individuata

dall'art. 371, comma 2, lettera b) non distinguerebbe tra due

situazioni fra loro profondamente diverse: quella in cui il

collegamento probatorio nasca dall'apertura in capo al dichiarante di

un procedimento sorto a seguito di "controdenuncia" per calunnia nei

suoi confronti; e quella in cui il collegamento probatorio nasca

dalla sottoposizione del dichiarante a procedimento per qualsiasi

reato. Da ciò deriverebbe il risultato, del tutto irragionevole, di

far discendere i medesimi effetti dall'attrazione di entrambe le

situazioni nella medesima disciplina processuale.

A parere del giudice a quo, l'irragionevolezza della

equiparazione si appaleserebbe sotto un duplice aspetto. Da un lato,

infatti, l'applicazione dell'art. 197 lettera b) alla ipotesi di

"controdenuncia" per calunnia comporterebbe che, paradossalmente,

l'accertamento del fatto di reato che l'originario denunciante ha

prospettato come compiuto ai suoi danni, verrebbe fatalmente a

dipendere da una scelta dello stesso denunciato, il quale attraverso

la controdenuncia - avrebbe lo strumento per svalutare all'origine il

mezzo di prova rappresentato dalla testimonianza della presunta parte

offesa. Da un altro lato, sempre nel caso della "controdenuncia" per

calunnia, il contesto di collegamento probatorio - e, quindi, il

presupposto della incompatibilità con l'ufficio di testimone - non

nasce da un "collegamento naturalistico, o comunque intrinseco ai

fatti, ma viene successivamente creato, nella fase dell'accertamento

dei fatti medesimi, proprio e solo quale effetto artificiale (se non

anche talora artificioso) della "controdenuncia"". Da qui due

conseguenze irragionevoli: anzitutto, l'inutile ed anticipata

applicazione di una serie di garanzie ad un soggetto che non ne

avrebbe alcun bisogno; in secondo luogo, si viene a determinare una

immotivata svalutazione ex lege delle dichiarazioni della persona

offesa denunciante, perché per esse vale la regola di giudizio

contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., estesa dal quarto

comma dello stesso articolo all'ipotesi di reato collegato a norma

dell'art. 371, comma 2, lettera b) del codice di rito.

Violato sarebbe, anche, l'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, in quanto il libero convincimento del giudice verrebbe

ad essere condizionato da un accadimento processuale idoneo a

produrre un turbamento della pienezza della prova, ed il cui

realizzarsi è interamente rimesso all'imputato del reato

presupposto. Considerato in diritto

1. - Il quesito di costituzionalità che viene devoluto all'esame

di questa Corte attinge il combinato disposto degli articoli 197,

lettera b) 210, comma 6, e 192, comma 4, cod. proc. pen., dei quali

si denuncia il contrasto con gli artt. 3 e 101 della Costituzione,

nella parte in cui estendono la disciplina ivi prevista anche alle

ipotesi in cui il reato collegato a quello per cui si procede sia il

reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato.

La peculiarità della impugnativa - attenta a ritagliare una

ipotesi del tutto circoscritta nel ben più ampio registro offerto

dalle norme sottoposte a scrutinio - si delimita poi ulteriormente,

nel caso di specie, in quanto il giudice rimettente muove dalla

premessa secondo la quale, evocando i dicta a tal proposito enunciati

dalle sentenze n. 108 e 109 del 1992, neppure l'archiviazione

disposta nei confronti dell'originario denunciante, a sua volta

denunciato, varrebbe a dirimere la problematica oggetto del quesito,

in quanto il provvedimento di archiviazione non sarebbe idoneo a

garantire quel soggetto dal rischio di una riapertura delle indagini:

con la conseguenza di lasciare immutata la sua incompatibilità

rispetto all'ufficio di testimone e rendere dunque applicabile la

disciplina dettata dall'art. 210 cod. proc. pen. e la correlativa

regola di valutazione della prova, sancita dall'art. 192, comma 4,

dello stesso codice.

