Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo

1968 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Zulian

Giampaolo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Padova, con sentenza in data 13 marzo 1968,

assolveva per insufficienza di prove Zulian Giampaolo dal reato di

lesioni colpose in danno di Chiodetto Maria Teresa, che si era

costituita parte civile nel relativo procedimento.

Avverso tale sentenza, la Chiodetto proponeva ricorso per

cassazione per i soli interessi civili.

In sede di esame sulla ammissibilità della impugnazione, lo

stesso pretore di Padova, con ordinanza emessa il 23 marzo 1968,

proponeva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di

procedura penale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nell'ordinanza si osserva che, nel caso di proscioglimento

dell'imputato, la parte civile può proporre impugnazione, ai sensi

dell'art. 195 del codice di procedura penale, soltanto quando essa sia

stata condannata alle spese e al risarcimento del danno.

Poiché, nella specie, non vi era stata alcuna pronuncia del genere

a carico della Chiodetto, il ricorso da lei proposto avrebbe dovuto

essere dichiarato inammissibile, secondo il disposto dell'art. 207,

comma primo, del codice di procedura penale, per difetto di

legittimazione all'impugnazione della proponente.

Né secondo il pretore di Padova alla dichiarazione di

inammissibilità avrebbe potuto ovviarsi, come vuole un recente

indirizzo dottrinario, mediante una interpretazione estensiva delle

norme sulla impugnazione della parte civile, in rapporto all'art. 111

della Costituzione, poiché il semplice richiamo a tale disposizione

non è idoneo a modificare il sistema delle impugnazioni disciplinato

dal vigente codice di procedura penale e ad alterare i limiti e le

condizioni stabilite dall'art. 195.

Invece, secondo il pretore, preliminare al giudizio sulla

ammissibilità della impugnazione, è la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 195: perché esso appare, a suo dire, in

netto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto

limita gravemente ed ingiustamente il diritto di difesa della parte

civile nei confronti delle altre parti, impedendole di impugnare una

sentenza che, quanto meno, potrebbe compromettere definitivamente il

suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15

giugno 1968.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, si e costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale con atto di intervento e deduzioni del 5

luglio 1968 ha chiesto che sia dichiarata infondata la questione di

legittimità costituzionale promossa dal pretore di Padova.

In via pregiudiziale, l'Avvocatura prospetta il dubbio circa la

legittimazione del giudice a quo a sollevare questioni di legittimità

costituzionale in sede di esame sulla ammissibilità della impugnazione

ex art. 207 del codice di procedura penale. La soluzione negativa

invero sarebbe suffragata dal fatto che il giudice a quo, nei

procedimenti di impugnazione, ha una competenza di carattere

eccezionale, limitata alle questioni di inammissibilità rilevabili

ictu oculi; pertanto, come organo sfornito di poteri decisori sul

merito della causa, egli non sarebbe legittimato a proporre questioni

di legittimità costituzionale.

Relativamente alla dedotta questione, l'Avvocatura osserva che

l'esercizio dell'azione civile nel processo penale trova il suo limite

nella natura stessa dell'azione che si fa valere: la tutela civile

infatti è strettamente collegata alla tutela penale sino a quando

sussiste una coincidenza delle due tutele; quando tale coincidenza

viene meno, come nel caso di pronunzia assolutoria dell'imputato, le

due forme di tutela si scindono, con la conseguenza che il giudice

penale non ha più alcun potere decisorio in ordine all'azione civile,

e la stessa parte civile non ha più alcun interesse a far valere in

sede penale la sua pretesa. L'azione civile, perciò, ritorna nella

sua sede naturale, salve, naturalmente, le preclusioni nascenti dal

giudicato penale.

Il fatto che la parte civile non sia legittimata ad impugnare la

sentenza penale assolutoria (salvo il caso di sua condanna alle spese

ed ai danni), trova la sua giustificazione nella circostanza che il suo

diritto di difesa è garantito, in sede penale, nei limiti

dell'interesse che essa ha fatto valere.

Pertanto, secondo l'Avvocatura, poiché l'art. 195 offre alla parte

civile quella protezione necessaria e sufficiente alla natura

dell'azione esercitata e alla posizione assunta nel processo penale, le

censure formulate dal giudice a quo risultano prive di fondamento. Non

sussiste infatti nessuna disparità di trattamento della parte civile

rispetto alle altre parti del processo penale, in quanto le loro

posizioni sono talmente diverse da non consentire alcun confronto;

neppure può parlarsi di violazione di difesa in quanto l'art. 195 del

codice di procedura penale assicura la più ampia difesa nei limiti

della natura del bene dedotto in giudizio. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Padova, essendo chiamato a pronunziarsi, ai

sensi dell'art. 207 del codice di procedura penale, sull'ammissibilità

di un gravame proposto da una parte lesa, costituita parte civile,

contro una sua sentenza, con la quale quel pretore aveva prosciolto

l'imputato, ha ritenuto non conforme alle norme costituzionali relative

al diritto di difesa la disposizione dell'art. 195 dello stesso codice

che, nella ipotesi di proscioglimento dell'imputato, consente alla

parte civile un diritto di gravame limitato al solo caso in cui essa

sia stata condannata ai danni e alle spese. Al riguardo l'Avvocatura

dello Stato prospetta preliminarmente il dubbio che, al giudice

chiamato ad esprimere il sommario giudizio di cui all'art. 207 del

codice di procedura penale non sia consentito di sollevare questioni di

costituzionalità, per essere a lui sottratto l'esame del merito, che

è riservato invece al giudice dell'impugnazione.

