In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la impossibilità di un 'simultaneus processus' innanzi al tribunale dei minori, in conseguenza della non operatività della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge di delega e 14, comma 2, cod. proc. pen. anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, va respinta l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la sommaria esposizione dei fatti, nell'ordinanza di rinvio, non avrebbe consentito di verificare, agli effetti della rilevanza, la sussistenza, nella fattispecie, dell'unitarietà del disegno criminoso. Il giudice 'a quò assume infatti che, nel caso, tra i vari episodi di violenza carnale commessi nell'arco di circa un mese, in danno della medesima persona, sia ravvisabile il vincolo della continuazione, e pertanto, non rientrando nei poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione deve ritenersi rilevante. red.: S.P.
Art. 14 c.p.p. · Art. 3 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.