Da tutto ciò scaturirebbe, dunque, il contrasto con l'art. 3

della Costituzione, in quanto verrebbe irragionevolmente a

determinarsi l'applicazione di una serie di garanzie ad un soggetto

che non ne avrebbe "alcun bisogno" (salva l'eventualità in cui venga

smentita la sua versione ed emerga il dolo di calunnia). Per contro,

si produrrebbe una incoerente svalutazione ex lege delle

dichiarazioni rese dalla persona offesa denunciante, applicandosi ad

esse la più rigorosa regola di giudizio prevista dall'art. 192,

comma 3, cod. proc. pen., la quale ultima prevede che quelle

dichiarazioni - in virtù del richiamo operato dal quarto comma dello

stesso articolo - sono valutate unitamente agli altri elementi di

prova che ne confermano l'attendibilità. Da ciò anche, e di

riflesso, la dedotta compromissione dell'art. 101, secondo comma,

della Carta fondamentale, in quanto il libero convincimento del

giudice verrebbe ad essere influenzato da un fattore processuale

idoneo ad inficiare la pienezza della prova, e la cui operatività

verrebbe fatta integralmente dipendere da una scelta discrezionale

delle parti (nella specie, dell'indagato o imputato del reato

presupposto).

2. - Il richiamo operato dal giudice a quo alle sentenze n. 108 e

109 del 1992, entrambe poste a base della ricostruzione ermeneutica

del quadro normativo coinvolto dalle odierne censure, impone di

prendere le mosse proprio da tali pronunce, per verificare se le

premesse sulle quali si è fondato il quesito possano o meno

ritenersi corrette.

Con la sentenza n. 108 del 1992, questa Corte ebbe a dichiarare

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60

cod. proc. pen., in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma,

lettera a) dello stesso codice, nella parte in cui - secondo il

giudice rimettente - non avrebbe previsto l'incompatibilità con

l'ufficio di testimone della persona sottoposta alle indagini, nei

confronti della quale fosse stato emesso provvedimento restrittivo

della libertà personale in un procedimento conclusosi con

l'archiviazione. Si osservò, infatti, che "la norma di garanzia

contenuta nell'art. 197, primo comma, lettera a) del codice di

procedura penale deve essere applicata alla persona sottoposta alle

indagini preliminari così come essa viene applicata all'imputato;

vale a dire che il combinato disposto di tale norma con l'art. 61,

primo comma, vieta l'assunzione come testimone delle persone

sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia

stato pronunciato decreto di archiviazione". Una conseguenza, questa,

reputata "assolutamente coerente al sistema", dato che il presidio

offerto dal principio secondo cui nemo tenetur se detegere - su cui

si fonda l'esclusione dall'ufficio di testimone dell'imputato, nei

cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere

(revocabile a norma dell'art. 434) - deve valere "anche per la

persona sottoposta alle indagini preliminari nei cui confronti sia

stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo prevista per

questa la possibilità di riapertura delle indagini".

Con la sentenza n. 109 del 1992, invece, questa Corte ebbe a

dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 197 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a testimoniare dell'imputato nel processo riunito

a norma dell'art. 17, lettera c) dello stesso codice, vale a dire nei

casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une

delle altre. Dopo aver sottolineato che tale soggetto, allorché

venga assunto come testimone, è tutelato dai rischi derivanti dalla

possibilità di autoincriminazioni dalla generale garanzia apprestata

dall'art. 198, comma 2, questa Corte - come lo stesso giudice a quo

rammenta - ha sottolineato che "il criterio posto a base della norma

impugnata in ordine al divieto di essere assunto come testimone è

quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei

quali il medesimo soggetto si troverebbe ad assumere rispettivamente

la veste di imputato e di testimone: vincolo che sussisterebbe sempre

... nei casi indicati dall'art. 197, lett. a) (coimputati dello

stesso reato o imputati di reati connessi a norma dell'art. 12) e

che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal

giudice a norma dell'art. 197, lettera b)". Da qui la ritenuta

operatività del divieto di essere assunti come testimoni ai sensi

dell'art. 197 lettera b) "anche per coloro che siano imputati di un

reato collegato", "ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di

una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due

procedimenti".

