Art. 12 c.p.p. — Casi di connessione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1992 al 6 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Si ha connessione di procedimenti:

  • a)se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
  • b)se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
  • c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1992 al 6 aprile 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 26920/2025

    23 luglio 2025

    a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto. b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti.

    Art. 12 c.p.p. · Art. 291 c.p.p. · Art. 178 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 214/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle Corti di assise di Palermo e di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 m…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 12 c.p.p. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (23)

Se ne mostrano 13 su 23, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 gennaio 1992. 16 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni tolto: in unita' di tempo e di luogo aggiunto: esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se tolto: una persona e' imputata di piu' reati, quando aggiunto: dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire tolto: od aggiunto: o per occultare gli altri aggiunto: o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art12 · fonte del testo

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