Codice di procedura penale

Art. 195 c.p.p. — Testimonianza indiretta

Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.((161)) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

31

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo.

Corte costituzionale

168

La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate.

Testo vigente dal 7 agosto 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/1992

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1992

    La disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso (ved. massima D), sia rispetto alla regola generale sulla capacità di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni persona (art. 196). Tale eccezione, sotto qualsiasi profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole giustificazione, non potendo ritenersi che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano meno affidabili del testimone comune, tanto più se si considera, oltre al ruolo e alla funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (art. 55 e tit. IV del libro V del codice di procedura penale), che in certi casi la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che ha operato nell'immediatezza, quando l'esame dei testimoni-fonte sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità (art. 195, terzo comma, cod.proc.pen.) può risultare fondamentale per l'accertamento dei fatti. Ne' può obiettarsi che il divieto in questione trovi giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale, e tanto meno in quello dell'oralità della prova. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbiti gli altri profili prospettati in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost. - l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., va dichiarato illegittimo. Per le stesse ragioni deve anche riconoscersi la incostituzionalità dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte relativa al divieto - del quale l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen. costituisce puntuale attuazione - di utilizzazione, agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

    Art. 195 c.p.p. · Art. 500 c.p.p. · Art. 512 c.p.p. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1970

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 1970

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHE…

    Art. 195 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/2003

    Questione infondata
    18 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2001 al 7 agosto 2008. 1 parola aggiunta.

… casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.aggiunto: 161 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art195 · fonte del testo

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