Le prospettive secondo le quali sono venute ad articolarsi le

richiamate sentenze di questa Corte non sono, dunque, fra loro

sovrapponibili, giacché il relativo ambito decisorio è stato

rispettivamente circoscritto alle ipotesi di cui alle lettere a) e b)

dell'art. 197 cod. proc. pen., delle quali anzi - e come si è visto

- sono state adeguatamente messe a fuoco le profonde differenze

strutturali. Pretendere, quindi, come pure sembra presupporre

l'odierno rimettente, di trasferire le conclusioni cui è pervenuta

la sentenza n. 108 del 1992 anche nella sfera attinta dalla seconda

ed immediatamente successiva pronuncia, è soluzione concettualmente

impraticabile, ancor prima che ermeneuticamente scorretta, proprio

perché eterogenei e non combinabili sono gli stessi referenti

normativi che vengono qui in discorso.

Al riguardo, può infatti subito rilevarsi come la scelta del

legislatore sia stata univocamente quella di assegnare carattere di

eccezionalità alle ipotesi che disciplinano la incompatibilità a

testimoniare, a fronte della opposta e generale regola sancita

dall'art. 196, comma 1, del codice di rito: sicché, la "lettura" dei

casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone e la correlativa

sfera applicativa, non potrà che essere improntata a criteri di

particolare rigore, con esclusione di qualsiasi ampliamento su base

analogica. Ebbene, l'art. 197, lettera a) del codice, espressamente

stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone nei

confronti dei coimputati nel medesimo reato e delle persone imputate

in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, "anche se nei loro

confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di

proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di

proscioglimento sia divenuta irrevocabile". Per tali soggetti, quindi

- e soltanto per essi - il legislatore ha formulato uno specifico

riferimento alla "durata" della loro qualità, assegnando una sorta

di immunità rispetto all'ufficio di testimone anche al di là della

chiusura del relativo procedimento; salva l'ipotesi - evidentemente

anch'essa da riguardare come "eccezionale" nella economia del sistema

- in cui quei soggetti siano stati prosciolti con sentenza

irrevocabile e, dunque, non si presenti per essi più alcun rischio

di un nuovo giudizio per lo stesso fatto. Da ciò, quindi, si

chiarisce come la sentenza n. 108 del 1992 si sia saldamente

attestata alla ipotesi prevista dall'art. 197, lettera a) del codice

di rito, giacché soltanto per essa poteva porsi un problema di

assimilabilità nella tutela per i coimputati o imputati di reato

connesso nei confronti dei quali fosse stato pronunciato il decreto

di archiviazione, dotato di una "capacità di resistenza" senz'altro

minore rispetto alla sentenza di non luogo a procedere, cui pure lo

stesso articolo di legge fa espresso riferimento.

Da quanto osservato può dunque trarsi un corollario

interpretativo evidentemente antagonista, rispetto alla prospettiva

ermeneutica sulla quale il giudice rimettente fonda le proprie

censure. Non essendo stata infatti prevista nella lettera b)

