Art. 190-bis c.p.p. — Requisiti della prova in casi particolari

Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli ((anni diciotto)) e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.

Testo vigente dal 9 agosto 2019

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 318/2008

    Parametro
    30 luglio 2008

    riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 511, 514, 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

    Art. 511 c.p.p. · Art. 514 c.p.p. · Art. 525 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/2003

    Parametro
    14 marzo 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 20…

    Art. 511 c.p.p. · Art. 525 c.p.p. · Art. 526 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/2002

    Parametro
    15 marzo 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso i…

    Art. 238 c.p.p. · Art. 511 c.p.p. · Art. 511-bis c.p.p. · Art. 514 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2016 al 9 agosto 2019. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli anni tolto: sedici aggiunto: diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art190bis · fonte del testo

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