Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, 512 e

513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

9 luglio 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a

carico di Ferraresso Gino ed altro, iscritta al n. 697 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Padova - nel decidere, fra l'altro,

su un appello proposto dalla parte civile avverso una pronuncia

assolutoria del Pretore appellata anche dal pubblico ministero, ma

con impugnazione successivamente rinunciata da quest'ultimo - ha, con

ordinanza del 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre

1987), sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità del "disposto" degli artt.

195, 512 e 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui,

"denegandosi alla parte civile il diritto di proporre - autonomamente

dal P.M. - appello rispetto alla sentenza, che non riconosce la

responsabilità di un imputato in relazione ad un evento dannoso",

pone "un limite ad una attività di quella parte, che, una volta

assunta tale qualità, pare debba poterne esercitare tutti i diritti,

che dalla stessa discendono, primo fra tutti quello di impugnativa,

fondamentale a proposito dell'accesso, in pratica, al doppio grado di

giurisdizione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in

quanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 1 del 1970, nonché

con ordinanza n. 154 del 1970;

Considerato che, a prescindere da qualsiasi rilievo circa

l'ammissibilità dell'appello proposto nella specie dalla parte

civile, in presenza non solo dell'appello, poi rinunciato, proposto

dal pubblico ministero, ma anche degli appelli proposti dagli

imputati contro la medesima sentenza, la questione sollevata risulta

già decisa da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1970, la quale -

nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del

codice di procedura penale per la "parte in cui pone limiti a che la

parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le

disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili" -

ha avuto modo di precisare (punto 3 del Considerato in diritto) che

il diniego, in certi casi, del diritto di appellare alla parte civile

"si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa,

ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel

silenzio del pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere

di provocare il riesame sul fatto";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza del 9 luglio

1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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