È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 13, comma 2, e 27, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, non richiede, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale nella fase delle indagini preliminari, che la chiamata di correo debba essere confermata da un riscontro esterno individualizzato, e dell'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, consentirebbe di ravvisare gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, in presenza di chiamate di correo non provviste di detti riscontri, non valutabili come prove nel dibattimento, o comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro individualizzato. Invero le Sezioni unite, pur avendo escluso l'applicabilità dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, hanno comunque affermato che, anche per il rigoroso accertamento richiesto ai fini della verifica della intrinseca attendibilità della dichiarazione, la chiamata in correità, per essere qualificata come grave indizio di colpevolezza, deve 'presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una qualificata probabilità di colpevolezzà. Pertanto non risulta violato il principio di eguaglianza, perché le condizioni richieste per l'adozione della misura non si sottraggono all'osservanza del precetto dell'art. 273 cod. proc. pen. neppure nella fase del giudizio, rispondendo, anche qui, la misura all'esigenza che sussista una qualificata probabilità di colpevolezza e potendo, anche in tale fase, la misura cautelare personale essere adottata o mantenuta soltanto a seguito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che la sostengono, di modo che, anche nella fase del giudizio, restano distinti gli elementi richiesti per l'affermazione di responsabilità da quelli sufficienti ai fini dell'adozione della misura cautelare. Del tutto infondato è il richiamo agli artt. 13 e 27 Cost., poiché l'art. 273 cod. proc. pen. richiede comunque la motivazione del provvedimento che dispone la misura, mentre la previsione di strumenti di gravame vale comunque ad assicurare, attraverso il controllo di legittimità e di merito, che non vengano adottati provvedimenti che provochino ingiustificate detenzioni, esplicandosi la verifica proprio nel constatare quella qualificata probabilità di colpevolezza a base del provvedimento che impone la misura, facendo così ritenere che neppure il diritto di difesa risulti compromesso. Non è poi congrua la distinzione tra attività di indagine espletata dal p.m. nella fase delle indagini ed attività di controllo del giudice, incentrandosi comunque la verifica giudiziale sull'assetto indiziario dedotto dallo stesso p.m. nella richiesta di misura cautelare. Non può infine, nell'ambito della chiamata in correità, essere istituita una comparazione fra elementi richiesti ai fini dell'adozione di una misura cautelare - rispetto alla quale non sarebbero necessari riscontri individualizzanti - ed elementi richiesti per una pronuncia di condanna a seguito di giudizio abbreviato - rispetto alla quale, per pervenire ad una affermazione di responsabilità, sono necessari riscontri individualizzanti della chiamata di correo - trattandosi di situazioni disomogenee, e quindi non comparabili, sia perché la pronuncia in esito a giudizio abbreviato è comunque adottata a conclusione di una 'cognitio plenà sia perché, ove gli elementi acquisiti non siano ritenuti sufficienti per una decisione allo stato degli atti, il giudice dovrà rigettare la richiesta di abbreviazione del rito, un epilogo ineludibile, a prescindere dai mezzi di prova posti a base della richiesta di rinvio giudizio. - V. Sent. n. 71/1996; v. anche Cass. S.U. pen. 21/4/1995, Costantino, 22/2/1993, Marino. red.: A. Franco
Art. 192 c.p.p. · Art. 273 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.