Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 514, in relazione

all'art. 512, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il

16 gennaio 1992 dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di

Feltre, nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio, iscritta

al n. 260 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale,

"nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni

acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta

impossibile per morte, infermità o irreperibilità";

b) dell'art. 514, in relazione all'art. 512 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede che si possa dare

lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia

giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile

per le stesse ragioni";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale;

che una volta caducato, a seguito di detta sentenza, il divieto

di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria, deve ritenersi che la questione sub b), così come

prospettata, non abbia più ragion d'essere (questione comunque

superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di

procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7

agosto 1992, n. 356);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102

e 112 della Costituzione, dal Pretore di Belluno - sezione distaccata

di Feltre, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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