Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del

12 giugno 2001, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2002 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie

speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 12 giugno 2001 il Tribunale di

Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,

comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta

agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul

contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità

di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso

codice;

che il Tribunale di Siracusa premette che nel corso del

dibattimento era stata assunta la testimonianza di un ufficiale di

polizia giudiziaria sulle dichiarazioni acquisite, nell'ambito di

attività di indagine delegata dal pubblico ministero, da persone

informate sui fatti, citate in dibattimento come testimoni;

che il difensore di uno degli imputati aveva eccepito, ai

sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., così come riformulato

dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, il divieto per gli ufficiali e gli

agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle

dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli

artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen;

che il tribunale, rigettata l'eccezione della difesa, aveva

dato corso all'assunzione della deposizione ritenendo, in adesione

alla interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico

ministero, che il divieto operi nelle sole ipotesi di dichiarazioni

assunte nell'ambito di attività di indagine a iniziativa della

polizia giudiziaria;

che i difensori avevano quindi eccepito l'illegittimità

costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.,

nell'interpretazione datane dal giudice, in quanto la norma

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento della

situazione in esame rispetto alle dichiarazioni assunte d'iniziativa

della polizia giudiziaria;

che il tribunale, dopo aver ribadito che il tenore letterale

della norma non consente di ritenere che il divieto di testimonianza

della polizia giudiziaria si estenda al contenuto delle dichiarazioni

ricevute nel corso di attività di indagine delegata, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod.

proc. pen., "nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli

agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle

dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli

artt. 351 e 357, comma 2, lettera a)", ritenendo che tale norma violi

gli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost;

che, con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva

che non vi è alcuna ragione per differenziare le ipotesi in cui

l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia assunto le informazioni di

propria iniziativa ovvero su delega del pubblico ministero, in quanto

le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi i casi

di attività di assunzione di informazioni da parte della polizia

giudiziaria, disciplinata nel medesimo modo quanto a modalità di

documentazione, destinazione dell'atto al fascicolo del pubblico

ministero, utilizzabilità per le contestazioni, possibilità di

lettura ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen;

che la disciplina censurata violerebbe inoltre gli artt. 2 e

24 Cost., in quanto - essendo rimessa alla discrezionalità del

pubblico ministero la decisione se delegare o meno l'atto e, quindi,

se consentire o meno all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria di

deporre sul suo contenuto - attribuirebbe allo stesso pubblico

ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del difensore

dell'imputato;

che sarebbe di conseguenza violato anche il principio di

parità delle parti enunciato dall'art. 111 Cost., dal momento che il

potere del pubblico ministero di delegare l'atto, incidendo sul

regime della testimonianza de relato della polizia giudiziaria,

configurerebbe "una posizione di preminenza della pubblica accusa

sulla difesa";

che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e

degli agenti di polizia giudiziaria, sebbene riferibile ai soli casi

in cui costoro abbiano svolto attività d'iniziativa ai sensi degli

artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., riprodurrebbe

la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 24 del 1992;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto d'intervento

depositato nel giudizio instaurato con ordinanza n. 514 del r.o. del

2001 e deciso con la sentenza n. 32 del 2002, che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che il rimettente, muovendo dalla premessa

interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di

polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni

acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357,

comma 2, lettera a), cod. proc. pen. sia operante solo in caso di

attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria, e non

anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero, ravvisa

nella norma censurata la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost;

che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria, nei casi in cui abbiano svolto

attività di indagine di iniziativa, riprodurrebbe infatti, ad avviso

del giudice a quo la medesima situazione di illegittimità già

dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992;

che la disparità di disciplina della testimonianza

indiretta, a seconda che abbia per oggetto attività di indagine di

iniziativa o delegate, sarebbe priva di qualsiasi fondamento

razionale e che la discrezionalità del pubblico ministero nel

decidere se delegare l'attività di indagine, incidendo sulla

possibilità di assumere la testimonianza de relato violerebbe il

diritto di difesa e il principio della parità tra le parti;

che questione identica, sollevata dal medesimo rimettente con

ordinanza n. 728 del r.o. del 2001, è stata dichiarata da questa

Corte manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza con la

sentenza n. 32 del 2002;

che, come emerge dall'ordinanza di rimessione, anche nel caso

in esame il Tribunale solleva questione di legittimità

costituzionale della norma che vieta la testimonianza indiretta della

polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni assunte

nell'ambito di attività di indagine di iniziativa, nonostante abbia

assunto la deposizione de relato del verbalizzante ed abbia quindi

già fatto applicazione del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., in

base al presupposto interpretativo, sul quale questa Corte non è

chiamata a prendere posizione, che il divieto non operi nell'ipotesi

di attività delegata;

che pertanto, avendo lo stesso rimettente in precedenza già

assunto la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la

questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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