Art. 207 c.p.p. — Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti

Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove gia' acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 208/1994

    Questione infondata
    2 giugno 1994

    Sia per l'abrogato codice di procedura penale, come ritenuto da consolidata giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza, sia per l'attuale codice, una volta disposta dal giudice, nel corso del dibattimento, la immediata trasmissione del verbale d'udienza al pubblico ministero per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., la delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento 'incidenter tantum' da parte del medesimo giudice (chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza è resa) ed inoltre l'eventuale giudicato sulla falsità non può in ogni caso fare stato in quel procedimento. Pertanto nessun tipo di compressione subisce il parametro di cui all'art. 101 Cost. dalla norma del vigente codice di procedura che - in ciò discostandosi dall'art. 458 cod. proc. pen. del 1930 - non consente al giudicante di sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del procedimento sulla falsa testimonianza, giacché - contrariamente a quanto ha ritenuto il pretore rimettente - il giudice non è tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformità alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia, con la possibilità quindi di ritenere 'inattendibilè una determinata ricostruzione dei fatti e di trarre da ciò le proprie conclusioni senza che queste possano in alcun modo ritenersi 'assoggettatè ad una prospettazione contraria al vero. D'altronde inerisce ad un profilo metagiuridico, come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, ciò che più conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione, invocare la riproduzione del potere sospensivo, che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza, sull'avviso che tale potere rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, 'sotto il profilo, per così dire psicologicò, la formazione di un corretto giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 207, secondo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 207 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 108/1993

    Altra decisione
    19 marzo 1993

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché, alla stregua del 'petitum' che mostra di perseguire, verifichi se, in seguito alle profonde modifiche che il quadro normativo ha subito, in ordine allo specifico tema della prova testimoniale, per effetto delle dichiarazioni di parziale illegittimità (S. nn. 24 e 255 del 1992) degli artt. 195, quarto comma (con conseguente ammissibilità della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni) e 500, terzo comma, cod.proc.pen. (con conseguente possibile acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) e alla successiva sostituzione dello stesso art. 500 cod.proc.pen. ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 7 agosto 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 306) in virtù dei commi quarto e quinto del quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale, in presenza di determinate condizioni, sono valutate come prove, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo 'a quò. - V. S. nn. 24/1992 e 255/1992 (già citate nel testo).

    Art. 207 c.p.p. · Art. 476 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 195 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art207 · fonte del testo

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