Sia per l'abrogato codice di procedura penale, come ritenuto da consolidata giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza, sia per l'attuale codice, una volta disposta dal giudice, nel corso del dibattimento, la immediata trasmissione del verbale d'udienza al pubblico ministero per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., la delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento 'incidenter tantum' da parte del medesimo giudice (chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza è resa) ed inoltre l'eventuale giudicato sulla falsità non può in ogni caso fare stato in quel procedimento. Pertanto nessun tipo di compressione subisce il parametro di cui all'art. 101 Cost. dalla norma del vigente codice di procedura che - in ciò discostandosi dall'art. 458 cod. proc. pen. del 1930 - non consente al giudicante di sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del procedimento sulla falsa testimonianza, giacché - contrariamente a quanto ha ritenuto il pretore rimettente - il giudice non è tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformità alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia, con la possibilità quindi di ritenere 'inattendibilè una determinata ricostruzione dei fatti e di trarre da ciò le proprie conclusioni senza che queste possano in alcun modo ritenersi 'assoggettatè ad una prospettazione contraria al vero. D'altronde inerisce ad un profilo metagiuridico, come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, ciò che più conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione, invocare la riproduzione del potere sospensivo, che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza, sull'avviso che tale potere rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, 'sotto il profilo, per così dire psicologicò, la formazione di un corretto giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 207, secondo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 207 c.p.p.