Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal Tribunale di Palmi

nel procedimento penale a carico di De Maio Domenico, iscritta al n.

135 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal Tribunale di Crotone

nel procedimento penale a carico di Canapé Aldo, iscritta al n. 186

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Crotone, con

due ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 15 e

il 28 gennaio 1992, hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di

deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;

Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del codice di procedura penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma,

del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Crotone

con le ordinanze in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con

sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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