Art. 195 c.p.p. — Testimonianza indiretta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1992 al 6 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. 31 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

31

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1992 al 6 aprile 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 305/2008

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. È, infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.

    Art. 195 c.p.p. · Art. 351 c.p.p. · Art. 357 c.p.p. · Art. 627 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 24/1992

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1992

    La disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso (ved. massima D), sia rispetto alla regola generale sulla capacità di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni persona (art. 196). Tale eccezione, sotto qualsiasi profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole giustificazione, non potendo ritenersi che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano meno affidabili del testimone comune, tanto più se si considera, oltre al ruolo e alla funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (art. 55 e tit. IV del libro V del codice di procedura penale), che in certi casi la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che ha operato nell'immediatezza, quando l'esame dei testimoni-fonte sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità (art. 195, terzo comma, cod.proc.pen.) può risultare fondamentale per l'accertamento dei fatti. Ne' può obiettarsi che il divieto in questione trovi giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale, e tanto meno in quello dell'oralità della prova. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbiti gli altri profili prospettati in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost. - l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., va dichiarato illegittimo. Per le stesse ragioni deve anche riconoscersi la incostituzionalità dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte relativa al divieto - del quale l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen. costituisce puntuale attuazione - di utilizzazione, agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

    Art. 195 c.p.p. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 500 c.p.p. · Art. 512 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/2003

    Questione infondata
    18 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.

    Art. 195 c.p.p. · Art. 500 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 febbraio 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art195 · fonte del testo

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