dell'art. 197 alcuna previsione circa "la durata" della relativa

qualità, se ne può dedurre che l'incompatibilità sussiste soltanto

nei confronti di coloro che, e per il tempo in cui rivestono la

qualità di persone imputate o indagate (in virtù della generale

estensione prevista dall'art. 61 cod. proc. pen.) di un reato

collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2,

lettera b); con l'ovvia conseguenza che - per stare nel caso di

specie - l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente

collegato produce l'effetto di dissolvere la correlazione qualificata

tra le regiudicande e, con essa, l'incompatibilità ad assumere

l'ufficio di testimone. D'altra parte, una simile ricostruzione

interpretativa appare essere coerentemente in linea con la stessa

ratio dell'istituto che qui viene in discorso, giacché - evocandosi

una ipotesi caratterizzata dalla interferenza probatoria tra

procedimenti - la configurazione di una incompatibilità a

testimoniare assume una specifica ragione d'essere solo nei limiti in

cui i procedimenti siano in corso; altrimenti, il tema probatorio

comune cesserebbe di avere connotazioni meramente processuali per

assumere anche effetti, per così dire, "sostanziali". Questa ratio

non a caso è valorizzata nella sentenza n. 109 del 1992, ove questa

Corte - dopo aver sottolineato il generale presidio offerto

dall'art. 198, comma 2, cod. proc. pen. al principio del nemo tenetur

se detegere - ha espressamente rimesso al giudice il compito di

verificare "in concreto" l'interferenza sul piano probatorio tra i

due procedimenti, presupponendone, quindi, la attuale consistenza.

A sostegno di tale prospettiva militano, per altro verso,

ulteriori spunti offerti dalla disciplina positiva, i quali solo

apparentemente possono ritenersi riconducibili a profili di mero

sistema. L'art. 210 cod. proc. pen., infatti, prevede, nel comma 1,

che le specifiche modalità di esame delineate da quella norma si

applichino nei confronti delle persone imputate in un procedimento

connesso a norma dell'art. 12 "nei confronti delle quali si procede o

si è proceduto separatamente": ancora una volta, quindi, il

legislatore è attento a calibrare per questi specifici soggetti una

previsione "di durata" della relativa qualità, in stretta aderenza,

come si è visto, alla correlativa previsione dettata dall'art. 197,

comma 1, lettera a). Nei confronti, invece, degli imputati di reato

probatoriamente collegato, il comma 6 dello stesso art. 210 si limita

ad estendere le forme dell'esame, senza alcuna specifica menzione del

fatto che nei confronti delle stesse "si sia proceduto" in altra

sede, evidentemente richiedendosi - ancora una volta - l'attualità

del loro specifico status.

Un ulteriore indice, e sempre per stare al corpo normativo

attinto dalle censure di incostituzionalità, può infine essere

desunto dallo stesso regime di valutazione della prova scandito

dall'art. 192 del codice di rito. La nota regola della c.d.

corroboration - mutuata, come precisa la Relazione al Progetto

preliminare, dalle esperienze dei paesi in cui vige il sistema

accusatorio, ove essa accompagna, non a caso, la valutazione della

chiamata in correità - è stata infatti prevista dal comma 3 di tale

articolo per le dichiarazioni rese dal coimputato o dalla persona

imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12; mentre la

stessa regola è stata estesa alle dichiarazioni rese dall'imputato

di reato probatoriamente collegato dal comma 4 del medesimo articolo,

introdotto dal Progetto definitivo, sul presupposto - come

puntualizza la Relazione - che si trattasse di "ipotesi razionalmente

non dissimili".

Per un verso, dunque - attraverso la scelta di "estendere" la

regola di valutazione di cui al comma 3 anche alle dichiarazioni di

cui al comma 4, anziché far confluire quest'ultima previsione nel

corpo della prima - è lo stesso legislatore ad aver rimarcato come,

pur nella identità della regola processuale, non sussista ontologica

coincidenza tra le due categorie di soggetti processuali: così

fornendo il destro all'interprete per affermare la non automatica

trasferibilità, in via ermeneutica, delle disposizioni stabilite per

i primi anche in riferimento alla posizione dei secondi. Sotto altro

profilo - e per stare alle stesse espressioni che compaiono nella

Relazione al Progetto definitivo - la estensione della regola della

probatio levior alle dichiarazioni rese dagli imputati di reato

probatoriamente collegato a quello per il quale si procede, in tanto

può ritenersi "razionalmente" giustificata, in quanto il contrasto

di interessi che è al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e

dunque in atto sussistente. Eventualità, questa, che evidentemente

non ricorre nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, tale

contrasto sia stato dissolto proprio sul piano della interferenza

probatoria, per esser stata la posizione del dichiarante già

definita con un provvedimento di archiviazione.

Risultando pertanto errata la premessa posta a base delle odierne

censure, la questione all'esame di questa Corte deve essere

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 197, lettera b) 210, comma 6, e 192, comma 4, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flik

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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