Ma, secondo questa Corte ha già più volte ritenuto, legittimato a

sollevare eccezioni di incostituzionalità è ogni organo investito di

funzioni di giurisdizione che, per risolvere una qualsiasi questione

sottoposta al suo esame e che abbia il compito di decidere, debba

interpretare ed applicare una norma della cui conformità alla

Costituzione abbia motivo di dubitare.

E poiché, nel caso, il pretore di Padova doveva, per assolvere il

compito commessogli dall'art. 207 del codice di procedura penale,

interpretare ed applicare quanto è dal detto articolo disposto, egli

era senza dubbio legittimato a sollevare, in rapporto ad esso,

questioni di costituzionalità.

Ond'è che il dubbio proposto dall'Avvocatura deve ritenersi

infondato.

2. - Passando all'esame del merito, è da precisare che il giudice

a quo, benché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione abbia

indicato, come norme di comparazione ai fini del giudizio di

costituzionalità, soltanto quelle di cui agli artt. 24, comma secondo,

e 3, in realtà egli ha preso in considerazione anche la norma

dell'art. 111 della Costituzione, la cui disposizione ha citato nella

parte motiva della stessa ordinanza, sia pure per escludere che quella

norma abbia importato un diretto effetto abrogativo - modificativo

della disposizione e del sistema dell'art. 195 del codice di procedura

penale.

È ovvio che il giudice a quo, nel porsi tale quesito, ha

manifestato di avvertire un contrasto fra le due norme, quella

dell'art. 195 del codice di procedura penale - che esclude il gravame

della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato

(salvo il caso di sua condanna alle spese e ai danni) - e quella

dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione, che ammette il

ricorso per cassazione contro ogni tipo di sentenza. E deve dedursene

che lo stesso giudice, in tanto ha omesso, nelle conclusioni, di

richiamare l'art. 111 da lui pur menzionato (e che, nel caso era

specificamente pertinente perché la parte civile Chiodetto proprio un

ricorso per cassazione aveva proposto), in quanto ha fatto riferimento

alla disposizione dell'art. 24, comma secondo, che può considerarsi

comprensiva di ogni altra relativa alla tutela del diritto di difesa.

Ciò posto, la Corte ritiene che il giudice a quo abbia dedotto

anche la violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

3. - La norma impugnata non lede gli artt. 24 e 3 della

Costituzione.

Infatti, per quanto riguarda in generale il diritto di difesa, la

parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del

giudizio; sì che, sotto questo aspetto, l'art. 24 della Costituzione

non può ritenersi violato. Altrettanto si dica dell'art. 3: se alla

parte civile è negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò si

giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel

processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del

pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il

riesame sul fatto.

4. - Analogo ragionamento non può ovviamente ripetersi per il

ricorso per cassazione, poiché l'art. 111, secondo comma, della

Costituzione, ammettendolo " sempre", e cioè senza esclusioni, ne

attribuisce il potere a tutte le parti del giudizio di merito, quando

siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame.

Deve riconoscersi quindi che alla parte civile, per il disposto

dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, competa il diritto di

ricorrere in cassazione per violazione di legge anche contro la

sentenza, sia di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto

l'imputato e che, non avendo condannato ai danni e alle spese essa

parte civile, per l'art. 195 non può essere ora da questa in alcun

modo impugnata.

Ed è appena il caso di soggiungere che il ricorso per cassazione,

che la parte civile è così ammessa a proporre nelle ipotesi in cui le

era prima vietato, ha sempre lo stesso oggetto, e quindi gli stessi

limiti, dell'azione civile che essa è abilitata a esercitare nel

processo penale; può cioè investire le sole disposizioni della

sentenza che concernono i suoi interessi civili. Va poi anche

soggiunto che il ricorso per cassazione della parte civile, quando è

proposto contro sentenza di primo grado, per lei inappellabile,

produrrà effetto soltanto se contro la stessa sentenza non segua un

esame in appello, cui la parte civile ha titolo per partecipare in

forza del disposto dell'art. 92 del codice di procedura penale, e che

abbia luogo a seguito di gravame proposto dall'imputato o dal pubblico

ministero.

Deve pertanto concludersi che la disposizione dell'art. 111,

secondo comma, della Costituzione ha reso illegittimo l'art. 195 del

codice di procedura penale nella parte in cui questo non consente che

la parte civile proponga ricorso per cassazione, limitatamente alle

disposizioni concernenti i suoi interessi civili, contro la sentenza,

sia di primo che di secondo grado, la quale ha concluso il processo cui

essa ha partecipato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice

di procedura penale, nella parte in cui pone limiti a che la parte

civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni

della sentenza che concernono i suoi interessi civili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari